Art. 102.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.