Art. 87.
Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui ai primo comma sono stabiliti con le modalita' previste dall'articolo 10 della presente legge.
Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui ai primo comma sono stabiliti con le modalita' previste dall'articolo 10 della presente legge.