Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , sara' riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , sara' riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".