Versione
6 agosto 1985
6 agosto 1985
Art. 2.
Nelle ipotesi di cui all' ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 , e di cui al quarto e al penultimo comma dell' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , l'autorita' amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta e' l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 8, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , concernente misure urgenti in materia tributaria, come modificato dall' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 , e' il seguente:
"Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta".
- Il testo del quarto e del penultimo (e cioe' ottavo) comma dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' riportato nella nota all'art. 1.
Nelle ipotesi di cui all' ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 , e di cui al quarto e al penultimo comma dell' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , l'autorita' amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta e' l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 8, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , concernente misure urgenti in materia tributaria, come modificato dall' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 , e' il seguente:
"Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta".
- Il testo del quarto e del penultimo (e cioe' ottavo) comma dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' riportato nella nota all'art. 1.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 12/03/1993 n. 645155 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 12 marzo 1993 · 3.258065
[…] attualmente ubicato l\'esercizio commerciale del quale deve essere sospesa l\'attivita\'. Al riguardo si osserva che l\'art. 2 della Legge 13 luglio 1985, n. 354, in sede interpretativa ha stabilita\' che, nelle ipotesi di cui all\'8 comma dell\'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, l\'autorita\'
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