TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 441 / 2024
Il Giudice designato LI GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TOMASSO GIUSEPPE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE Controparte_1
STEFANO; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024 – collaboratore professionale Parte_1
di Categoria DS alle dipendenze della dal 30.12.1993 sino Parte_2 all'11.01.2024, ha agito nei confronti dell'ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle ferie non godute in corso di rapporto.
Il ricorrente ha, in sintesi, riferito:
- che il rapporto di lavoro era cessato per collocamento a riposo, a decorrere dall'11.01.2024, per sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio;
- che al momento della cessazione del rapporto doveva ancora usufruire di ferie per 273 giorni come risultante dall'ultimo cedolino di dicembre 2023 che produceva;
Parte
- che la provvedeva a liquidare l'indennità sostitutiva per ferie non godute limitatamente a n. 73 giorni di ferie;
- che non gli era mai stato chiesto di formulare un piano programmato per smaltire le ferie maturate né era mai stato collocato in ferie forzate d'ufficio seppure la dirigenza fosse ben a conoscenza delle ferie maturate e non godute perché sempre riportate (nella voce 'ferie residue') sui cartellini marcatempo mensili vistati;
- che la richiesta di monetizzazione delle ferie e delle ore eccedenti era stata respinta dalla con lettera del 24.01.2024. Pt_2
Tanto permesso rilevando di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, nei limiti della prescrizione decennale maturata, alla luce di quanto disposto dall'art. 36, comma 3 Cost. e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto pari a n 146 gg, in subordine della diversa entità ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie della relativa oltre al maggior importo per gli interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per la mancata fruizione di un diritto irrinunciabile quale è quello delle ferie quantificato nella somma spettante quale indennità sostitutiva dele ferie ovvero in una percentuale della stessa e per Part l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. a corrispondere detta somma.
- condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio a titolo di compenso professionale, da distrarre”.
2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Parte_2 evidenziando che l' con comunicato prot. n. 34591 del 17.4.2020 (all. 1) che CP_1 faceva seguito alle disposizioni prot. n. 1249/DG del 10.6.2013 (all. 2) e prot. n. 24980 del
21.12.2012 (all. 3), cui è stata data ampia pubblicità e diffusione all'interno dell'
[...]
aveva costantemente e ripetutamente ribadito come le ferie fossero un Parte_4
diritto irrinunciabile e non monetizzabili, invitando al contempo, tutto il personale dipendente a programmare la fruizione delle ferie stesse.
Il ricorrente aveva omesso di presentare le richieste di ferie, pur essendo a conoscenza dei giorni maturati, violando il leale dovere di collaborazione, come anche gli obblighi imposti dai principi di buona fede e correttezza.
Rilevava infine che la liquidazione era stata effettuata in applicazione dell'art. 49, comma
14, del CCNL Comparto sanità 2019 – 2021 il quale prevede che “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”: l' aveva quindi liquidato n. 73 giorni di ferie maturati e non fruiti a CP_1
decorrere dal mese di novembre 2022 fino al 11.1.2024.
Tanto premesso insisteva per il rigetto della domanda.
3. La causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex ar.t 127 ter c.p.c. del 23.10.2024.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4. Pare anzitutto opportuno riportare il quadro, normativo, contrattuale e legislativo di riferimento.
Il diritto all' indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie, alla cessazione del rapporto, è sancito in via generale dall'art.10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (applicabile ex. art.2 anche al pubblico impiego) in applicazione dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE del 04.11.2003. In epoca successiva, l'art.5 co. 8 del D.L. n. 95 del 2012 (conv. in L. n. 135 del 2012), richiamato dalla convenuta nella memoria di costituzione, ha previsto che le ferie non fruite nel pubblico impiego non danno luogo alla corresponsione di trattamenti sostitutivi incidendo anche sulle previsioni più favorevoli del Ccnl.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n.95 del 23.3.2016 ha sancito che permane il diritto del lavoratore pubblico di beneficiare di un'indennità per ferie non godute per causa non imputabile. Infine, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del
20.07.2016 (causa C- 341/2015) ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria. La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art.7 par.2 della direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto. Pertanto, una normativa nazionale che priva del diritto all' indennità finanziaria delle ferie non godute sarebbe in contrasto con la direttiva.
Tanto è stato rimarcato di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 13613/2020, laddove si è statuito:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88;
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, paragrafo
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati;
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto;
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE l'art. 7 della Direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa, rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo;
f) invece, non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, posto che il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
g) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto alle ferie annuali retribuite, comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (cfr., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63);
h) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente - a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88: se, invece, detto datore di lavoro
è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
5. Applicando al caso di specie la normativa richiamata, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con la già citata disciplina comunitaria, deve osservarsi che non può dirsi fornita la prova da parte del datore di lavoro di aver posto il ricorrente nelle condizioni di fruire pienamente del diritto alle ferie durante il rapporto di Parte lavoro, non essendo sufficiente il generico invito della rivolto a tutti i dipendenti – e non quindi al singolo dipendente - di fruire delle ferie residue.
6. Parimenti risulta documentalmente dimostrato che il ricorrente non aveva il potere di programmarsi le ferie ed autoattribuirsene il relativo godimento senza ingerenze da parte della Direzione Sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera, atteso l'inquadramento dello stesso quale Collaboratore Professionale. È evidente quindi che l'odierno ricorrente non rivestiva un ruolo di vertice, che non gli consentiva di individuare autonomamente il periodo in cui avrebbe potuto usufruire delle ferie.
La conclusione è quindi che, essendo privo di potere decisionale, quand'anche non avesse richiesto di fruirne avrebbe dovuto essere collocato in ferie d'ufficio: invero anche Cass.
S.U. 17.4.2009 n. 9146, ha precisato che: l'art. 21, comma 13, del CCNL 5 dicembre 1996 vada interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., e pertanto si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica impiegatizia privi di tale potere, potere che, come visto il ricorrente, non aveva.
7. Ne consegue che, conformemente al quadro eurounitairo di riferimento, un lavoratore che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cassazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto ad una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
A tale fine è privo di rilevanza il motivo per il quale il rapporto è cessato.
In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che “A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass. 21780/2022).
Alla stregua delle suesposte considerazioni può, dunque, ritenersi fondato il diritto in questa sede azionato dal ricorrente incontestato il totale dei giorni di ferie non goduti al momento del suo collocamento a riposo e che, per tali giorni, egli abbia diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue il diritto dell'istante a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 146 giorni e, per l'effetto, l'azienda convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore la correlativa somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Gli interessi decorrono dalla data di cessazione del rapporto, poiché è da tale momento che può essere preteso il pagamento delle ferie non godute.
La domanda, in considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, può quindi essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento (5.201-26.000) in relazione a tute le fasi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto d a Parte_1
percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 146 giorni;
- condanna la alla corresponsione in suo favore della correlativa Parte_2
somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo - condanna infine la a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Parte_2
che si liquidano in euro 5.388,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in data 3.11.2024
Il Giudice
LI GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 441 / 2024
Il Giudice designato LI GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TOMASSO GIUSEPPE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE Controparte_1
STEFANO; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024 – collaboratore professionale Parte_1
di Categoria DS alle dipendenze della dal 30.12.1993 sino Parte_2 all'11.01.2024, ha agito nei confronti dell'ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle ferie non godute in corso di rapporto.
Il ricorrente ha, in sintesi, riferito:
- che il rapporto di lavoro era cessato per collocamento a riposo, a decorrere dall'11.01.2024, per sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio;
- che al momento della cessazione del rapporto doveva ancora usufruire di ferie per 273 giorni come risultante dall'ultimo cedolino di dicembre 2023 che produceva;
Parte
- che la provvedeva a liquidare l'indennità sostitutiva per ferie non godute limitatamente a n. 73 giorni di ferie;
- che non gli era mai stato chiesto di formulare un piano programmato per smaltire le ferie maturate né era mai stato collocato in ferie forzate d'ufficio seppure la dirigenza fosse ben a conoscenza delle ferie maturate e non godute perché sempre riportate (nella voce 'ferie residue') sui cartellini marcatempo mensili vistati;
- che la richiesta di monetizzazione delle ferie e delle ore eccedenti era stata respinta dalla con lettera del 24.01.2024. Pt_2
Tanto permesso rilevando di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, nei limiti della prescrizione decennale maturata, alla luce di quanto disposto dall'art. 36, comma 3 Cost. e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto pari a n 146 gg, in subordine della diversa entità ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie della relativa oltre al maggior importo per gli interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per la mancata fruizione di un diritto irrinunciabile quale è quello delle ferie quantificato nella somma spettante quale indennità sostitutiva dele ferie ovvero in una percentuale della stessa e per Part l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. a corrispondere detta somma.
- condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio a titolo di compenso professionale, da distrarre”.
2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Parte_2 evidenziando che l' con comunicato prot. n. 34591 del 17.4.2020 (all. 1) che CP_1 faceva seguito alle disposizioni prot. n. 1249/DG del 10.6.2013 (all. 2) e prot. n. 24980 del
21.12.2012 (all. 3), cui è stata data ampia pubblicità e diffusione all'interno dell'
[...]
aveva costantemente e ripetutamente ribadito come le ferie fossero un Parte_4
diritto irrinunciabile e non monetizzabili, invitando al contempo, tutto il personale dipendente a programmare la fruizione delle ferie stesse.
Il ricorrente aveva omesso di presentare le richieste di ferie, pur essendo a conoscenza dei giorni maturati, violando il leale dovere di collaborazione, come anche gli obblighi imposti dai principi di buona fede e correttezza.
Rilevava infine che la liquidazione era stata effettuata in applicazione dell'art. 49, comma
14, del CCNL Comparto sanità 2019 – 2021 il quale prevede che “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”: l' aveva quindi liquidato n. 73 giorni di ferie maturati e non fruiti a CP_1
decorrere dal mese di novembre 2022 fino al 11.1.2024.
Tanto premesso insisteva per il rigetto della domanda.
3. La causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex ar.t 127 ter c.p.c. del 23.10.2024.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4. Pare anzitutto opportuno riportare il quadro, normativo, contrattuale e legislativo di riferimento.
Il diritto all' indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie, alla cessazione del rapporto, è sancito in via generale dall'art.10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (applicabile ex. art.2 anche al pubblico impiego) in applicazione dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE del 04.11.2003. In epoca successiva, l'art.5 co. 8 del D.L. n. 95 del 2012 (conv. in L. n. 135 del 2012), richiamato dalla convenuta nella memoria di costituzione, ha previsto che le ferie non fruite nel pubblico impiego non danno luogo alla corresponsione di trattamenti sostitutivi incidendo anche sulle previsioni più favorevoli del Ccnl.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n.95 del 23.3.2016 ha sancito che permane il diritto del lavoratore pubblico di beneficiare di un'indennità per ferie non godute per causa non imputabile. Infine, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del
20.07.2016 (causa C- 341/2015) ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria. La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art.7 par.2 della direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto. Pertanto, una normativa nazionale che priva del diritto all' indennità finanziaria delle ferie non godute sarebbe in contrasto con la direttiva.
Tanto è stato rimarcato di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 13613/2020, laddove si è statuito:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88;
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, paragrafo
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati;
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto;
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE l'art. 7 della Direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa, rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo;
f) invece, non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, posto che il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
g) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto alle ferie annuali retribuite, comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (cfr., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63);
h) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente - a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88: se, invece, detto datore di lavoro
è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
5. Applicando al caso di specie la normativa richiamata, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con la già citata disciplina comunitaria, deve osservarsi che non può dirsi fornita la prova da parte del datore di lavoro di aver posto il ricorrente nelle condizioni di fruire pienamente del diritto alle ferie durante il rapporto di Parte lavoro, non essendo sufficiente il generico invito della rivolto a tutti i dipendenti – e non quindi al singolo dipendente - di fruire delle ferie residue.
6. Parimenti risulta documentalmente dimostrato che il ricorrente non aveva il potere di programmarsi le ferie ed autoattribuirsene il relativo godimento senza ingerenze da parte della Direzione Sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera, atteso l'inquadramento dello stesso quale Collaboratore Professionale. È evidente quindi che l'odierno ricorrente non rivestiva un ruolo di vertice, che non gli consentiva di individuare autonomamente il periodo in cui avrebbe potuto usufruire delle ferie.
La conclusione è quindi che, essendo privo di potere decisionale, quand'anche non avesse richiesto di fruirne avrebbe dovuto essere collocato in ferie d'ufficio: invero anche Cass.
S.U. 17.4.2009 n. 9146, ha precisato che: l'art. 21, comma 13, del CCNL 5 dicembre 1996 vada interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., e pertanto si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica impiegatizia privi di tale potere, potere che, come visto il ricorrente, non aveva.
7. Ne consegue che, conformemente al quadro eurounitairo di riferimento, un lavoratore che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cassazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto ad una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
A tale fine è privo di rilevanza il motivo per il quale il rapporto è cessato.
In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che “A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass. 21780/2022).
Alla stregua delle suesposte considerazioni può, dunque, ritenersi fondato il diritto in questa sede azionato dal ricorrente incontestato il totale dei giorni di ferie non goduti al momento del suo collocamento a riposo e che, per tali giorni, egli abbia diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue il diritto dell'istante a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 146 giorni e, per l'effetto, l'azienda convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore la correlativa somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Gli interessi decorrono dalla data di cessazione del rapporto, poiché è da tale momento che può essere preteso il pagamento delle ferie non godute.
La domanda, in considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, può quindi essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento (5.201-26.000) in relazione a tute le fasi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto d a Parte_1
percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 146 giorni;
- condanna la alla corresponsione in suo favore della correlativa Parte_2
somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo - condanna infine la a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Parte_2
che si liquidano in euro 5.388,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in data 3.11.2024
Il Giudice
LI GU