Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".
Il terzo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".