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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA US, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 192/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Roma - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14571/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 27/11/2024 1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239088237015000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14571/2024, depositata in data 27 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di Roma, Sez. 39, accoglieva, compensando le spese, il ricorso proposto dalla sig.ra
Ricorrente_1 contro la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate-SI, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239088237015000, notificata il 13 novembre 2023, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n. 09720130211643452000 per Tasse automobilistiche Anno 2010 con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 151,96.
Più in particolare, il primo giudice accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevando come dalla stessa intimazione di pagamento la cartella esattoriale risultasse notificata il 5 luglio 2013
e come non risultassero altri atti interruttivi della prescrizione se non una notifica perfezionata in data
29 settembre 2014.
Con atto spedito e consegnato il 23 dicembre 2024 alle controparti e depositato il 14 gennaio
2025 ha proposto appello parziale la contribuente limitato alla compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Secondo la contribuente, infatti, la compensazione sarebbe illegittima stante la piena soccombenza dell'Agenzia delle Entrate-SI.
Con atto depositato il 6 febbraio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-SI proponendo appello incidentale.
Lamenta il Concessionario che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato la documentazione che proverebbe come la prescrizione del credito portato con la cartella n.
09720130211643452000 sarebbe stata ripetutamente interrotta dalla notifica alla contribuente di numerosi atti esattoriali, rimasti non opposti, e cioè:
- preavviso di fermo veicolo n. 09780201400094552000 notificato a mani del destinatario in data 29 settembre 2014;
- avviso di intimazione n. 09720179020683743000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 3 marzo 2017;
- avviso di intimazione n. 09720199060436757000 notificato in data 15 ottobre 2019 a mezzo affissione comunicazione c/o infocamere a seguito di avviso di mancata consegna pec all'indirizzo
Email_4”
2 Secondo la SI, dunque, alla luce di tale documentazione e della sospensione del decorso del termine prescrizionale per effetto della disciplina emergenziale anti-Covid, la pretesa tributaria controversa sarebbe ancora esigibile per cui si chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
La Regione Lazio non si è costituita.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'appello incidentale proposto dalla SI è tempestivo sia in ordine al termine lungo di impugnazione della sentenza, sia in ordine allo specifico termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, previsto per il processo tributario dall'art. 54, comma 2, D.lgs. 546/1992.
Ciò posto, tale appello incidentale va esaminato per primo per priorità logica.
Esso è fondato.
In effetti, la documentazione versata in atti dalla SI, sopra specificata in narrativa, comprova la rituale notificazione di più atti interruttivi della prescrizione del credito portato dalla cartella in questione, che risulta notificata il 5 luglio 2013, come già affermato dal primo giudice senza contestazioni della contribuente e, dunque, con formazione del giudicato interno sul punto.
Oltretutto, a prescindere dal fatto che sulla produzione documentale della SI nulla ha eccepito la parte contribuente, va osservato che, poiché nel ricorso introduttivo era stata dedotta l'
”assenza di atti interruttivi”, la contribuente avrebbe dovuto presentare motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 3 D.lgs. 546/92, per poter validamente introdurre, quale regiudicanda, eventuali vizi di invalidità del procedimento notificatorio relativamente agli atti depositati dalla SI
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto”
(Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre
2020, n. 18877; Sez. 5, 22 aprile 2021, n. 10663; Sez. 5, 23 giugno 2025, n. 16797).
Da ultimo, va rilevato che la giurisprudenza ha di recente ribadito che “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, 3 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., Sez. 5, 21 luglio
2025, n. 20476).
In definitiva, alla luce delle suesposte e convergenti considerazioni e della sospensione per
542 giorni del decorso della prescrizione prevista dalla norma emergenziale anti-Covid, l'appello incidentale della SI merita accoglimento.
Per converso, una volta stabilita la soccombenza della parte contribuente, l'appello principale di quest'ultima, in quanto limitato alla contestazione della compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, risulta infondato.
Considerate le incertezze interpretative in ordine alla sospensione dei termini prescrizionali collegate alla normativa emergenziale anti-Covid ed il diverso esito dei due gradi di giudizio nonché il valore estremamente ridotto della causa, ritiene, comunque, la Corte, in coerenza con quanto stabilito dal primo giudice, di compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate-SI e respinge l'appello principale della contribuente. Compensa le spese del giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI IA FL PE MA
4
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA US, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 192/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Roma - Via PE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14571/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 27/11/2024 1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239088237015000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14571/2024, depositata in data 27 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di Roma, Sez. 39, accoglieva, compensando le spese, il ricorso proposto dalla sig.ra
Ricorrente_1 contro la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate-SI, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239088237015000, notificata il 13 novembre 2023, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n. 09720130211643452000 per Tasse automobilistiche Anno 2010 con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 151,96.
Più in particolare, il primo giudice accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevando come dalla stessa intimazione di pagamento la cartella esattoriale risultasse notificata il 5 luglio 2013
e come non risultassero altri atti interruttivi della prescrizione se non una notifica perfezionata in data
29 settembre 2014.
Con atto spedito e consegnato il 23 dicembre 2024 alle controparti e depositato il 14 gennaio
2025 ha proposto appello parziale la contribuente limitato alla compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Secondo la contribuente, infatti, la compensazione sarebbe illegittima stante la piena soccombenza dell'Agenzia delle Entrate-SI.
Con atto depositato il 6 febbraio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-SI proponendo appello incidentale.
Lamenta il Concessionario che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato la documentazione che proverebbe come la prescrizione del credito portato con la cartella n.
09720130211643452000 sarebbe stata ripetutamente interrotta dalla notifica alla contribuente di numerosi atti esattoriali, rimasti non opposti, e cioè:
- preavviso di fermo veicolo n. 09780201400094552000 notificato a mani del destinatario in data 29 settembre 2014;
- avviso di intimazione n. 09720179020683743000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 3 marzo 2017;
- avviso di intimazione n. 09720199060436757000 notificato in data 15 ottobre 2019 a mezzo affissione comunicazione c/o infocamere a seguito di avviso di mancata consegna pec all'indirizzo
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2 Secondo la SI, dunque, alla luce di tale documentazione e della sospensione del decorso del termine prescrizionale per effetto della disciplina emergenziale anti-Covid, la pretesa tributaria controversa sarebbe ancora esigibile per cui si chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
La Regione Lazio non si è costituita.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'appello incidentale proposto dalla SI è tempestivo sia in ordine al termine lungo di impugnazione della sentenza, sia in ordine allo specifico termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, previsto per il processo tributario dall'art. 54, comma 2, D.lgs. 546/1992.
Ciò posto, tale appello incidentale va esaminato per primo per priorità logica.
Esso è fondato.
In effetti, la documentazione versata in atti dalla SI, sopra specificata in narrativa, comprova la rituale notificazione di più atti interruttivi della prescrizione del credito portato dalla cartella in questione, che risulta notificata il 5 luglio 2013, come già affermato dal primo giudice senza contestazioni della contribuente e, dunque, con formazione del giudicato interno sul punto.
Oltretutto, a prescindere dal fatto che sulla produzione documentale della SI nulla ha eccepito la parte contribuente, va osservato che, poiché nel ricorso introduttivo era stata dedotta l'
”assenza di atti interruttivi”, la contribuente avrebbe dovuto presentare motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 3 D.lgs. 546/92, per poter validamente introdurre, quale regiudicanda, eventuali vizi di invalidità del procedimento notificatorio relativamente agli atti depositati dalla SI
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto”
(Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre
2020, n. 18877; Sez. 5, 22 aprile 2021, n. 10663; Sez. 5, 23 giugno 2025, n. 16797).
Da ultimo, va rilevato che la giurisprudenza ha di recente ribadito che “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, 3 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., Sez. 5, 21 luglio
2025, n. 20476).
In definitiva, alla luce delle suesposte e convergenti considerazioni e della sospensione per
542 giorni del decorso della prescrizione prevista dalla norma emergenziale anti-Covid, l'appello incidentale della SI merita accoglimento.
Per converso, una volta stabilita la soccombenza della parte contribuente, l'appello principale di quest'ultima, in quanto limitato alla contestazione della compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, risulta infondato.
Considerate le incertezze interpretative in ordine alla sospensione dei termini prescrizionali collegate alla normativa emergenziale anti-Covid ed il diverso esito dei due gradi di giudizio nonché il valore estremamente ridotto della causa, ritiene, comunque, la Corte, in coerenza con quanto stabilito dal primo giudice, di compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate-SI e respinge l'appello principale della contribuente. Compensa le spese del giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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