Art. 3.
La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , e' sostituita dalla seguente:
"g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411 ".
Nota all' art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , reca l'"Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
- La legge 11 luglio 1977, n. 411 , concerne "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta".
- Il testo dell'art. 1 di detta legge e' il seguente:
"E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.
Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo".
La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , e' sostituita dalla seguente:
"g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411 ".
Nota all' art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , reca l'"Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
- La legge 11 luglio 1977, n. 411 , concerne "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta".
- Il testo dell'art. 1 di detta legge e' il seguente:
"E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.
Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo".