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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 36772 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 36772 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto altri contratti atipici
TRA
(CF: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._2
Avv.ti Giuseppe Nino Balassone e Andrea Menaguale, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Salaria, n. 213, nello Studio dell'Avv. Giuseppe Proietti c/o Studio Maione, per procura estesa su fogli separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione
ATTORI
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, Sig. con sede in Roma, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni, 152 presso lo studio dell'avv.
Franco Stefano dal quale è rappresentato e difeso per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(p.i. e c.f. (già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. NONCHÉ
IS , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro – tempore, Dott. con sede in Tirana, Albania, elettivamente domiciliata CP_5 in Roma, al Viale Angelico n. 54, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Pellegrini dal quale è rappresentata e difesa per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce alla “comparsa di risposta”
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 2 febbraio 2024 nel quale le parti hanno precisato espressamente: per parte attrice “per parte attrice l'avv.
GIUSEPPE PROIETTI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Balassone, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; per parte convenuta, , l'avv. CP_6
STEFANO FRANCO, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
per il terzo chiamato in causa l'avv. ANDREA PELLEGRIN, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio costituitosi. Inoltre ha Controparte_1 convenuto in giudizio , non costituitasi, con il Controparte_3 medesimo atto sopra richiamato ritualmente notificato tramite ufficiale giudiziario a mani di incaricata alla ricezione, in data 12 giugno 2019 nei termini di cui Controparte_7 all'art. 163 bis c.p.c. (udienza indicata in citazione del 21 ottobre 2029). A sostegno della domanda gli istanti, tra l'altro, hanno dedotto: di aver partecipato con frequenza regolare al
“Master Universitario di II livello” in Progettista di Architetture Sostenibili XVIII ED. del
05 ottobre 2015, promosso e pubblicizzato, come da Bando dall' ( CP_1 CP_1
di Architettura con sede in Roma, d'ora in avanti ); di ver pagato la
[...] CP_1 quota di iscrizione per la frequentazione;
che per seguire i corsi si sono necessariamente trasferiti in Roma, prendendo in locazione degli immobili per tutto il periodo di durata del corso;
che l'attività didattica si è articolata in un ciclo di lezioni della durata di 6 mesi e di un periodo, di ulteriori 6 mesi, di stage formativo, non retribuito;
di aver altresì sottoscritto Pag. 2 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. un contratto di prestazione di servizio con l' (attualmente Controparte_3 CP_1
); che presso le strutture tale società si sono svolte tali attività Controparte_3 formative;
che la medesima preposta all'erogazione dei servizi occorrenti per lo svolgimento del Master è stata effettiva percettrice delle somme versate;
che “l'elemento preponderante che ha indirizzato gli odierni attori a frequentare tale corso di studi, come può ricavarsi dal Bando, è stata la qualifica di “Master Universitario di II livello” che avrebbe attribuito 60 crediti E.C.T.S. (European Credit Transfer System) e, quindi, la spendita ed il riconoscimento del più volte ripetuto titolo di studio anche all'estero e non solamente in Italia, e 15 C.F.P. (crediti formativi professionali) riconosciuti dal
C.N.A.P.P.C (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori)”; Tuttavia ( ) si è resa inadempiente, omettendo informazioni circa CP_1
l'esistenza di un Protocollo di Intesa tra l' e l' sita a CP_1 Controparte_8
Tirana, firmato nel 2012, di cui il in data 06.10.2014 Controparte_9 avrebbe approvato il progetto formativo del Master con l'attribuzione dei promessi 60
E.C.T.S., di cui i corsisti sono stati resi edotti dalla coordinatrice Nazionale dell' , CP_1 arch. solo dietro loro reiterata richiesta circa la specificazione delle Persona_1 modalità con cui avrebbe dovuto concretizzarsi il rilascio del titolo di Master Universitario;
che di tali informazioni non è stata fatta menzione alcuna né all'interno del Bando, per mezzo del quale è stato pubblicizzato il rilascio del “Master Universitario di II livello”, né tantomeno nel contratto di prestazione di servizio sottoscritto;
che a tale notizia, è intercorso uno scambio di corrispondenza tra cui e nonostante i dubbi sollevati dai partecipanti, anche sulla validità del titolo in Italia, come chiesto da una corsista con e.mail del 05.11.2015, e nei vari scambi di mail, ha confermato il più totale impegno;
con successive e-mail del 24.02.2017 e del 23.03.2017, l' ha tentato di giustificare CP_1 come il mancato rilascio del titolo di studio dipendesse interamente dall'Ente ; che CP_9 attraverso una missiva del 03.05.2017, inviata dall'allora Presidente dell' , Dott. CP_1
ed indirizzata al Rettore dell'Università di Tirana, si desume che Persona_2
l' stesso, “evidentemente in netto ritardo, aveva richiesto un parere tecnico presso CP_1
l' Controparte_10
la quale, a sua volta, aveva replicato come il processo di accreditamento valesse
[...] solamente per i Master quali corsi attivati unicamente da Università pubbliche italiane (!), ed è lo stesso Presidente ad asserire la mancanza di tale qualità in capo all' ”; che CP_1 Pag. 3 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. vi è stata una impropria “spendita del termine “Master Universitario” che ha ingenerato negli aderenti al corso la convinzione di essere dinanzi ad un percorso di formazione al termine del quale sarebbe stato loro rilasciato un diploma legalmente spendibile, sia alla luce della terminologia usata, come quella di un vero e proprio Bando universitario, sia in ordine alla famigerata attribuzione dei 60 crediti ECTS (utilizzati per l'ottenimento di un titolo di studio)”; che tuttavia anche a prescindere dalla falsa rappresentazione circa il conseguimento di un vero e proprio titolo di studio avente valore legale, la convenuta all' non ha rilasciato un titolo che possa attestare la frequentazione ad un corso CP_1 di perfezionamento da poter inserire nei curricula;
che qualora fossero stati pienamente edotti che la proposta era quella di un semplice corso di aggiornamento professionale, non avrebbero certamente aderito, “risiedendo il motivo principale della partecipazione nella necessità di ottenere un valido titolo di studio da spendibile legalmente, come promesso sia dall'inequivoco tenore letterale del Bando che dalle continue rassicurazioni ricevute durante e dopo lo svolgimento dei corsi”. In conclusione ha domandato di “Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di ed;
2. Per CP_1 Controparte_3
l'effetto, dichiarare la risoluzione contrattuale in danno degli stessi per non aver adempiuto le obbligazioni a loro carico;
3. Condannare ed CP_1 Controparte_3 alla restituzione del prezzo versato nonché al risarcimento del danno emergente così come sopra formulato in favore degli odierni attori nella misura complessiva di € 39.333,29, pari ad € 16.520.26 in favore dell'Arch. ed € 22.813,03 in favore dell'Arch. Parte_1
.
4. Condannare ed al Parte_2 CP_1 Controparte_3 risarcimento del danno curriculare nonché di quello morale che l'On.le Giudice vorrà liquidare nella misura che emergerà dall'istruttoria o riterrà di giustizia.
5. Condannare
ed in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 CP_1 Controparte_3
c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”
Costituitosi ha, tra l'altro, CP_1 Controparte_1 dedotto: che l' (per semplicità ) promuove Controparte_1 CP_1 dall'anno 2004 i Master post universitari ed in particolare il Master progettista di architetture sostenibili;
di aver regolarmente tenuto il corso formando gli iscritti e rilasciando il diploma di frequentazione per entrambi gli architetti odierni attori;
di aver stipulato un accordo con l'Università albanese IN BA la quale con “mail del Pag. 4 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 20/10/2014 l'Università confermava l'approvazione del Master che prevedeva il rilascio dei crediti formativi”; che pur avendo consegnato all'Università “tutta la CP_9 documentazione richiesta” questa “non ha rilasciato il diploma congiunto, né i 60 crediti formativi” che solo la medesima “poteva rilasciare, in quanto Università riconosciuta dal
Albanese”, invocando infondate e pretestuose violazioni Controparte_9 dell'accordo. In conclusione ha chiesto “ ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa autorizzazione a chiamare in causa la (Albania) Controparte_11
e fissazione di nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, in via principale: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del comparente a pagare alcunché agli attori, dichiarare la comparente tenuta ad essere garantita e manlevata dalla condannando la stessa a pagare Controparte_11 CP_8 direttamente agli attori quanto dovesse essere loro eventualmente riconosciuto all'esito del giudizio. Con compensazione delle spese tra attori e convenuto.
Costituita ha contestato tutto quanto ex adevrso desunto Controparte_4 dal chiamante in causa e, tra l'altro, dedotto: il Controparte_1 tentativo di di addossare alla esponente le Controparte_1 inadempienze contrattuali contestatele;
che he gli arch.tti e hanno Parte_1 Pt_2
“attestato e documentato che il - Master Universitario di II livello - in Progettista di
Architetture Sostenibili è stato promosso, organizzato e diretto esclusivamente da CP_1 in collaborazione con;
occupandosi la prima della parte formativa e la Controparte_3 seconda dei servizi ad essa connessi e che, di contro, che alcun riferimento è stato mai fatto nel bando, nel contratto di adesione o in altre sedi a una collaborazione con istituti terzi esterni, tantomeno con la;
che, in ogni caso, la domanda attorea si Controparte_4 fonda “sull'errato presupposto di un totale inadempimento contrattuale della ” CP_1 invece “per concorde rappresentazione dei fatti che per tabulas, la convenuta allegato e documentato di aver espletato tutto il percorso di specializzazione, comprensivo dello stage formativo, sebbene conclusosi con il rilascio di 15 crediti formativi ordinari anziché i 60
E.C.T.S. pubblicizzati e banditi”, osservando che dunque si è “trattato nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse aderire alle tesi di parte attrice, di un inesatto e/o parziale adempimento”; ha poi contestato la quantificazione del danno. In conclusione ha chiesto
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Rigettare la domanda di manleva Pag. 5 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. formulata dalla poiché palesemente infondata sia in fatto che in diritto per le CP_1 causali di cui in premessa, con la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.”
sebbene ritualmente convenuta, come Controparte_3 rilevato sopra nella parte iniziale della esposizione, non si è costituita, perciò deve esserne dichiarata la contumacia.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che il giudice, al quale è pervenuta la causa da precedente magistrato, istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa la causa a seguito di rinvio con note conclusive, entro 30 giorni prima dell'udienza, ha deciso la controversia con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito anzitutto occorre osservare che esigenze di economia processuale e di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, inducono a far applicazione nella fattispecie in esame del cosiddetto principio della "ragione più liquida", la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez.
Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di mento, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib. Reggio Emilia n.
2039/2012).
Successivamente sulla contumacia di occorre Controparte_3 osservare che la contumacia del convenuto, non soltanto non importa ammissione della domanda attrice, ma altresì, come il silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa o ad una qualsiasi istanza dell'attore, lasciando fermo ed inalterato, invece, il substrato di contrapposizione e di contestazione alle deduzioni attrici sul quale si articola il contraddittorio. ( Cfr. 1769-62) (Cass.civ., sez. 1, Pag. 6 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sentenza n. 1010 del 27/04/1964; Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 17/05/1982). La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass.civ., sez. l, sentenza n. 24885 del 21/11/2014). La conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. civ., sez. 3, sentenza n.
14860 del 13/06/2013). Quindi resta fermo l'onere probatorio a carico dell'attore circa gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, circa il titolo da cui deriverebbe l'obbligo della vantata pretesa creditoria.
Inoltre importa osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
È pacifico, oltre ad essere in ogni caso non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.:
l'iscrizione al master con il pagamento delle rispettive quote;
la frequenza del corso articolato in 14 moduli didattici, con percorso formativo didattici, un laboratorio di sintesi e seminari di approfondimento per un totale di 2.400, da svolgersi sei mesi di corso in aula e sei mesi di stage ore;
il rilascio di attestati di partecipazione al “diploma di Master in Architettura Digitale –
Progettista di Architetture Pofessionali”; Pag. 7 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. attribuzione di 15 crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, sempre previsti nel Bando.
Tali circostanze oltre ad essere non contestate derivano anche dai documenti di seguito indicati: bando - doc. 1, doc.
2. Fatture attestanti pagamento quote master Arch.tti Pt_2
e ad fascicolo attoreo;
doc. 8, fascicolo del convenuto;
Parte_1 Controparte_3 attestati di partecipazione al diploma di Mster– doc. 3, fascicolo del convenuto).
Ad ulteriore corroborazione si pone lo scambio di corrispondenza, avvenuto tra i corsisti e
, dalla quale in primo luogo si evince la conferma Controparte_1 del rapporto contrattuale prima detto (doc.: 3. Nota 27.10.2015 dell'Arch.
5. E- Per_1 mail corsista del 03.11.2015; 6. E- mail del 05.11.2015; 7. del CP_1 CP_12
24.02.2017 e del 23.03.2017; 8. Nota del 3.05.2017; 9. Nota del 5.10.2017 Presidente
, fascicolo attoreo). Inoltre dall'esame della corrispondenza, sopra richiamata, CP_1 emerge che già dal 27 ottobre 2015 (doc.3, fascicolo attoreo) nelle fasi iniziali della iscrizione i corsisti sono stati informati sul diploma di master secondo livello e del protocollo di intesa con l' del 2012 con invio a corsisti del Controparte_8 documento di approvazione del attributivo anche dei 60 Controparte_9 crediti ECTS e il link di pubblicazione del Master su sito della facoltà di architettura (si confrontino il doc.3, fascicolo attoreo;
doc.
4. Accordo con l'Università IN BA di
Tirana, prodotto anche da parte convenuta). Dal protocollo si evince un programma comune di intenti e la durata anche per l'anno accademico 2016/2017 (art. 5), il rilascio di 60 crediti e il Diploma di Master professionale. Tali sono ulteriori elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano le circostanze come dedotte da parte attrice circa l'esistenza di un rapporto tra le parti relativo alla prestazione di servizi per la partecipazione al master di cui si tratta da parte di e Controparte_1 Controparte_3
, la previsione del rilascio di un diploma congiunto, secondo il protocollo di
[...] attuazione del programma in comune, in base ad impegni interni (di cui più avanti si esporrà) tra e l' di cui Controparte_1 Controparte_4 risultano essere stati informati i corsisti da parte d riguardo ad diploma di secondo CP_1 livello, rilevato, altresì, la mancanza di elementi di riscontro contrari.
Da ciò si ricava che i corsisti sono stati messi al corrente della situazione già nella fase iniziale e prima della conclusione delle fasi di rateizzazioni del pagamento della iscrizione.
In particolare già dalla sola e.mail del 27 ottobre 2015 da cui si ricava una informazioni Pag. 8 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. date già la settimana prima. Infatti rileva come la didattica ha avuto inizio il 5 ottobre 2015,
l'iscrizione in data 21 settembre 2015. Si aggiunga che dall'appendice al bando (doc. 8, fascicolo della convenuta costituita;
prodotta anche dagli attori, doc. 15) nonché doc. denominato ordine prodotti sempre da entrambe le parti (ultimo documenti tra quelli denominati 1 a 16, fascicolo parte attrice e doc. 5, fascicolo della convenuta), non disconosciuti né contestati, si ricava un accordo in essere con l' e Controparte_8 di un protocollo di intesa risalente all'anno 2012 nonché l'approvazione di un progetto formativo del master dal e l'attribuzione di 60 ECTS Controparte_9
(doc.8, fascicolo della convenuta ). Tali sono ulteriori elementi indiziari precisi, CP_13 gravi e concordanti che dimostrano che i discendi sono stati informati sin dall'inizio delle caratteristiche del corso e dello svolgimento in collaborazione con la Controparte_4
Ora la deduzione degli attori riguarda il mancato rilascio di un diploma di master di secondo livello e i 60 crediti ECTS, come pubblicizzato attraverso il Bando. Importa rilevare che anche tali fatti devono ritenersi pacifici ed in ogni caso incontestati. La convenuta infatti ha contestato quanto dedotto dagli attori “ad eccezione dell'effettivo omesso riconoscimento, in favore degli attori, dei 60 crediti formativi universitari” desumendo l'accreditamento
“dalla esclusivamente 15 crediti professionali) e dell'omesso rilascio del solo CP_1 diploma congiunto ” (pag. 3 della comparsa. CP_1 Controparte_11
Tuttavia desume la responsabilità dell'omesso rilascio del diploma e dei crediti CP_1 appena detti alla Controparte_4
Il terzo chiamato in causa esclude la propria responsabilità deducendo la sua estraneità al
Master della XVIII edizione.
Ebbene in primo luogo quanto sopra esposto circa la conoscenza da parte dei discendi della collaborazione secondo un protocollo di intesa porta ad escludere la errata rappresentazione della realtà desunta dagli attori in quanto essi sono stati informati sin dall'inizio come riferito anche dalle dichiarazioni della teste che trovano corroborazione anche dallo scambio di corrispondenza tra i corsiti e l' come sopra già esposto, in assenza di elementi CP_1 di riscontri contrari. Non appare utile per convincersi del contrario la testimonianza di parte attrice la quale a seguito di domanda riferisce di essere a conoscenza dei fatti Testimone_1 perché è stata corsista <<[…] dello stesso corso>> avendo <<[…] frequentato il corso
[…]>> e pagato <<[…] l'iscrizione>> senza ricevere <<[…] né attestato né crediti tranne quelli della In effetti il teste, a fronte della eccezione a conclusione delle CP_1 Pag. 9 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dichiarazioni testimoniali da parte della convenuta e del terzo chiamato in causa, appare avere un interesse attuale e concreto nella causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, dovendo, perciò, concordarsi con una sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e quindi non attendibilità della stessa di essere venuto a conoscenza della collaborazione e della procedura di rilascio del diploma e dei 60 crediti solo a corso avanzato: < dell'accordo tra e l'università di Tirana per il riconoscimento del corso. Noi CP_1 quando ci siamo iscritti non avevamo idea di questa cosa. A corso già avanzato siamo venuti a conoscenza per caso di questa convenzione e cioè che non era solo l' a rilasciare CP_1
i crediti menzionati nel bando ma anche l'università di Tirana>>. La dichiarazione non appare in ogni caso convincente, contrastando con le risultanze della corrispondenza e documentali sopra ampiamente richiamate e analizzate, evidenziata altresì la posizione ricoperta dalla teste.
Dunque è certo un inadempimento parziale, tuttavia riguardo alla gravità di tale inadempimento e al danno necessitano le seguenti precisaioni.
Ebbene rilevato quanto emerso dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione relativa agli attestati rilasciati ai discendi nonché l'accreditamento di 15 crediti importa mostrare al fine di dirimere la controversia che la fattispecie riguarda un inesatto adempimento relativa ad un previsto diploma di Master di secondo livello e della attribuzione di 60 crediti ECTS.
Anzi tali obbligazioni vengono confermate anche dalla dichiarazione testimoniale di
[...]
la quale nel riferire di essere a conoscenza dei fatti poiché coordinatrice Testimone_2 del Master chiarisce “[…] che la informazione fu data attraverso un bando e la divulgazione sui social in cui veniva detto che l' bandiva il master come universitario di CP_1 secondo livello, e i 60 crediti sarebbero stati rilasciati direttamente dalla università invece era scritto sul contratto, mi ricordo una appendice, fatto firmare agli studenti dalla società di servizi prima detta”.
Orbene in un master ugualmente preminente deve ritenersi per gli allievi anche la formazione di preparazione a svolgere le attività previste, cioè a dare e ricevere in primo luogo una preparazione adeguata. Di ciò non si sono lamentati i corsisti, che hanno frequentato il master informati da parte della del procedimento per il rilascio del CP_13 diploma e dei crediti. Inoltre in relazione al parziale inadempimento non è stato allegato l'elemento oggettivo, tanto meno provato, circa l'incidenza della violazione circa il Pag. 10 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mancato rilascio del diploma, invece dell'attestato, e dei 60 crediti sulle obbligazioni complessive facenti parte del nucleo essenziale del contratto e del suo sinallagma. Contratto adempiuto sia nei suoi percorsi formativi che nelle ore dedicate complessivamente al fine di portare a termine la formazione nonché dal rilascio dell'attestato. Inoltre deve essere considerato l'elemento soggettivo. A tal proposito non è dato rinvenire una mancata collaborazione da parte della convenuta, al contrario va rappresentata una condotta collaborativa che è possibile ricavare sia dalla corrispondenza con i corsisti, sopra richiamata, sia attraverso l'attivazione per risolvere la situazione con l' Controparte_11
(cfr.: doc. 6, - corrispondenza tra la convenuta e il terzo chiamato in causa, fascicolo
[...] della convenuta che si avrà meglio di seguito di valutare al fine delle obbligazioni CP_1 interne tra e l'università). Lo scambio di corrispondenza fornisce una valutazione CP_1 di condotta collaborativa rapportata ad una tolleranza dei corsisti. Né la parte attrice ha allegato un termine essenziale, una diffida ad adempiere nel corso della formazione o subito successivamente, se non attraverso i legali solo il 24 gennaio 2028, dopo oltre due anni dalla conclusione del corso, per fornite la prova della loro intolleranza. Non emerge comunque dalla documentazione esaminata né dalla corrispondenza una intolleranza circa le problematiche connesse al corso frequentato. Non potrebbe rilevarsi dirimente per sostenere il contrario, con riferimento anche alla dedotta ipotetica conoscenza del procedimento per ottenere il diploma e i crediti mancanti laddove fossero stati informati non avrebbero partecipato al master, la e.mail del 3 novembre 2015 (doc. 5, fascicolo attoreo) scritta da un'altra corsista che si riserva con la stessa di valutare se proseguire il corso o meno, che a prescindere da una sua valutazione, la intenzione espressa da questa di sicuro non può riguardare gli attori essendo inerente ad una manifestazione di volontà dell'autrice della e.mail e non degli attori. Attiene al suo elemento soggettivo e non certo quello degli altri corsisti. Inoltre, pur tenuto conto che gli obblighi informativi non previsti in contratto, e anche laddove lo fossero stati non entrano a comporre il nucleo essenziale del sinallagma del contratto, e quelli non previsti quale fonte integrativa, tenendo conto dei limiti dell'assenza di un apprezzabile sacrificio della parte tenuta ad osservarli, la ha CP_13 fornito la prova di averli tenuti informati.
Infine dal contratto di sevizi prodotto dagli attori nemmeno si può ricavare sia per lo scolorimento del documento che per l'assenza il soggetto che avrebbe dovuto rilasciare il diploma (doc. 13, fascicolo attore) e nemmeno da deposito di convenzioni con altri studenti Pag. 11 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi inconferenti, (documenti successivi al doc. 13, non numerati).
Premesso ciò, in base alla situazione non pare di potersi configurare un inadempimento di non scarsa importanza, e cioè un inadempimento grave, da comportare uno squilibrio del sinallagma, e cioè del muto scambio contrattuale, suscettibile di giustificare la risoluzione del contratto avuto riguardo all'interesse dell'atra ai sensi dell'art. 1455 c.p.c.
Pur essendo esaustivo quanto esposto al fine del rigetto della domanda, importa ancora osservare riguardo al quantum del risarcimento dei danni che non appare la determinazione subita della mancata spendita del diploma all'estero e in Italia, quali chance perse, quale mancato guadagno, quale danno curriculare non dedotti dagli attori se non nella generica e apodittica deduzione dell'omesso rilascio di tale diploma, dei 60 crediti e della mancata spendita del titolo, e in assenza di prova in tal senso. Neppure potrebbe sostenersi che l'onere di specifica allegazione degli elementi costitutivi sia stato da quest'ultima soddisfatto, per relationem, con la produzione della corrispondenza o della documentazione, nemmeno invocata per tale scopo. In particolare non è stato dimostrato nemmeno che l'immobile, in relazione a - addirittura contratto stipulato unitamente ad altra conduttrice Parte_1
- e invece per nemmeno prodotto, è stato preso in locazione per Parte_2
l'esclusivo fine di partecipare al master, così le ulteriore spese (doc. 17, 18, fascicolo attoreo).
Deve essere anche evidenziato che invero sia in caso di responsabilità extracontrattuale la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva (tra le molte: Cass. civ., sentenza n. 390 del 11/01/2008), sia in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore in quanto l'art. 1218 c.c. che pone un presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (cfr.: Cass. sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 21140 del 10/10/2007). Gli attori non hanno nemmeno fornito la prova dell'esistenza del danno e della sua risarcibilità nel senso prima detto.
Dunque anche sotto il profilo appena messo in evidenza la domanda potrebbe essere accolta. Pag. 12 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Alla soccombenza di parte attorea consegue il rigetto della sua richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
I motivi su esposti sono assorbenti rispetto alla domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Tuttavia deve essere chiarito anche al fine della soccombenza delle spese che in razione alla chiamata in causa dell' da parte della convenuta avanzata in caso di Controparte_14 accoglimento della domanda attorea, per essere tenuta dalla prima garantita e manlevata, che trattandosi di garanzia impropria l'attore non ha esteso la domanda nei confronti di quest'ultima e quindi di conseguenza in ogni caso il rigetto della condanna del terzo in caso si soccombenza. Occorre pertanto chiarire se la chiamata del terzo vada inquadrata come chiamata in garanzia (propria o impropria) o come chiamata del terzo responsabile, anche al fine di stabilire l'operatività nella vicenda processuale del principio dell'estensione automatica del contraddittorio. In diritto, è noto che, a norma dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita. Nella prima ipotesi, la comunanza può consistere nell'identità dell'oggetto e del titolo tra il rapporto sostanziale dedotto e quello che fa capo al terzo. In tali casi, in genere, il convenuto nega la propria legittimazione passiva indicando come vero obbligato e responsabile il terzo che chiama in giudizio e di fatto instaura una controversia pregiudiziale nei confronti dell'attore e del terzo, connessa per oggetto e titolo con quella inizialmente contro di lui proposta. Nella seconda ipotesi (chiamata in garanzia), ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo affinché questi risponda al suo posto in virtù di uno stesso titolo o di un legame diretto tra la causa principale e quella accessoria (c.d. garanzia propria); oppure la parte chiama in giudizio il terzo per fare in modo che questi sia chiamato a rispondere di quanto essa sia tenuta eventualmente a prestare alla controparte in caso di soccombenza, in base ad un titolo diverso ed indipendente da quello dedotto con la domanda principale o in base a un titolo connesso con il rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (c.d. garanzia impropria). In tale ultimo caso, la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l'esistenza di un legame tra preteso creditore e garante. La differente qualificazione della chiamata in giudizio del terzo, lungi dall'essere operazione meramente descrittiva, si riversa Pag. 13 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sul piano degli effetti processuali e dell'operatività del principio dell'estensione automatica del contraddittorio. Invero, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass.
3641/2013; Cass. 2094/2013; Cass. 5057/2010). Il Giudice può, quindi, direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 17954/2008). In questo caso, si ha, dunque, un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass. 6883/2008). Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass. 11946/2003). Nel caso, invece, di chiamata in garanzia
(propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass.
27525/2009; Trib. Milano 24 giugno 2011, n. 8526). Tanto detto, nel qualificare la chiamata in causa del terzo in un senso o nell'altro, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui il Giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa, e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in ordine alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. nn. 20610/2011, 8036/2004, 259/2005,
20912/2004, 14682/2001). Quanto all'estensione automatica della domanda originaria dell'attore nei confronti del chiamato, indispensabile presupposto è l'unicità del rapporto controverso. Tale presupposto non ricorre se il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'Attore come "causa petendi" della Pag. 14 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. domanda e, nel caso di azione risarcitoria, se il chiamante deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto dall'Attore. Una situazione cosiffatta va invece assimilata a quella della chiamata in garanzia impropria, per la ragione che il chiamato viene coinvolto nel giudizio non già perché il chiamante ne deduca la responsabilità diretta ed esclusiva nei confronti dell'Attore, sulla base dell'unico rapporto fatto valere dall'Attore medesimo, bensì perché deduce un diverso rapporto connesso che comporta un obbligo di rilievo dalla responsabilità invocata nei suoi confronti con la domanda introduttiva. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la chiamata in causa della – avente Controparte_11 rapporti con la in base ad un protocollo di intesa con effetti interni solo tra le parti CP_13 chiamante e chiamata, in assenza di un contratto stipulato tra i corsisti e la università di cui si tratta, tale rapporto sia da qualificare come l'esercizio di un'azione avverso un soggetto non alternativamente obbligato nei confronti degli attori rispetto alla;
pertanto, CP_15
l'estensione del contraddittorio alla terza intervenuta, a seguito di chiamata in causa non ha in ogni caso natura automatica.
Si aggiunga, anche al fine della soccombenza, che dalla parte convenuta non è stata fornita la prova di un obbligo concreto ed effettivo anche per il master della XVIII edizione, ma solo intese. Significativa la circostanza del pagamento della iscrizione alla convenuta CP_3
la previsione nell'accordo attuativo sottoscritto il 31 luglio 2012 tra la
[...] CP_4
e la le parti hanno previsto sia nel preambolo che all'art. 1, un comune
[...] CP_1 percorso da attuare al fine di una collaborazione tra le due parti, e in questa collaborazione il rilascio dei 60 crediti e di un diploma congiunto (doc. 4, fascicolo del convenuto, documento denominato accordo attuativo del 31 luglio 2012, fascicolo del terzo chiamo in causa). Con l'accordo attuativo, i sottoscrittori, hanno pattuito un programma comune ( quindi da strutturare in accordo tra le parti), avrebbe dovuto essere attuato in conformità con il calendario accademico accordato tra le parti (art. 2). Inoltre dalle e.mail prodotte risulta una e-mail, in un arco temporale da ottobre 2014 ad aprile 2017 che, fa riferimento alla XVII edizione, mentre quella oggetto di causa è la XVIII.
Pertanto la domanda di manleva, anche nel caso di sua soccombenza e di estensione della domanda, non avvenuta in quanto gli attori hanno continuato a chiedere con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., la condanna delle convenute, avrebbe dovuto essere rigettata anche sotto questo ulteriore profilo nel merito.
Pag. 15 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Nulla sulle spese di lite tra gli attori e la convenuta la Controparte_3 cui compensazione tra le parti è giustificata dalla contumacia del resistente.
Nulla sulle spese di lite tra gli attori e la cui Controparte_1 compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda in relazione all'accertato inadempimento parziale cui però non si è configurata la gravità giustificatrice della risoluzione. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013;
Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).
Invece le spese seguono la soccombenza tra Controparte_1
e in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base Controparte_4 allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 26.001 a € 52.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022
(applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
(attori) nei confronti di in Controparte_1 Pag. 16 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta) e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta
[...] contumace), nonché in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, così provvede:
- rigetta parzialmente la domanda attrice;
- compensa interamente tra le parti attrici e le convenute le spese del giudizio.
- rigetta la domanda di manleva avanzata da parte di Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali a favore di che liquida in complessivi € 4.379,20 Controparte_4
(di cui per compensi € 3.808,00 al netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%-
€ 571,20- D.M. 55/2014) oltre CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 36772 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto altri contratti atipici
TRA
(CF: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._2
Avv.ti Giuseppe Nino Balassone e Andrea Menaguale, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Salaria, n. 213, nello Studio dell'Avv. Giuseppe Proietti c/o Studio Maione, per procura estesa su fogli separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione
ATTORI
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, Sig. con sede in Roma, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni, 152 presso lo studio dell'avv.
Franco Stefano dal quale è rappresentato e difeso per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(p.i. e c.f. (già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
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Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. NONCHÉ
IS , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro – tempore, Dott. con sede in Tirana, Albania, elettivamente domiciliata CP_5 in Roma, al Viale Angelico n. 54, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Pellegrini dal quale è rappresentata e difesa per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce alla “comparsa di risposta”
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 2 febbraio 2024 nel quale le parti hanno precisato espressamente: per parte attrice “per parte attrice l'avv.
GIUSEPPE PROIETTI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Balassone, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; per parte convenuta, , l'avv. CP_6
STEFANO FRANCO, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
per il terzo chiamato in causa l'avv. ANDREA PELLEGRIN, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio costituitosi. Inoltre ha Controparte_1 convenuto in giudizio , non costituitasi, con il Controparte_3 medesimo atto sopra richiamato ritualmente notificato tramite ufficiale giudiziario a mani di incaricata alla ricezione, in data 12 giugno 2019 nei termini di cui Controparte_7 all'art. 163 bis c.p.c. (udienza indicata in citazione del 21 ottobre 2029). A sostegno della domanda gli istanti, tra l'altro, hanno dedotto: di aver partecipato con frequenza regolare al
“Master Universitario di II livello” in Progettista di Architetture Sostenibili XVIII ED. del
05 ottobre 2015, promosso e pubblicizzato, come da Bando dall' ( CP_1 CP_1
di Architettura con sede in Roma, d'ora in avanti ); di ver pagato la
[...] CP_1 quota di iscrizione per la frequentazione;
che per seguire i corsi si sono necessariamente trasferiti in Roma, prendendo in locazione degli immobili per tutto il periodo di durata del corso;
che l'attività didattica si è articolata in un ciclo di lezioni della durata di 6 mesi e di un periodo, di ulteriori 6 mesi, di stage formativo, non retribuito;
di aver altresì sottoscritto Pag. 2 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. un contratto di prestazione di servizio con l' (attualmente Controparte_3 CP_1
); che presso le strutture tale società si sono svolte tali attività Controparte_3 formative;
che la medesima preposta all'erogazione dei servizi occorrenti per lo svolgimento del Master è stata effettiva percettrice delle somme versate;
che “l'elemento preponderante che ha indirizzato gli odierni attori a frequentare tale corso di studi, come può ricavarsi dal Bando, è stata la qualifica di “Master Universitario di II livello” che avrebbe attribuito 60 crediti E.C.T.S. (European Credit Transfer System) e, quindi, la spendita ed il riconoscimento del più volte ripetuto titolo di studio anche all'estero e non solamente in Italia, e 15 C.F.P. (crediti formativi professionali) riconosciuti dal
C.N.A.P.P.C (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori)”; Tuttavia ( ) si è resa inadempiente, omettendo informazioni circa CP_1
l'esistenza di un Protocollo di Intesa tra l' e l' sita a CP_1 Controparte_8
Tirana, firmato nel 2012, di cui il in data 06.10.2014 Controparte_9 avrebbe approvato il progetto formativo del Master con l'attribuzione dei promessi 60
E.C.T.S., di cui i corsisti sono stati resi edotti dalla coordinatrice Nazionale dell' , CP_1 arch. solo dietro loro reiterata richiesta circa la specificazione delle Persona_1 modalità con cui avrebbe dovuto concretizzarsi il rilascio del titolo di Master Universitario;
che di tali informazioni non è stata fatta menzione alcuna né all'interno del Bando, per mezzo del quale è stato pubblicizzato il rilascio del “Master Universitario di II livello”, né tantomeno nel contratto di prestazione di servizio sottoscritto;
che a tale notizia, è intercorso uno scambio di corrispondenza tra cui e nonostante i dubbi sollevati dai partecipanti, anche sulla validità del titolo in Italia, come chiesto da una corsista con e.mail del 05.11.2015, e nei vari scambi di mail, ha confermato il più totale impegno;
con successive e-mail del 24.02.2017 e del 23.03.2017, l' ha tentato di giustificare CP_1 come il mancato rilascio del titolo di studio dipendesse interamente dall'Ente ; che CP_9 attraverso una missiva del 03.05.2017, inviata dall'allora Presidente dell' , Dott. CP_1
ed indirizzata al Rettore dell'Università di Tirana, si desume che Persona_2
l' stesso, “evidentemente in netto ritardo, aveva richiesto un parere tecnico presso CP_1
l' Controparte_10
la quale, a sua volta, aveva replicato come il processo di accreditamento valesse
[...] solamente per i Master quali corsi attivati unicamente da Università pubbliche italiane (!), ed è lo stesso Presidente ad asserire la mancanza di tale qualità in capo all' ”; che CP_1 Pag. 3 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. vi è stata una impropria “spendita del termine “Master Universitario” che ha ingenerato negli aderenti al corso la convinzione di essere dinanzi ad un percorso di formazione al termine del quale sarebbe stato loro rilasciato un diploma legalmente spendibile, sia alla luce della terminologia usata, come quella di un vero e proprio Bando universitario, sia in ordine alla famigerata attribuzione dei 60 crediti ECTS (utilizzati per l'ottenimento di un titolo di studio)”; che tuttavia anche a prescindere dalla falsa rappresentazione circa il conseguimento di un vero e proprio titolo di studio avente valore legale, la convenuta all' non ha rilasciato un titolo che possa attestare la frequentazione ad un corso CP_1 di perfezionamento da poter inserire nei curricula;
che qualora fossero stati pienamente edotti che la proposta era quella di un semplice corso di aggiornamento professionale, non avrebbero certamente aderito, “risiedendo il motivo principale della partecipazione nella necessità di ottenere un valido titolo di studio da spendibile legalmente, come promesso sia dall'inequivoco tenore letterale del Bando che dalle continue rassicurazioni ricevute durante e dopo lo svolgimento dei corsi”. In conclusione ha domandato di “Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di ed;
2. Per CP_1 Controparte_3
l'effetto, dichiarare la risoluzione contrattuale in danno degli stessi per non aver adempiuto le obbligazioni a loro carico;
3. Condannare ed CP_1 Controparte_3 alla restituzione del prezzo versato nonché al risarcimento del danno emergente così come sopra formulato in favore degli odierni attori nella misura complessiva di € 39.333,29, pari ad € 16.520.26 in favore dell'Arch. ed € 22.813,03 in favore dell'Arch. Parte_1
.
4. Condannare ed al Parte_2 CP_1 Controparte_3 risarcimento del danno curriculare nonché di quello morale che l'On.le Giudice vorrà liquidare nella misura che emergerà dall'istruttoria o riterrà di giustizia.
5. Condannare
ed in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 CP_1 Controparte_3
c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”
Costituitosi ha, tra l'altro, CP_1 Controparte_1 dedotto: che l' (per semplicità ) promuove Controparte_1 CP_1 dall'anno 2004 i Master post universitari ed in particolare il Master progettista di architetture sostenibili;
di aver regolarmente tenuto il corso formando gli iscritti e rilasciando il diploma di frequentazione per entrambi gli architetti odierni attori;
di aver stipulato un accordo con l'Università albanese IN BA la quale con “mail del Pag. 4 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 20/10/2014 l'Università confermava l'approvazione del Master che prevedeva il rilascio dei crediti formativi”; che pur avendo consegnato all'Università “tutta la CP_9 documentazione richiesta” questa “non ha rilasciato il diploma congiunto, né i 60 crediti formativi” che solo la medesima “poteva rilasciare, in quanto Università riconosciuta dal
Albanese”, invocando infondate e pretestuose violazioni Controparte_9 dell'accordo. In conclusione ha chiesto “ ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa autorizzazione a chiamare in causa la (Albania) Controparte_11
e fissazione di nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, in via principale: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del comparente a pagare alcunché agli attori, dichiarare la comparente tenuta ad essere garantita e manlevata dalla condannando la stessa a pagare Controparte_11 CP_8 direttamente agli attori quanto dovesse essere loro eventualmente riconosciuto all'esito del giudizio. Con compensazione delle spese tra attori e convenuto.
Costituita ha contestato tutto quanto ex adevrso desunto Controparte_4 dal chiamante in causa e, tra l'altro, dedotto: il Controparte_1 tentativo di di addossare alla esponente le Controparte_1 inadempienze contrattuali contestatele;
che he gli arch.tti e hanno Parte_1 Pt_2
“attestato e documentato che il - Master Universitario di II livello - in Progettista di
Architetture Sostenibili è stato promosso, organizzato e diretto esclusivamente da CP_1 in collaborazione con;
occupandosi la prima della parte formativa e la Controparte_3 seconda dei servizi ad essa connessi e che, di contro, che alcun riferimento è stato mai fatto nel bando, nel contratto di adesione o in altre sedi a una collaborazione con istituti terzi esterni, tantomeno con la;
che, in ogni caso, la domanda attorea si Controparte_4 fonda “sull'errato presupposto di un totale inadempimento contrattuale della ” CP_1 invece “per concorde rappresentazione dei fatti che per tabulas, la convenuta allegato e documentato di aver espletato tutto il percorso di specializzazione, comprensivo dello stage formativo, sebbene conclusosi con il rilascio di 15 crediti formativi ordinari anziché i 60
E.C.T.S. pubblicizzati e banditi”, osservando che dunque si è “trattato nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse aderire alle tesi di parte attrice, di un inesatto e/o parziale adempimento”; ha poi contestato la quantificazione del danno. In conclusione ha chiesto
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Rigettare la domanda di manleva Pag. 5 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. formulata dalla poiché palesemente infondata sia in fatto che in diritto per le CP_1 causali di cui in premessa, con la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.”
sebbene ritualmente convenuta, come Controparte_3 rilevato sopra nella parte iniziale della esposizione, non si è costituita, perciò deve esserne dichiarata la contumacia.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che il giudice, al quale è pervenuta la causa da precedente magistrato, istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa la causa a seguito di rinvio con note conclusive, entro 30 giorni prima dell'udienza, ha deciso la controversia con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito anzitutto occorre osservare che esigenze di economia processuale e di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, inducono a far applicazione nella fattispecie in esame del cosiddetto principio della "ragione più liquida", la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez.
Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di mento, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib. Reggio Emilia n.
2039/2012).
Successivamente sulla contumacia di occorre Controparte_3 osservare che la contumacia del convenuto, non soltanto non importa ammissione della domanda attrice, ma altresì, come il silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa o ad una qualsiasi istanza dell'attore, lasciando fermo ed inalterato, invece, il substrato di contrapposizione e di contestazione alle deduzioni attrici sul quale si articola il contraddittorio. ( Cfr. 1769-62) (Cass.civ., sez. 1, Pag. 6 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sentenza n. 1010 del 27/04/1964; Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 17/05/1982). La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass.civ., sez. l, sentenza n. 24885 del 21/11/2014). La conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. civ., sez. 3, sentenza n.
14860 del 13/06/2013). Quindi resta fermo l'onere probatorio a carico dell'attore circa gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, circa il titolo da cui deriverebbe l'obbligo della vantata pretesa creditoria.
Inoltre importa osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
È pacifico, oltre ad essere in ogni caso non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.:
l'iscrizione al master con il pagamento delle rispettive quote;
la frequenza del corso articolato in 14 moduli didattici, con percorso formativo didattici, un laboratorio di sintesi e seminari di approfondimento per un totale di 2.400, da svolgersi sei mesi di corso in aula e sei mesi di stage ore;
il rilascio di attestati di partecipazione al “diploma di Master in Architettura Digitale –
Progettista di Architetture Pofessionali”; Pag. 7 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. attribuzione di 15 crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, sempre previsti nel Bando.
Tali circostanze oltre ad essere non contestate derivano anche dai documenti di seguito indicati: bando - doc. 1, doc.
2. Fatture attestanti pagamento quote master Arch.tti Pt_2
e ad fascicolo attoreo;
doc. 8, fascicolo del convenuto;
Parte_1 Controparte_3 attestati di partecipazione al diploma di Mster– doc. 3, fascicolo del convenuto).
Ad ulteriore corroborazione si pone lo scambio di corrispondenza, avvenuto tra i corsisti e
, dalla quale in primo luogo si evince la conferma Controparte_1 del rapporto contrattuale prima detto (doc.: 3. Nota 27.10.2015 dell'Arch.
5. E- Per_1 mail corsista del 03.11.2015; 6. E- mail del 05.11.2015; 7. del CP_1 CP_12
24.02.2017 e del 23.03.2017; 8. Nota del 3.05.2017; 9. Nota del 5.10.2017 Presidente
, fascicolo attoreo). Inoltre dall'esame della corrispondenza, sopra richiamata, CP_1 emerge che già dal 27 ottobre 2015 (doc.3, fascicolo attoreo) nelle fasi iniziali della iscrizione i corsisti sono stati informati sul diploma di master secondo livello e del protocollo di intesa con l' del 2012 con invio a corsisti del Controparte_8 documento di approvazione del attributivo anche dei 60 Controparte_9 crediti ECTS e il link di pubblicazione del Master su sito della facoltà di architettura (si confrontino il doc.3, fascicolo attoreo;
doc.
4. Accordo con l'Università IN BA di
Tirana, prodotto anche da parte convenuta). Dal protocollo si evince un programma comune di intenti e la durata anche per l'anno accademico 2016/2017 (art. 5), il rilascio di 60 crediti e il Diploma di Master professionale. Tali sono ulteriori elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano le circostanze come dedotte da parte attrice circa l'esistenza di un rapporto tra le parti relativo alla prestazione di servizi per la partecipazione al master di cui si tratta da parte di e Controparte_1 Controparte_3
, la previsione del rilascio di un diploma congiunto, secondo il protocollo di
[...] attuazione del programma in comune, in base ad impegni interni (di cui più avanti si esporrà) tra e l' di cui Controparte_1 Controparte_4 risultano essere stati informati i corsisti da parte d riguardo ad diploma di secondo CP_1 livello, rilevato, altresì, la mancanza di elementi di riscontro contrari.
Da ciò si ricava che i corsisti sono stati messi al corrente della situazione già nella fase iniziale e prima della conclusione delle fasi di rateizzazioni del pagamento della iscrizione.
In particolare già dalla sola e.mail del 27 ottobre 2015 da cui si ricava una informazioni Pag. 8 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. date già la settimana prima. Infatti rileva come la didattica ha avuto inizio il 5 ottobre 2015,
l'iscrizione in data 21 settembre 2015. Si aggiunga che dall'appendice al bando (doc. 8, fascicolo della convenuta costituita;
prodotta anche dagli attori, doc. 15) nonché doc. denominato ordine prodotti sempre da entrambe le parti (ultimo documenti tra quelli denominati 1 a 16, fascicolo parte attrice e doc. 5, fascicolo della convenuta), non disconosciuti né contestati, si ricava un accordo in essere con l' e Controparte_8 di un protocollo di intesa risalente all'anno 2012 nonché l'approvazione di un progetto formativo del master dal e l'attribuzione di 60 ECTS Controparte_9
(doc.8, fascicolo della convenuta ). Tali sono ulteriori elementi indiziari precisi, CP_13 gravi e concordanti che dimostrano che i discendi sono stati informati sin dall'inizio delle caratteristiche del corso e dello svolgimento in collaborazione con la Controparte_4
Ora la deduzione degli attori riguarda il mancato rilascio di un diploma di master di secondo livello e i 60 crediti ECTS, come pubblicizzato attraverso il Bando. Importa rilevare che anche tali fatti devono ritenersi pacifici ed in ogni caso incontestati. La convenuta infatti ha contestato quanto dedotto dagli attori “ad eccezione dell'effettivo omesso riconoscimento, in favore degli attori, dei 60 crediti formativi universitari” desumendo l'accreditamento
“dalla esclusivamente 15 crediti professionali) e dell'omesso rilascio del solo CP_1 diploma congiunto ” (pag. 3 della comparsa. CP_1 Controparte_11
Tuttavia desume la responsabilità dell'omesso rilascio del diploma e dei crediti CP_1 appena detti alla Controparte_4
Il terzo chiamato in causa esclude la propria responsabilità deducendo la sua estraneità al
Master della XVIII edizione.
Ebbene in primo luogo quanto sopra esposto circa la conoscenza da parte dei discendi della collaborazione secondo un protocollo di intesa porta ad escludere la errata rappresentazione della realtà desunta dagli attori in quanto essi sono stati informati sin dall'inizio come riferito anche dalle dichiarazioni della teste che trovano corroborazione anche dallo scambio di corrispondenza tra i corsiti e l' come sopra già esposto, in assenza di elementi CP_1 di riscontri contrari. Non appare utile per convincersi del contrario la testimonianza di parte attrice la quale a seguito di domanda riferisce di essere a conoscenza dei fatti Testimone_1 perché è stata corsista <<[…] dello stesso corso>> avendo <<[…] frequentato il corso
[…]>> e pagato <<[…] l'iscrizione>> senza ricevere <<[…] né attestato né crediti tranne quelli della In effetti il teste, a fronte della eccezione a conclusione delle CP_1 Pag. 9 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dichiarazioni testimoniali da parte della convenuta e del terzo chiamato in causa, appare avere un interesse attuale e concreto nella causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, dovendo, perciò, concordarsi con una sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e quindi non attendibilità della stessa di essere venuto a conoscenza della collaborazione e della procedura di rilascio del diploma e dei 60 crediti solo a corso avanzato: < dell'accordo tra e l'università di Tirana per il riconoscimento del corso. Noi CP_1 quando ci siamo iscritti non avevamo idea di questa cosa. A corso già avanzato siamo venuti a conoscenza per caso di questa convenzione e cioè che non era solo l' a rilasciare CP_1
i crediti menzionati nel bando ma anche l'università di Tirana>>. La dichiarazione non appare in ogni caso convincente, contrastando con le risultanze della corrispondenza e documentali sopra ampiamente richiamate e analizzate, evidenziata altresì la posizione ricoperta dalla teste.
Dunque è certo un inadempimento parziale, tuttavia riguardo alla gravità di tale inadempimento e al danno necessitano le seguenti precisaioni.
Ebbene rilevato quanto emerso dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione relativa agli attestati rilasciati ai discendi nonché l'accreditamento di 15 crediti importa mostrare al fine di dirimere la controversia che la fattispecie riguarda un inesatto adempimento relativa ad un previsto diploma di Master di secondo livello e della attribuzione di 60 crediti ECTS.
Anzi tali obbligazioni vengono confermate anche dalla dichiarazione testimoniale di
[...]
la quale nel riferire di essere a conoscenza dei fatti poiché coordinatrice Testimone_2 del Master chiarisce “[…] che la informazione fu data attraverso un bando e la divulgazione sui social in cui veniva detto che l' bandiva il master come universitario di CP_1 secondo livello, e i 60 crediti sarebbero stati rilasciati direttamente dalla università invece era scritto sul contratto, mi ricordo una appendice, fatto firmare agli studenti dalla società di servizi prima detta”.
Orbene in un master ugualmente preminente deve ritenersi per gli allievi anche la formazione di preparazione a svolgere le attività previste, cioè a dare e ricevere in primo luogo una preparazione adeguata. Di ciò non si sono lamentati i corsisti, che hanno frequentato il master informati da parte della del procedimento per il rilascio del CP_13 diploma e dei crediti. Inoltre in relazione al parziale inadempimento non è stato allegato l'elemento oggettivo, tanto meno provato, circa l'incidenza della violazione circa il Pag. 10 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mancato rilascio del diploma, invece dell'attestato, e dei 60 crediti sulle obbligazioni complessive facenti parte del nucleo essenziale del contratto e del suo sinallagma. Contratto adempiuto sia nei suoi percorsi formativi che nelle ore dedicate complessivamente al fine di portare a termine la formazione nonché dal rilascio dell'attestato. Inoltre deve essere considerato l'elemento soggettivo. A tal proposito non è dato rinvenire una mancata collaborazione da parte della convenuta, al contrario va rappresentata una condotta collaborativa che è possibile ricavare sia dalla corrispondenza con i corsisti, sopra richiamata, sia attraverso l'attivazione per risolvere la situazione con l' Controparte_11
(cfr.: doc. 6, - corrispondenza tra la convenuta e il terzo chiamato in causa, fascicolo
[...] della convenuta che si avrà meglio di seguito di valutare al fine delle obbligazioni CP_1 interne tra e l'università). Lo scambio di corrispondenza fornisce una valutazione CP_1 di condotta collaborativa rapportata ad una tolleranza dei corsisti. Né la parte attrice ha allegato un termine essenziale, una diffida ad adempiere nel corso della formazione o subito successivamente, se non attraverso i legali solo il 24 gennaio 2028, dopo oltre due anni dalla conclusione del corso, per fornite la prova della loro intolleranza. Non emerge comunque dalla documentazione esaminata né dalla corrispondenza una intolleranza circa le problematiche connesse al corso frequentato. Non potrebbe rilevarsi dirimente per sostenere il contrario, con riferimento anche alla dedotta ipotetica conoscenza del procedimento per ottenere il diploma e i crediti mancanti laddove fossero stati informati non avrebbero partecipato al master, la e.mail del 3 novembre 2015 (doc. 5, fascicolo attoreo) scritta da un'altra corsista che si riserva con la stessa di valutare se proseguire il corso o meno, che a prescindere da una sua valutazione, la intenzione espressa da questa di sicuro non può riguardare gli attori essendo inerente ad una manifestazione di volontà dell'autrice della e.mail e non degli attori. Attiene al suo elemento soggettivo e non certo quello degli altri corsisti. Inoltre, pur tenuto conto che gli obblighi informativi non previsti in contratto, e anche laddove lo fossero stati non entrano a comporre il nucleo essenziale del sinallagma del contratto, e quelli non previsti quale fonte integrativa, tenendo conto dei limiti dell'assenza di un apprezzabile sacrificio della parte tenuta ad osservarli, la ha CP_13 fornito la prova di averli tenuti informati.
Infine dal contratto di sevizi prodotto dagli attori nemmeno si può ricavare sia per lo scolorimento del documento che per l'assenza il soggetto che avrebbe dovuto rilasciare il diploma (doc. 13, fascicolo attore) e nemmeno da deposito di convenzioni con altri studenti Pag. 11 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi inconferenti, (documenti successivi al doc. 13, non numerati).
Premesso ciò, in base alla situazione non pare di potersi configurare un inadempimento di non scarsa importanza, e cioè un inadempimento grave, da comportare uno squilibrio del sinallagma, e cioè del muto scambio contrattuale, suscettibile di giustificare la risoluzione del contratto avuto riguardo all'interesse dell'atra ai sensi dell'art. 1455 c.p.c.
Pur essendo esaustivo quanto esposto al fine del rigetto della domanda, importa ancora osservare riguardo al quantum del risarcimento dei danni che non appare la determinazione subita della mancata spendita del diploma all'estero e in Italia, quali chance perse, quale mancato guadagno, quale danno curriculare non dedotti dagli attori se non nella generica e apodittica deduzione dell'omesso rilascio di tale diploma, dei 60 crediti e della mancata spendita del titolo, e in assenza di prova in tal senso. Neppure potrebbe sostenersi che l'onere di specifica allegazione degli elementi costitutivi sia stato da quest'ultima soddisfatto, per relationem, con la produzione della corrispondenza o della documentazione, nemmeno invocata per tale scopo. In particolare non è stato dimostrato nemmeno che l'immobile, in relazione a - addirittura contratto stipulato unitamente ad altra conduttrice Parte_1
- e invece per nemmeno prodotto, è stato preso in locazione per Parte_2
l'esclusivo fine di partecipare al master, così le ulteriore spese (doc. 17, 18, fascicolo attoreo).
Deve essere anche evidenziato che invero sia in caso di responsabilità extracontrattuale la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva (tra le molte: Cass. civ., sentenza n. 390 del 11/01/2008), sia in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore in quanto l'art. 1218 c.c. che pone un presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (cfr.: Cass. sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 21140 del 10/10/2007). Gli attori non hanno nemmeno fornito la prova dell'esistenza del danno e della sua risarcibilità nel senso prima detto.
Dunque anche sotto il profilo appena messo in evidenza la domanda potrebbe essere accolta. Pag. 12 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Alla soccombenza di parte attorea consegue il rigetto della sua richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
I motivi su esposti sono assorbenti rispetto alla domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Tuttavia deve essere chiarito anche al fine della soccombenza delle spese che in razione alla chiamata in causa dell' da parte della convenuta avanzata in caso di Controparte_14 accoglimento della domanda attorea, per essere tenuta dalla prima garantita e manlevata, che trattandosi di garanzia impropria l'attore non ha esteso la domanda nei confronti di quest'ultima e quindi di conseguenza in ogni caso il rigetto della condanna del terzo in caso si soccombenza. Occorre pertanto chiarire se la chiamata del terzo vada inquadrata come chiamata in garanzia (propria o impropria) o come chiamata del terzo responsabile, anche al fine di stabilire l'operatività nella vicenda processuale del principio dell'estensione automatica del contraddittorio. In diritto, è noto che, a norma dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita. Nella prima ipotesi, la comunanza può consistere nell'identità dell'oggetto e del titolo tra il rapporto sostanziale dedotto e quello che fa capo al terzo. In tali casi, in genere, il convenuto nega la propria legittimazione passiva indicando come vero obbligato e responsabile il terzo che chiama in giudizio e di fatto instaura una controversia pregiudiziale nei confronti dell'attore e del terzo, connessa per oggetto e titolo con quella inizialmente contro di lui proposta. Nella seconda ipotesi (chiamata in garanzia), ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo affinché questi risponda al suo posto in virtù di uno stesso titolo o di un legame diretto tra la causa principale e quella accessoria (c.d. garanzia propria); oppure la parte chiama in giudizio il terzo per fare in modo che questi sia chiamato a rispondere di quanto essa sia tenuta eventualmente a prestare alla controparte in caso di soccombenza, in base ad un titolo diverso ed indipendente da quello dedotto con la domanda principale o in base a un titolo connesso con il rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (c.d. garanzia impropria). In tale ultimo caso, la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l'esistenza di un legame tra preteso creditore e garante. La differente qualificazione della chiamata in giudizio del terzo, lungi dall'essere operazione meramente descrittiva, si riversa Pag. 13 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sul piano degli effetti processuali e dell'operatività del principio dell'estensione automatica del contraddittorio. Invero, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass.
3641/2013; Cass. 2094/2013; Cass. 5057/2010). Il Giudice può, quindi, direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 17954/2008). In questo caso, si ha, dunque, un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass. 6883/2008). Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass. 11946/2003). Nel caso, invece, di chiamata in garanzia
(propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass.
27525/2009; Trib. Milano 24 giugno 2011, n. 8526). Tanto detto, nel qualificare la chiamata in causa del terzo in un senso o nell'altro, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui il Giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa, e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in ordine alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. nn. 20610/2011, 8036/2004, 259/2005,
20912/2004, 14682/2001). Quanto all'estensione automatica della domanda originaria dell'attore nei confronti del chiamato, indispensabile presupposto è l'unicità del rapporto controverso. Tale presupposto non ricorre se il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'Attore come "causa petendi" della Pag. 14 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. domanda e, nel caso di azione risarcitoria, se il chiamante deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto dall'Attore. Una situazione cosiffatta va invece assimilata a quella della chiamata in garanzia impropria, per la ragione che il chiamato viene coinvolto nel giudizio non già perché il chiamante ne deduca la responsabilità diretta ed esclusiva nei confronti dell'Attore, sulla base dell'unico rapporto fatto valere dall'Attore medesimo, bensì perché deduce un diverso rapporto connesso che comporta un obbligo di rilievo dalla responsabilità invocata nei suoi confronti con la domanda introduttiva. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la chiamata in causa della – avente Controparte_11 rapporti con la in base ad un protocollo di intesa con effetti interni solo tra le parti CP_13 chiamante e chiamata, in assenza di un contratto stipulato tra i corsisti e la università di cui si tratta, tale rapporto sia da qualificare come l'esercizio di un'azione avverso un soggetto non alternativamente obbligato nei confronti degli attori rispetto alla;
pertanto, CP_15
l'estensione del contraddittorio alla terza intervenuta, a seguito di chiamata in causa non ha in ogni caso natura automatica.
Si aggiunga, anche al fine della soccombenza, che dalla parte convenuta non è stata fornita la prova di un obbligo concreto ed effettivo anche per il master della XVIII edizione, ma solo intese. Significativa la circostanza del pagamento della iscrizione alla convenuta CP_3
la previsione nell'accordo attuativo sottoscritto il 31 luglio 2012 tra la
[...] CP_4
e la le parti hanno previsto sia nel preambolo che all'art. 1, un comune
[...] CP_1 percorso da attuare al fine di una collaborazione tra le due parti, e in questa collaborazione il rilascio dei 60 crediti e di un diploma congiunto (doc. 4, fascicolo del convenuto, documento denominato accordo attuativo del 31 luglio 2012, fascicolo del terzo chiamo in causa). Con l'accordo attuativo, i sottoscrittori, hanno pattuito un programma comune ( quindi da strutturare in accordo tra le parti), avrebbe dovuto essere attuato in conformità con il calendario accademico accordato tra le parti (art. 2). Inoltre dalle e.mail prodotte risulta una e-mail, in un arco temporale da ottobre 2014 ad aprile 2017 che, fa riferimento alla XVII edizione, mentre quella oggetto di causa è la XVIII.
Pertanto la domanda di manleva, anche nel caso di sua soccombenza e di estensione della domanda, non avvenuta in quanto gli attori hanno continuato a chiedere con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., la condanna delle convenute, avrebbe dovuto essere rigettata anche sotto questo ulteriore profilo nel merito.
Pag. 15 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Nulla sulle spese di lite tra gli attori e la convenuta la Controparte_3 cui compensazione tra le parti è giustificata dalla contumacia del resistente.
Nulla sulle spese di lite tra gli attori e la cui Controparte_1 compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda in relazione all'accertato inadempimento parziale cui però non si è configurata la gravità giustificatrice della risoluzione. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013;
Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).
Invece le spese seguono la soccombenza tra Controparte_1
e in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base Controparte_4 allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 26.001 a € 52.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022
(applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
(attori) nei confronti di in Controparte_1 Pag. 16 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta) e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta
[...] contumace), nonché in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, così provvede:
- rigetta parzialmente la domanda attrice;
- compensa interamente tra le parti attrici e le convenute le spese del giudizio.
- rigetta la domanda di manleva avanzata da parte di Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali a favore di che liquida in complessivi € 4.379,20 Controparte_4
(di cui per compensi € 3.808,00 al netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%-
€ 571,20- D.M. 55/2014) oltre CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
Pag. 17 di 17
Procedimento civile n. R.G. n. 36772 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.