Articolo 6 della Legge 14 maggio 1949, n. 326
Articolo 5
Versione
12 luglio 1949
Art. 6.
Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell' art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1945, n. 18 , i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla, data, della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa e' adottata con provvedimento ministeriale.

Entrata in vigore il 12 luglio 1949