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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2025
N. SENT. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA Parte_1
– c. f. , con domicilio in via delle Magnolie n. 6,
[...] P.IVA_1
70026 Modugno (BA) – assistita e difesa dall'avv. VALERIA CAMPOBASSO – c.f.
-; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via F. De Mura n. 22, 73100 Lecce – assistito C.F._2
e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE PASCALI - c.f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 286 in data 27 gennaio 2025 il Tribunale del lavoro di Bari: a) accertava e dichiarava il diritto del ricorrente indicato in epigrafe all'indennità di cui agli artt. 23 del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della e 15 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di CP_2
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 7 dicembre 2010 in relazione agli anni 2010-2015, rapportata ad un percorso di 64 km, e per l'effetto condannava l' al pagamento in suo favore di complessivi euro 19.729,09, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
b) condannava l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Pt_1
Il Tribunale rilevava:
- che, in punto di fatto, il ricorrente aveva dedotto:
1. di essere stato assunto dalla all'esito del superamento di un concorso e di essere transitato alle CP_2 dipendenze dell' resistente ex art. 12, comma 2, lett. a) della L. Pt_1 CP_2
n. 3/2010, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, con destinazione presso il Cantiere Vivaio di Restinco;
2. che durante la propria attività aveva percorso 64 km dalla propria residenza in Carovigno (BR) al luogo di lavoro, per n. 145 giorni nel 2010, n. 224 giorni nel 2011, n. 212 giorni nel 2012, n.
1 214 giorni nel 2013, n. 214 giorni nel 2014 e n. 187 giorni nel 2015; 3. che aveva agito in giudizio per ottenere l'indennità di cui agli artt. 23 e 15 citati nel suo ammontare complessivo (dato che l'aveva ricevuta solo parzialmente), prendendo come parametro di riferimento la distanza tra il centro di raccolta (in Ostuni, alla S.S. 16 c/o
[...]
) ed il cantiere di lavoro (in località Restinco, nel Comune di Brindisi); CP_3
- che il rapporto lavorativo de quo era soggetto alla contrattazione collettiva ed integrativa di diritto comune sotto il profilo del trattamento economico, in ragione del particolare settore in cui operavano gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale;
- che, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6193/2023, la stessa evoluzione della disciplina concernente gli interventi di gestione dei beni agrari e forestali regionali aveva man mano consolidato l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica ai rapporti di lavoro di cui trattasi, non rappresentando ciò una violazione del principio di parità rispetto agli altri dipendenti regionali in virtù delle peculiarità del settore di attività;
- che, nella specie, per quanto il rapporto di lavoro fosse di pubblico impiego, si doveva applicare il principio della piena compatibilità della disciplina convenzionale collettiva di diritto comune (per lo meno sotto il profilo del trattamento economico);
- che la citata legge regionale aveva previsto che la dotazione organica dell' Pt_1 fosse costituita da risorse umane già impiegate presso la tra cui il CP_2 ricorrente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), cui il comma 5 aveva consentito ai lavoratori di chiedere l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale di riferimento;
- che, tutto ciò premesso, al caso di specie dovevano essere applicati gli artt. 23 del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della Regione e 15 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione CP_2
Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 7 dicembre 2010;
- che, infatti, gli artt. 15 e 54 del C.C.N.L. cit. prevedevano il versamento di un'indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso qualora gli impiegati prestassero la propria attività in cantieri raggiunti dal centro di raccolta (individuato dalle parti sociali nel luogo più vicino alla sede lavorativa tra quello di residenza del lavoratore e quello sede del centro per l'impiego più vicino alla sua residenza) con mezzi di trasporto propri, disciplina ricalcata anche dall'art. 23 del C.I.R. di settore;
- che, nella specie, l' non aveva corrisposto interamente l'emolumento Pt_1 accessorio di cui trattasi, in quanto – dovendosi basare (ai sensi dell'art. 23 del C.I.R.L. come interpretato dall'accordo sindacale del 10 giugno 2014) sulla minore distanza tra il centro lavorativo e il centro di raccolta o il Comune di residenza – aveva erogato un'indennità calcolata su un percorso di a/r di circa 20 km giornalieri, nonostante la distanza tra il Comune di residenza e il centro lavorativo fosse di 64 km (giusta gli estratti Google Maps allegati al ricorso);
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere accolta e l condannata al Pt_1 pagamento della complessiva somma di euro 19.729,09, calcolata sulla base dei giorni
2 lavorati e delle tariffe del carburante per km estratte dalle Tabelle A.C.I. per ciascuna annualità. 2. Con ricorso del 24 febbraio 2025 l ha interposto appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., la temerarietà e l'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. 3. Il gravame è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene l'applicabilità al proprio rapporto di lavoro delle norme del C.C.N.L. “Regioni e Autonomie Locali” di matrice pubblicistica e del relativo trattamento economico [come confermato dal suo inquadramento nella categoria A, posizione economica A4, dalla provenienza dalla e non CP_2 anche dall'Agenzia delle sue buste paga, dall'indicazione in esse di un orario lavorativo settimanale di 36 ore (a fronte delle 39 previste dal C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria) e di contribuzione per ed CP_4
(tipica della contrattazione pubblicistica)]. CP_5
Evidenzia, inoltre, che, sebbene la delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010 avesse autorizzato il Servizio Personale ad emanare i provvedimenti necessari al trasferimento del personale ex art. 12, comma 2, lett. a), della legge regionale, questi atti non erano stati mai emanati. Soggiunge come l'art. 16, comma 4, della medesima legge abbia dato la possibilità all'Agenzia di avvalersi dei servizi attinenti alle attività forestali affidate dalla Regione a terzi con contratti in essere sino alla loro scadenza, sicché il ricorrente lavorerebbe presso l' solamente in regime di “avvalimento” (non essendo stato ancora Pt_1 trasferito in modo effettivo) e la contrattazione collettiva e integrativa privatistica non potrebbe essere applicata. 3.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 23 del del 10 giugno 2014. Controparte_6
Ritiene, invero, che – ove anche si applicasse la contrattazione collettiva di diritto comune – il rimborso previsto dalle norme citate non si potrebbe riferire al percorso effettuato per arrivare dal luogo di residenza al luogo di lavoro, afferendo detto rimborso esclusivamente alle ipotesi in cui il lavoratore venga temporaneamente spostato dalla sede di assunzione ad un altro luogo lavorativo, sicché l'indennità ricoprirebbe unicamente la tratta eccedente quella in ogni caso percorsa dal dipendente;
laddove, nella specie, il lavoratore per sua stessa ammissione è rimasto adibito in via continuativa ad una sede lavorativa fissa (quella di Restinco in Brindisi, genericamente indicata quale “Cantiere di lavoro”) e non ha mai dedotto di essersi recato presso il
3 centro di raccolta coincidente con il centro per l'impiego, <ossia nel luogo che, ai sensi del contratto collettivo, … dovrebbe raggiungere la mattina, in attesa di conoscere la sede di lavoro assegnata dal datore di lavoro per la specifica giornata lavorativa, e quindi lo specifico percorso da compiere>>. 4. I motivi sono inammissibili, investendo passaggi motivazionali della sentenza afferenti a questioni – sulla natura privatistica del rapporto di lavoro dell'appellato in ragione del suo passaggio nei ruoli dell' ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) Pt_1 della L.R. n. 3/2010, sull'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni contrattuali privatistiche di cui agli artt. 54 del C.C.N.L. e 23 del C.I.R.L. e sulla conseguente spettanza in suo favore dell'indennità chilometrica – che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione in prime cure da parte dell' che, anzi, ha ivi assunto un Pt_1 contegno affatto incompatibile con il disconoscimento dell'avverso diritto a detta indennità chilometrica laddove ha dato testualmente atto che <Nella vicenda de qua, infatti, al dipendente è stata riconosciuta e liquidata l'indennità chilometrica relativamente al percorso effettuato dalla propria residenza, sita in Carovigno (BR) alla via Belvedere n. 39, fino al Cantiere di lavoro sito in località Restinco nel Comune di Brindisi>>. Sicché in primo grado l' – sul tacito presupposto della spettanza, in favore del Pt_1
dell'indennità oggetto di causa – si è limitata a contestarne le avverse CP_1 modalità di computo, con particolare riguardo alla scelta di controparte di calcolarla e liquidarla nella maggior somma di euro 19.729,09 sulla base della superiore distanza tra il Centro di raccolta (di Ostuni, sulla SS 16 c/o ) ed il Controparte_3 cantiere di lavoro (in località Restinco, nel Comune di Brindisi), pari a 79,20 Km tra andata e ritorno;
a tal fine invocando l'applicazione dell'accordo sindacale del 16 ottobre 2014 in merito all'interpretazione dell'art. 23 del C.I.R.L. del 10 giugno 2014 a supporto della correttezza della propria quantificazione, operata tenendo conto della distanza (di km 64,00) corrispondente al percorso di andata e ritorno intercorrente tra il luogo di residenza ed il centro lavorativo. 4.1. Pertanto, la delibazione da parte di questa Corte delle doglianze con cui l' Pt_1 per la prima volta in grado di appello, invoca la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del e le sue caratteristiche concrete quali condizioni ostative rispetto CP_1 al riconoscimento in favore del lavoratore dell'indennità chilometrica di cui in prime cure non ha mai disconosciuto la spettanza risulta preclusa dal divieto dei cd. “nova” di cui all'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado;
e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Difatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (così Cass. n. 20502/2015, ma si vedano anche Cass. n. 191/2016 e n. 23199/2016, da ultimo richiamate in motivazione da Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 2529/2018).
4 4.2. Da quanto esposto discende che, non avendo l' preso alcuna posizione Pt_1 sulla valutazione compiuta dal Tribunale sull'unico profilo in contestazione (afferente al quantum dell'indennità chilometrica), detta statuizione è passata in giudicato, restandone preclusa qualsivoglia differente disamina in seconde cure.
5. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
6. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore della procuratrice antistataria – seguono la soccombenza dell' appellante. Pt_1
A tale riguardo la Corte evidenzia la spettanza, per il giudizio di appello, di una maggiorazione delle spese di lite in misura del 30%, ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali che caratterizzano l'atto di gravame. 7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27 gennaio 2025, nei confronti di osì provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l' appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.900,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Anna Maria De Pascali, dichiaratasi antistataria;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell' Pt_1 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
5
N. SENT. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA Parte_1
– c. f. , con domicilio in via delle Magnolie n. 6,
[...] P.IVA_1
70026 Modugno (BA) – assistita e difesa dall'avv. VALERIA CAMPOBASSO – c.f.
-; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via F. De Mura n. 22, 73100 Lecce – assistito C.F._2
e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE PASCALI - c.f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 286 in data 27 gennaio 2025 il Tribunale del lavoro di Bari: a) accertava e dichiarava il diritto del ricorrente indicato in epigrafe all'indennità di cui agli artt. 23 del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della e 15 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di CP_2
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 7 dicembre 2010 in relazione agli anni 2010-2015, rapportata ad un percorso di 64 km, e per l'effetto condannava l' al pagamento in suo favore di complessivi euro 19.729,09, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
b) condannava l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Pt_1
Il Tribunale rilevava:
- che, in punto di fatto, il ricorrente aveva dedotto:
1. di essere stato assunto dalla all'esito del superamento di un concorso e di essere transitato alle CP_2 dipendenze dell' resistente ex art. 12, comma 2, lett. a) della L. Pt_1 CP_2
n. 3/2010, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, con destinazione presso il Cantiere Vivaio di Restinco;
2. che durante la propria attività aveva percorso 64 km dalla propria residenza in Carovigno (BR) al luogo di lavoro, per n. 145 giorni nel 2010, n. 224 giorni nel 2011, n. 212 giorni nel 2012, n.
1 214 giorni nel 2013, n. 214 giorni nel 2014 e n. 187 giorni nel 2015; 3. che aveva agito in giudizio per ottenere l'indennità di cui agli artt. 23 e 15 citati nel suo ammontare complessivo (dato che l'aveva ricevuta solo parzialmente), prendendo come parametro di riferimento la distanza tra il centro di raccolta (in Ostuni, alla S.S. 16 c/o
[...]
) ed il cantiere di lavoro (in località Restinco, nel Comune di Brindisi); CP_3
- che il rapporto lavorativo de quo era soggetto alla contrattazione collettiva ed integrativa di diritto comune sotto il profilo del trattamento economico, in ragione del particolare settore in cui operavano gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale;
- che, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6193/2023, la stessa evoluzione della disciplina concernente gli interventi di gestione dei beni agrari e forestali regionali aveva man mano consolidato l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica ai rapporti di lavoro di cui trattasi, non rappresentando ciò una violazione del principio di parità rispetto agli altri dipendenti regionali in virtù delle peculiarità del settore di attività;
- che, nella specie, per quanto il rapporto di lavoro fosse di pubblico impiego, si doveva applicare il principio della piena compatibilità della disciplina convenzionale collettiva di diritto comune (per lo meno sotto il profilo del trattamento economico);
- che la citata legge regionale aveva previsto che la dotazione organica dell' Pt_1 fosse costituita da risorse umane già impiegate presso la tra cui il CP_2 ricorrente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), cui il comma 5 aveva consentito ai lavoratori di chiedere l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale di riferimento;
- che, tutto ciò premesso, al caso di specie dovevano essere applicati gli artt. 23 del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della Regione e 15 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione CP_2
Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 7 dicembre 2010;
- che, infatti, gli artt. 15 e 54 del C.C.N.L. cit. prevedevano il versamento di un'indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso qualora gli impiegati prestassero la propria attività in cantieri raggiunti dal centro di raccolta (individuato dalle parti sociali nel luogo più vicino alla sede lavorativa tra quello di residenza del lavoratore e quello sede del centro per l'impiego più vicino alla sua residenza) con mezzi di trasporto propri, disciplina ricalcata anche dall'art. 23 del C.I.R. di settore;
- che, nella specie, l' non aveva corrisposto interamente l'emolumento Pt_1 accessorio di cui trattasi, in quanto – dovendosi basare (ai sensi dell'art. 23 del C.I.R.L. come interpretato dall'accordo sindacale del 10 giugno 2014) sulla minore distanza tra il centro lavorativo e il centro di raccolta o il Comune di residenza – aveva erogato un'indennità calcolata su un percorso di a/r di circa 20 km giornalieri, nonostante la distanza tra il Comune di residenza e il centro lavorativo fosse di 64 km (giusta gli estratti Google Maps allegati al ricorso);
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere accolta e l condannata al Pt_1 pagamento della complessiva somma di euro 19.729,09, calcolata sulla base dei giorni
2 lavorati e delle tariffe del carburante per km estratte dalle Tabelle A.C.I. per ciascuna annualità. 2. Con ricorso del 24 febbraio 2025 l ha interposto appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., la temerarietà e l'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. 3. Il gravame è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene l'applicabilità al proprio rapporto di lavoro delle norme del C.C.N.L. “Regioni e Autonomie Locali” di matrice pubblicistica e del relativo trattamento economico [come confermato dal suo inquadramento nella categoria A, posizione economica A4, dalla provenienza dalla e non CP_2 anche dall'Agenzia delle sue buste paga, dall'indicazione in esse di un orario lavorativo settimanale di 36 ore (a fronte delle 39 previste dal C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria) e di contribuzione per ed CP_4
(tipica della contrattazione pubblicistica)]. CP_5
Evidenzia, inoltre, che, sebbene la delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010 avesse autorizzato il Servizio Personale ad emanare i provvedimenti necessari al trasferimento del personale ex art. 12, comma 2, lett. a), della legge regionale, questi atti non erano stati mai emanati. Soggiunge come l'art. 16, comma 4, della medesima legge abbia dato la possibilità all'Agenzia di avvalersi dei servizi attinenti alle attività forestali affidate dalla Regione a terzi con contratti in essere sino alla loro scadenza, sicché il ricorrente lavorerebbe presso l' solamente in regime di “avvalimento” (non essendo stato ancora Pt_1 trasferito in modo effettivo) e la contrattazione collettiva e integrativa privatistica non potrebbe essere applicata. 3.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 23 del del 10 giugno 2014. Controparte_6
Ritiene, invero, che – ove anche si applicasse la contrattazione collettiva di diritto comune – il rimborso previsto dalle norme citate non si potrebbe riferire al percorso effettuato per arrivare dal luogo di residenza al luogo di lavoro, afferendo detto rimborso esclusivamente alle ipotesi in cui il lavoratore venga temporaneamente spostato dalla sede di assunzione ad un altro luogo lavorativo, sicché l'indennità ricoprirebbe unicamente la tratta eccedente quella in ogni caso percorsa dal dipendente;
laddove, nella specie, il lavoratore per sua stessa ammissione è rimasto adibito in via continuativa ad una sede lavorativa fissa (quella di Restinco in Brindisi, genericamente indicata quale “Cantiere di lavoro”) e non ha mai dedotto di essersi recato presso il
3 centro di raccolta coincidente con il centro per l'impiego, <ossia nel luogo che, ai sensi del contratto collettivo, … dovrebbe raggiungere la mattina, in attesa di conoscere la sede di lavoro assegnata dal datore di lavoro per la specifica giornata lavorativa, e quindi lo specifico percorso da compiere>>. 4. I motivi sono inammissibili, investendo passaggi motivazionali della sentenza afferenti a questioni – sulla natura privatistica del rapporto di lavoro dell'appellato in ragione del suo passaggio nei ruoli dell' ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) Pt_1 della L.R. n. 3/2010, sull'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni contrattuali privatistiche di cui agli artt. 54 del C.C.N.L. e 23 del C.I.R.L. e sulla conseguente spettanza in suo favore dell'indennità chilometrica – che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione in prime cure da parte dell' che, anzi, ha ivi assunto un Pt_1 contegno affatto incompatibile con il disconoscimento dell'avverso diritto a detta indennità chilometrica laddove ha dato testualmente atto che <Nella vicenda de qua, infatti, al dipendente è stata riconosciuta e liquidata l'indennità chilometrica relativamente al percorso effettuato dalla propria residenza, sita in Carovigno (BR) alla via Belvedere n. 39, fino al Cantiere di lavoro sito in località Restinco nel Comune di Brindisi>>. Sicché in primo grado l' – sul tacito presupposto della spettanza, in favore del Pt_1
dell'indennità oggetto di causa – si è limitata a contestarne le avverse CP_1 modalità di computo, con particolare riguardo alla scelta di controparte di calcolarla e liquidarla nella maggior somma di euro 19.729,09 sulla base della superiore distanza tra il Centro di raccolta (di Ostuni, sulla SS 16 c/o ) ed il Controparte_3 cantiere di lavoro (in località Restinco, nel Comune di Brindisi), pari a 79,20 Km tra andata e ritorno;
a tal fine invocando l'applicazione dell'accordo sindacale del 16 ottobre 2014 in merito all'interpretazione dell'art. 23 del C.I.R.L. del 10 giugno 2014 a supporto della correttezza della propria quantificazione, operata tenendo conto della distanza (di km 64,00) corrispondente al percorso di andata e ritorno intercorrente tra il luogo di residenza ed il centro lavorativo. 4.1. Pertanto, la delibazione da parte di questa Corte delle doglianze con cui l' Pt_1 per la prima volta in grado di appello, invoca la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del e le sue caratteristiche concrete quali condizioni ostative rispetto CP_1 al riconoscimento in favore del lavoratore dell'indennità chilometrica di cui in prime cure non ha mai disconosciuto la spettanza risulta preclusa dal divieto dei cd. “nova” di cui all'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado;
e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Difatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (così Cass. n. 20502/2015, ma si vedano anche Cass. n. 191/2016 e n. 23199/2016, da ultimo richiamate in motivazione da Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 2529/2018).
4 4.2. Da quanto esposto discende che, non avendo l' preso alcuna posizione Pt_1 sulla valutazione compiuta dal Tribunale sull'unico profilo in contestazione (afferente al quantum dell'indennità chilometrica), detta statuizione è passata in giudicato, restandone preclusa qualsivoglia differente disamina in seconde cure.
5. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
6. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore della procuratrice antistataria – seguono la soccombenza dell' appellante. Pt_1
A tale riguardo la Corte evidenzia la spettanza, per il giudizio di appello, di una maggiorazione delle spese di lite in misura del 30%, ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali che caratterizzano l'atto di gravame. 7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27 gennaio 2025, nei confronti di osì provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l' appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.900,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Anna Maria De Pascali, dichiaratasi antistataria;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell' Pt_1 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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