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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]8 SAN NICOLO' D'ARCIDANO Difeso dall'avv. PATRIZIA FRAU (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA MANZONI 71
[...]
(c.f. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3 SEGNI 8 SAN NICOLO' D'ARCIDANO Difeso dall'avv. DANIELA CORONA (c.f. ) C.F._4 con studio in VIA PUCCINI 31 CP_1
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1854/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 25 novembre 2014 in Ecuador. Hanno un figlio minore: (16 giugno 2016). Persona_1 Si sono separati il 21 maggio 2024 prevedendo:
1) l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso il padre, al quale veniva assegnata la casa familiare
2) frequentazioni calendarizzate con la madre nei periodi di per- manenza della stessa nel luogo di residenza familiare;
3) obbligo per la sig.ra di versare un mantenimento di 200 CP_1
€ mensili per il figlio nei periodi in cui la stessa è assente per motivi di lavoro e solo nel caso in cui abbia occupazione lavorativa, oltre spese straordinarie al 50%. Il 2 luglio 2025 hanno presentato ricorso per divorziare alle stesse condizioni. Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento. Comparsi con note sostitutive all'udienza dell'11 luglio 2025, hanno confermato tale intendimento. Il sig. è dipendente a tempo determinato della Parte_1 [...]
e percepisce redditi annui netti di circa € Parte_2 18.000; la sig.ra avora stagionalmente in Spagna come cameriera CP_1 con redditi annui netti di circa 8.000 €. L'accordo si presenta equo e rispondente all'interesse del minore. Ritiene il collegio di dover intervenire unicamente per espungere dall'accordo la previsione, relativa all'assegno dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio, «salvo diversa somma, in aumento, in virtù dell'entità dei redditi concretamente percepiti». La previsione, infatti, si presenta troppo generica, non suscettibile di applicazione senza un nuovo intervento del giudice che liquidi una diversa somma, con o senza l'accordo delle parti. Essendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia in- tervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e celebrato in Quito (Equador) il Parte_1 Controparte_1 25 novembre 2014, trascritto al Registro dello Stato civile del Comune di San Nicolò D'Arcidano al n. 2, parte II, serie C, anno 2015, ordi- nando all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso comune di procedere alle trascrizioni di competenza.
2. Dispone che la casa coniugale, costituita dall'immobile con- dotto in locazione, rimanga assegnata al sig. il quale con- Parte_1 tinuerà a dimorarvi unitamente al minore, collocato presso di lui anche ai fini delle registrazioni anagrafiche.
3. Il figlio minore, rimarrà affidato congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione, e con ciascuno dei quali dovranno continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adot- teranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il mi- nore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. Nei periodi in cui la ma- dre dovrà assentarsi per recarsi all'estero e/o comunque fuori dal luogo di residenza, per motivi di lavoro, la stessa autorizzerà incondizionata- mente il padre, per tutte le questioni di carattere straordinario, nonché per quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e/o ricreative che dovessero riguardare il minore;
4. Il diritto di visita del figlio, che abiterà con il padre, verrà eser- citato dalla madre secondo le seguenti condizioni: a) nel periodo scola- stico, qualora la madre sia presente: la madre si recherà a casa del padre prima che quest'ultimo esca per recarsi a lavoro (06.45) e si occuperà di preparare e portare il minore a scuola (ingresso alle ore 08.15); all'uscita di scuola - ore 13.30 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) - il minore verrà prelevato dal padre che lo porterà dalla mamma a casa dei nonni materni con i quali la stessa andrà a convivere, ove vi rimarrà
— 3 — sino alle ore 17.00/18.00, quando verrà prelevato dal medesimo e con il quale trascorrerà la restante parte della giornata, incluso il pernotto, salvo diversi accordi;
mentre il mercoledì il minore verrà prelevato di- rettamente dal padre all'uscita di scuola (alle ore 17.15) e con lui tra- scorrerà la restante parte della giornata, incluso il pernotto, salvo diversi accordi;
b) nel periodo scolastico, in assenza della madre (impegnata fuori dal luogo di residenza per motivi di lavoro): il minore, la mattina, verrà preparato e condotto a scuola dalla baby sitter (scelta di comune accordo tra i coniugi) che si recherà a casa del padre, prima che questi esca per recarsi a lavoro (ore 06.45); all'uscita di scuola - ore 13.30 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì), verrà prelevato dal padre che lo condurrà dai nonni materni ove consumerà il pranzo e vi rimarrà sino alle ore 17.00/18.00, quando andrà a prelevarlo e trascorrerà con lui la restante parte della giornata, incluso il pernotto;
mentre il mercoledì il minore verrà prelevato direttamente dal padre all'uscita di scuola (alle ore 17.15) e con lui trascorrerà la restante parte della giornata, incluso il pernotto, salvo diversi accordi;
c) i fine settimana, nei periodi in cui la madre è presente, il minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori il sabato o la domenica, con pernotto sempre dal padre, salvo diversi accordi. Quando la madre è assente il minore trascorrerà con il padre tutti i fine settimana;
d) nel periodo non scolastico (vacanze natalizie, pasquali, estive), qualora la madre sia presente: la stessa si recherà a casa del padre, prima che quest'ultimo esca per recarsi a la- voro (ore 06.45), si occuperà del minore preparandolo e conducendolo con sé a casa dei nonni materni, con i quali convive e vi rimarrà sino alle ore 17.00/18.00, quando verrà prelato dal padre con il quale tra- scorrerà la restante parte della giornata, incluso il pernotto, salvo diversi accordi;
e) nel periodo non scolastico (vacanze natalizie, pasquali, estive), in assenza della madre (impegnata fuori dal luogo di residenza per motivi di lavoro): il minore, la mattina, verrà preparato dalla baby sitter (scelta di comune accordo tra i coniugi) che si recherà a casa del padre prima che questi esca per recarsi a lavoro (ore 06.45) e lo con- durrà dai nonni materni, ove consumerà il pranzo e vi rimarrà sino alle ore 17.00/18.00, quando verrà prelevato dal padre con il quale trascor- rerà la restante parte della giornata, incluso il pernotto;
f) le festività: Natale, Capodanno, Santo Stefano ed Epifania, intendendo con ciò il 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, verranno trascorse alternativa- mente con il padre e con la madre, così come per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, qualora la madre sia presente, nel caso che, la
— 4 — medesima sia impegnata fuori dal luogo di residenza per motivi di la- voro, il minore trascorrerà le festività con il padre;
g) relativamente alle vacanze estive: qualora la madre sia presente il minore trascorrerà con la stessa sette giorni anche non consecutivi, con pernotto dal padre, da concordarsi nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno, previ accordi;
qualora invece la madre sia assente il minore trascorrerà le intere va- canze estive con il padre;
h) in merito all'attività extra scolastica prati- cata dal minore (palestra) nei periodi in cui la madre è presente, il mi- nore verrà condotto in pullman, il sabato, dalla madre nella palestra sita nel Comune di dalle ore 16,30 e si occuperà di andare a pren- CP_1 derlo alle ore 17,30 e lo condurrà a casa dei nonni materni, ove verrà ivi prelevato dal padre;
nei periodi in cui la madre è assente dal luogo di residenza per motivi di lavoro il minore verrà condotto alle ore 16.30 presso la palestra dal padre e verrà prelevato dallo stesso alle ore 17.30 e rimarrà con il medesimo. 5. Nei periodi in cui la madre è presente e non presta attività la- vorativa, ciascuno dei genitori, quando ha il minore con sé, provvederà al suo mantenimento, anche in virtù dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
nei periodi in cui la madre è assente ed in ogni caso qualora prestasse attività lavorativa la sig.ra contribuirà al mantenimento del minore mediante il versa- CP_1 mento della somma mensile di Euro 200,00, da versarsi tramite bonifico postale al domicilio del sig. entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese al seguente Iban [...], somma da ri- valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra entrambi i ge- nitori al 50% ciascuno;
in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono per spese straordinarie quelle ludiche e me- diche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, qua- derni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative (gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (iscrizione palestra, pi- scina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), che dovranno essere pre- ventivamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti e indifferi- bili, ed in ogni caso, salva la condizione di cui sopra. Verranno ripartite al 50% anche tutte le spese riguardanti il vestiario/abbigliamento del minore con la specificazione che quest'ultimo, non andrà concordato con l'altro genitore. Qualora tali spese fossero anticipate da uno dei ge- nitori, le stesse dovranno essere rimborsate volta per volta allo stesso genitore che le ha anticipate da parte dell'altro. L'assegno unico universale verrà percepito interamente dal sig. Pt_1
— 5 — Parte_1
6. Prende atto che ognuno dei coniugi provvederà autonoma- mente al proprio mantenimento.
7. Prende atto che la vettura Fiat Grande Punto, TG. DW372SY, immatricolata nel maggio 2009, intestata ed in uso al sig. Parte_1 rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo.
8. Prende atto che i coniugi hanno prestato il proprio assenso al rilascio del passaporto anche relativamente al figlio minore.
9. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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