Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 75 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicolò Vella e dall'Avv.
[...]
Carmelo Neri
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Adriano Rocco;
-resistente-
E
CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Marina
Olla e Laura Furcas
- terzo chiamato in causa -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 28/01/2025, alle ore 15.30 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'avviso di addebito n.
59620150004539640000.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.01.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
296 2022 90211076 64/000.
1
[...]
che chiedeva, preliminarmente la chiamata in Controparte_1 causa dell' e contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto. CP_2
Disposta la chiamata dell' quest'ultimo si costituiva chiedendo CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59620150004539640000 e, per il resto, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte ricorrente in merito alla nullità della notifica di tutti gli atti perché effettuata da un indirizzo pec non esistente.
Sul punto si osserva che i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall'ente riscossore legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec della cartella in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì
(Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma
2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30,
2 comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».E sul punto è intervenuto recentemente il
Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n.
6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI
- 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell
[...]
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, Controparte_3 ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Ed ancora nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito
(Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)».
3 E ne anche nel caso in esame parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come CP_1 presente nei pubblici registri.
In merito all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall' è emersa la regolare CP_2 notifica di tutti gli avvisi di addebito.
Dalla documentazione prodotta dall' è emerso che in data CP_4
07.11.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29620199004249348000, in data 16.02.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2962022900362973000 e in data 12.12.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2962022902110766400 oggi impugnata.
Pertanto nessuna prescrizione può essere eccepita.
Sulla scorta della documentazione depositata dall' e dall'ente CP_2 riscossore si appalesa legittimo il procedimento notificatorio via pec degli atti in questione, con la conseguenza che nessuna prescrizione può essere eccepita ed il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 28/01/20205
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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