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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14037/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “DISPORRE la prosecuzione del procedimento di interdizione e, all'esito, DICHIARARE l'interdizione del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, cittadino italiano, residente in Collegno (TO), corso Francia n. 39, con tutte le C.F._1 conseguenze di legge, confermando in via definitiva, la nomina dell'attuale tutore provvisorio individuato nella persona della moglie sig.ra ”. Parte_1
Per il P.M.: Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti del marito , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. CP_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 24.11.25, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da Demenza grave da encefalopatia post IMA, CP_1 come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile;
Referto visita psichiatrica dott.sa ). Per_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste (in quanto sordomuto, per il tramite della scrittura), se si escludono quelle relative alle sue generalità, non ricordando la data del giorno dell'udienza, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale e confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di CP_1 ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
pagina 2 di 3 Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Collegno (TO), corso Francia n. 39;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14037/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “DISPORRE la prosecuzione del procedimento di interdizione e, all'esito, DICHIARARE l'interdizione del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, cittadino italiano, residente in Collegno (TO), corso Francia n. 39, con tutte le C.F._1 conseguenze di legge, confermando in via definitiva, la nomina dell'attuale tutore provvisorio individuato nella persona della moglie sig.ra ”. Parte_1
Per il P.M.: Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti del marito , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. CP_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 24.11.25, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da Demenza grave da encefalopatia post IMA, CP_1 come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile;
Referto visita psichiatrica dott.sa ). Per_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste (in quanto sordomuto, per il tramite della scrittura), se si escludono quelle relative alle sue generalità, non ricordando la data del giorno dell'udienza, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale e confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di CP_1 ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
pagina 2 di 3 Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Collegno (TO), corso Francia n. 39;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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