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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3747/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 3743/2025 la società Società_1 S.R.L. ha appellato la sentenza n. 1245/2024 della CGT di primo grado di Benevento, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento . TFM030300225-2020 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016 relativo ad . IRES-CREDITI DI
IMPOSTA 2016, IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016 ed IRAP 2016.
Nel ricorso di primo grado, la società ha sostenuto che l'Amministrazione Finanziaria non aveva considerato tutte le componenti negative di reddito, in particolare l'incidenza delle rimanenze iniziali (riportate dal 2014)
e i costi sostenuti per materie prime, servizi e personale.
2.- La Corte ha respinto il ricorso perché la società non ha prodotto documenti a supporto delle sue tesi, e l'accertamento si è basato su dati certi e analitici. La ricostruzione delle rimanenze proposta dalla società
è stata rigettata come inattendibile, e la mancata dimostrazione dei costi e delle variazioni di magazzino ha reso legittimo l'operato dell'Ufficio, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi;
.- erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione;
.- violazione degli artt. 75, 81, 83 e 92 TUIR, dell'art. 19 D.P.R. 633/72 e dell'art. 25 D.Lgs. 446/1997;
.- obbligo dell'Ufficio di riconoscere un costo del venduto induttivo (c.d. “forfettario”);
.- ricarico anomalo” ed inverosimiglianza economica della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- E' infondato il primo motivo dell'appello relativo alla pretesa erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe considerato la presunta esistenza di rilevanti rimanenze finali al 31.12.2014, da cui deriverebbe, secondo la tesi difensiva, una perdita nel 2015 da riportarsi nel 2016, escludendo, quindi, la sussistenza di un utile tassabile.
È principio costante, tuttavia, che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono violati quando il giudice, lungi dall'arbitrariamente disattendere elementi probatori, proceda ad una valutazione logica e motivata della documentazione versata in atti (Cass., Sez. U., n. 20867/2020; Cass. n. 23940/2017).
Le norme attengono alla valutazione delle prove, che è rimessa al giudice di merito salvo che egli utilizzi prove non ritualmente acquisite o ignori prove decisive, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che:
.- nella dichiarazione dei redditi 2015 non risultavano indicate rimanenze iniziali come emerge dai quadri
F12–F13 dello studio di settore allegato;
.- la società non ha depositato il bilancio presso la CCIAA dal 2012, rendendo non verificabile la continuità dei valori delle rimanenze;
.- la difesa non ha prodotto alcuna documentazione contabile attendibile che dimostrasse l'effettiva esistenza e consistenza delle rimanenze invocate.
Tale motivazione della sentenza è, pertanto, completa e coerente.
Ne consegue che la doglianza sul difetto di motivazione non merita accoglimento.
2.- Parimenti infondato è il secondo motivo di violazione degli artt. 75, 81, 83 e 92 TUIR, dell'art. 19 D.P.R.
633/72 e dell'art. 25 D.Lgs. 446/1997.
Secondo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la rilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito richiede adeguata documentazione contabile e continuità dei valori (Cass. n.
13048/2018; Cass. n. 21184/2014).
Nel caso di specie:
.- le rimanenze finali 2014 non risultano indicate nella dichiarazione 2015;
.- manca la prova del loro effettivo esaurimento nel 2015 o del loro riporto al 2016;
.- l'asserito ammontare di oltre € 1.000.000 costituisce un dato unilaterale, privo di riscontri contabili ufficiali.
È principio di diritto che “In tema di imposte sui redditi, la deduzione delle rimanenze iniziali presuppone la dimostrazione della loro esistenza e del loro valore sulla base di scritture contabili regolari e bilanci depositati”
(Cass. n. 16274/2016; n. 24565/2019).
L'onere probatorio incombe sul contribuente (art. 2697 c.c.) e, nel caso di specie, esso non è stato assolto.
3.- Con il terzo motivo, l'appellante ha invocato la giurisprudenza relativa al riconoscimento forfettario di costi in caso di accertamento induttivo puro, richiamando le sentenze della Cassazione n. 1506/2017 e n.
9784/2021.
La censura è priva di fondamento perché nel caso di specie l'accertamento non è induttivo puro.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado:
.- l'Ufficio ha ricostruito il reddito sulla base delle fatture attive e passive consegnate dal legale rappresentante ai verificatori;
.- i dati utilizzati sono documentali, specifici e certi;
.- la ricostruzione è stata operata sulla base della differenza tra ricavi e costi documentati, non tramite applicazione di coefficienti o presunzioni generalizzate.
Si tratta quindi di un accertamento analitico-presuntivo, e non di un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973.
La Cassazione ha affermato che “Il riconoscimento forfettario di costi è obbligatorio per l'Ufficio solo nell'accertamento induttivo puro;
negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili”
(Cass. n. 17365/2020; Cass. n. 22868/2017; Cass. n. 25317/2014; Cass. n. 20679/2014).
Pertanto, nel caso specifico, non era onere dell'Ufficio stimare costi ulteriori rispetto a quelli documentati ma spettava al contribuente documentare i costi afferenti i maggiori ricavi.
Né l'appellante ha prodotto in giudizio alcuna documentazione a supporto dell'esistenza dei costi asseritamente sostenuti (energia, telefono, consulenze, personale, ecc.).
4.- Va rigettato anche l'ultimo motivo del ricorso in appello sul dedotto “ricarico anomalo” e sull'inverosimiglianza economica della pretesa erariale.
La mera affermazione secondo cui i margini medi del settore sarebbero modesti non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza della base imponibile accertata, soprattutto in presenza di:
.- grave omessa tenuta delle scritture contabili,
.- omessa dichiarazione ai fini IIDD e IRAP,
.- consegna ai verificatori di sole 5 fatture di acquisto per € 8.646,52 nell'intero 2016,
.- assenza di libro inventari, registro IVA e bilanci depositati.
La Cassazione ha più volte chiarito che “Il contribuente che contesti la ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio è tenuto a offrire una prova concreta e rigorosa, non potendo limitarsi ad allegare mere incongruenze economiche o percentuali di ricarico”
(Cass. n. 25684/2013; Cass. n. 14068/2020).
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcun dato attendibile idoneo a dimostrare la reale entità dei costi sostenuti né la reale marginalità del proprio settore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3747/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300227-2020 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 3743/2025 la società Società_1 S.R.L. ha appellato la sentenza n. 1245/2024 della CGT di primo grado di Benevento, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento . TFM030300225-2020 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016 relativo ad . IRES-CREDITI DI
IMPOSTA 2016, IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016 ed IRAP 2016.
Nel ricorso di primo grado, la società ha sostenuto che l'Amministrazione Finanziaria non aveva considerato tutte le componenti negative di reddito, in particolare l'incidenza delle rimanenze iniziali (riportate dal 2014)
e i costi sostenuti per materie prime, servizi e personale.
2.- La Corte ha respinto il ricorso perché la società non ha prodotto documenti a supporto delle sue tesi, e l'accertamento si è basato su dati certi e analitici. La ricostruzione delle rimanenze proposta dalla società
è stata rigettata come inattendibile, e la mancata dimostrazione dei costi e delle variazioni di magazzino ha reso legittimo l'operato dell'Ufficio, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi;
.- erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione;
.- violazione degli artt. 75, 81, 83 e 92 TUIR, dell'art. 19 D.P.R. 633/72 e dell'art. 25 D.Lgs. 446/1997;
.- obbligo dell'Ufficio di riconoscere un costo del venduto induttivo (c.d. “forfettario”);
.- ricarico anomalo” ed inverosimiglianza economica della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- E' infondato il primo motivo dell'appello relativo alla pretesa erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe considerato la presunta esistenza di rilevanti rimanenze finali al 31.12.2014, da cui deriverebbe, secondo la tesi difensiva, una perdita nel 2015 da riportarsi nel 2016, escludendo, quindi, la sussistenza di un utile tassabile.
È principio costante, tuttavia, che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono violati quando il giudice, lungi dall'arbitrariamente disattendere elementi probatori, proceda ad una valutazione logica e motivata della documentazione versata in atti (Cass., Sez. U., n. 20867/2020; Cass. n. 23940/2017).
Le norme attengono alla valutazione delle prove, che è rimessa al giudice di merito salvo che egli utilizzi prove non ritualmente acquisite o ignori prove decisive, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che:
.- nella dichiarazione dei redditi 2015 non risultavano indicate rimanenze iniziali come emerge dai quadri
F12–F13 dello studio di settore allegato;
.- la società non ha depositato il bilancio presso la CCIAA dal 2012, rendendo non verificabile la continuità dei valori delle rimanenze;
.- la difesa non ha prodotto alcuna documentazione contabile attendibile che dimostrasse l'effettiva esistenza e consistenza delle rimanenze invocate.
Tale motivazione della sentenza è, pertanto, completa e coerente.
Ne consegue che la doglianza sul difetto di motivazione non merita accoglimento.
2.- Parimenti infondato è il secondo motivo di violazione degli artt. 75, 81, 83 e 92 TUIR, dell'art. 19 D.P.R.
633/72 e dell'art. 25 D.Lgs. 446/1997.
Secondo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la rilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito richiede adeguata documentazione contabile e continuità dei valori (Cass. n.
13048/2018; Cass. n. 21184/2014).
Nel caso di specie:
.- le rimanenze finali 2014 non risultano indicate nella dichiarazione 2015;
.- manca la prova del loro effettivo esaurimento nel 2015 o del loro riporto al 2016;
.- l'asserito ammontare di oltre € 1.000.000 costituisce un dato unilaterale, privo di riscontri contabili ufficiali.
È principio di diritto che “In tema di imposte sui redditi, la deduzione delle rimanenze iniziali presuppone la dimostrazione della loro esistenza e del loro valore sulla base di scritture contabili regolari e bilanci depositati”
(Cass. n. 16274/2016; n. 24565/2019).
L'onere probatorio incombe sul contribuente (art. 2697 c.c.) e, nel caso di specie, esso non è stato assolto.
3.- Con il terzo motivo, l'appellante ha invocato la giurisprudenza relativa al riconoscimento forfettario di costi in caso di accertamento induttivo puro, richiamando le sentenze della Cassazione n. 1506/2017 e n.
9784/2021.
La censura è priva di fondamento perché nel caso di specie l'accertamento non è induttivo puro.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado:
.- l'Ufficio ha ricostruito il reddito sulla base delle fatture attive e passive consegnate dal legale rappresentante ai verificatori;
.- i dati utilizzati sono documentali, specifici e certi;
.- la ricostruzione è stata operata sulla base della differenza tra ricavi e costi documentati, non tramite applicazione di coefficienti o presunzioni generalizzate.
Si tratta quindi di un accertamento analitico-presuntivo, e non di un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973.
La Cassazione ha affermato che “Il riconoscimento forfettario di costi è obbligatorio per l'Ufficio solo nell'accertamento induttivo puro;
negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili”
(Cass. n. 17365/2020; Cass. n. 22868/2017; Cass. n. 25317/2014; Cass. n. 20679/2014).
Pertanto, nel caso specifico, non era onere dell'Ufficio stimare costi ulteriori rispetto a quelli documentati ma spettava al contribuente documentare i costi afferenti i maggiori ricavi.
Né l'appellante ha prodotto in giudizio alcuna documentazione a supporto dell'esistenza dei costi asseritamente sostenuti (energia, telefono, consulenze, personale, ecc.).
4.- Va rigettato anche l'ultimo motivo del ricorso in appello sul dedotto “ricarico anomalo” e sull'inverosimiglianza economica della pretesa erariale.
La mera affermazione secondo cui i margini medi del settore sarebbero modesti non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza della base imponibile accertata, soprattutto in presenza di:
.- grave omessa tenuta delle scritture contabili,
.- omessa dichiarazione ai fini IIDD e IRAP,
.- consegna ai verificatori di sole 5 fatture di acquisto per € 8.646,52 nell'intero 2016,
.- assenza di libro inventari, registro IVA e bilanci depositati.
La Cassazione ha più volte chiarito che “Il contribuente che contesti la ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio è tenuto a offrire una prova concreta e rigorosa, non potendo limitarsi ad allegare mere incongruenze economiche o percentuali di ricarico”
(Cass. n. 25684/2013; Cass. n. 14068/2020).
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcun dato attendibile idoneo a dimostrare la reale entità dei costi sostenuti né la reale marginalità del proprio settore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.