Art. 7.
Alle spese di cui al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .