Articolo 7 della Legge 3 maggio 1967, n. 245
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 maggio 1967
Art. 7.
Alle spese di cui al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 23 maggio 1967