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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 21442/2024
TRA
, NATA A NAPOLI IL 08-06-1954, C.F. Parte_1
residente in [...]ed elettivamente domiciliata ivi C.F._1 in CORSO VITTORIO EMANUELE 54 presso l'Avv. Corrado Rubera (CF
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in C.F._3 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875/7313 del 22/03/24, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli, p.e.c. CP_1
t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: interessi e risarcimento danni
1 Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo Tribunale esponendo di avere lavorato come docente presso il dal 29.10.1993 al 31.8.2021; di avere maturato il Controparte_2 diritto alla pensione e al trattamento di fine servizio (tfs), pari a euro
1 59.735,07, liquidato in due tranches;
di avere diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione pari a euro 7.300,00 nonchè al risarcimento del danno per il ritardo di 3 anni nella corresponsione del tfs. L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, CP_1 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto CP_1 di contraddittorio nei confronti del datore: pur essendo stata esplicitata dalla parte ricorrente la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro con il Ministero dell'istruzione, deve ritenersi che, alla luce di una valutazione complessiva della causa petendi, la domanda giudiziaria attenga esclusivamente agli effetti del pagamento tardivo del trattamento di fine servizio e alla dedotta responsabilità dell'ente previdenziale.
3 Va, poi, disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' atteso che CP_1 la parte ricorrente attraverso il suo difensore ha richiesto a mezzo pec, in data 26 settembre 2023, il pagamento delle somme per il lavoro prestato per la pubblica amministrazione dal 1993 al 2021 nella misura di euro 60.000,00. 4 Ai fini della risoluzione della lite va osservato che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 ha rimodulato i tempi di erogazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oggi definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001)
o ai loro superstiti o aventi causa che ne hanno titolo, disponendo che alla liquidazione «l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro». La citata disposizione prevede, altresì, che alla erogazione si dia corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi». Al differimento, appena illustrato, delle liquidazioni di cui si tratta si affianca la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che ha previsto un regime di rateizzazione delle spettanze di fine servizio al dichiarato fine di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita». A seguito delle modifiche apportate all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013, l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e «ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (art. 12, comma 7, lettera a); «in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera b); «in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera c). Il successivo comma 8 dell'art 12 cit. dispone, poi, che “8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale”. Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sent. 130/2023 del 23.6.2023,
“L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996). Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993). 6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019). La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019). Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva”. Al vulnus costituzionale riscontrato con riferimento all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, la Corte Costituzionale, tuttavia, non ha potuto, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. In considerazione del rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento comporterebbe, infatti, la Corte ha rimesso al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri. 5 Alla luce delle disposizioni normative richiamate, va valutato il caso concreto. Dalla documentazione allegata si evince che la ricorrente:
- ha svolto l'attività di docente dal 29.10.1993 al 31.8.2021, data in cui è cessato il servizio per limiti di età;
- ha ricevuto la pensione diretta ordinaria di vecchiaia dal 1.9.2021, su domanda del 23.11.1990 (cfr. MOD SM 5007 allegato). Risulta, altresì, che il beneficio è stato calcolato dall' il 9.1.2024 con CP_1 individuazione del tfs nella misura lorda di € 66.388,75 nonchè degli interessi per ritardato pagamento della prima rata pari a € 2.365,59, per un totale complessivo lordo di € 68.754,34, corrispondente al netto di € 59.735,07 da rateizzare. Risulta, inoltre, che la prima rata lorda di € 52.365,58, corrispondente al netto di € 45.775,67, è stata pagata il 16.1.2024 e che la seconda rata lorda di € 16.388,76, corrispondente al netto di € 13.959,40, è stata pagata il 26.1.2024. Precedentemente alla liquidazione della prima rata, poi, la pratica è stata rigettata ben tre volte: il 17 Gennaio 2023 per carenza di documentazione;
il 28 Novembre 2023 per errori nello stipendio inserito e nell'inserimento della data di inizio servizio;
il 13 Dicembre 2023 per errori nello stipendio. 6 Ebbene, le scadenze temporali sono previste dalla normativa di tal che, cessato il servizio per raggiungimento dei limiti di età, il tfs avrebbe dovuto essere liquidato decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ed erogato entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. I ritardi dell'erogazione del tfs derivanti dal ritardo dell'invio della documentazione da parte dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro possono, poi, essere valutati in una diversa sede, volta ad accertare un'eventuale responsabilità del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo liquidazione dell'indennità di fine servizio (Cassazione civile sez. III, 28/10/2024, n. 27809). Conseguentemente, cessato il rapporto il 31.8.2021, la liquidazione (della prima rata) avrebbe dovuto essere effettuata entro 12 mesi ovvero il 31.8.2022, mentre la sua erogazione avrebbe dovuto essere effettuata, in favore della ricorrente, entro i successivi 3 mesi ovvero il 30.11.2022; dal 1.12.2022 sono, pertanto, dovuti gli interessi. La seconda rata, poi, avrebbe dovuto essere corrisposta decorsi altri 12 mesi e, dunque, dal 1.9.2023 (come dedotto, altresì, dall' in memoria a pag.4). CP_1
Gli interessi legali computati sulla prima rata di 50.000,00 dal 1.12.2022 al 16.1.24 sono pari a € 2.606,16; gli interessi legali computati sulla seconda rata di 16.388,75 dal 1.9.2023 al 26.1.24 sono pari a € 300,84; per un totale di € 2.907,00. Il calcolo attoreo - effettuato sino al 26.1.24 (data del pagamento della seconda rata) - non risulta, pertanto, conforme ai parametri normativi, in quanto l'istante ha aggiunto una - non prevista - rivalutazione, individuato una decorrenza iniziale (23.11.2020) persino anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e posto a base del calcolo l'intero tfs senza considerare le due rate. Quanto al computo dell' – non dettagliato – non si comprendono i dati CP_1 considerati e, ad ogni modo, non sono individuati gli interessi sulla seconda rata. Dalla somma dovuta di € 2.907,00 va, poi, detratta quella già corrisposta dall' a titolo di interessi e pari a € 2.365,59, residuando l'importo di € CP_1
541,41. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 541,41 a titolo di interessi legali e, per l'effetto, va condannato l' al relativo pagamento. CP_1
7 Per la genericità della domanda articolata nell'atto introduttivo non può, poi, essere riconosciuto il risarcimento del danno. Le deduzioni contenute nelle note di trattazione scritta del 22.10.25 relative alle necessità economiche successive ad un periodo di riabilitazione sono, invero, tardive e, dunque, inammissibili.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 541,41 a titolo di interessi legali e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 relativo pagamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 341,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. NAPOLI, 04.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 21442/2024
TRA
, NATA A NAPOLI IL 08-06-1954, C.F. Parte_1
residente in [...]ed elettivamente domiciliata ivi C.F._1 in CORSO VITTORIO EMANUELE 54 presso l'Avv. Corrado Rubera (CF
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in C.F._3 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875/7313 del 22/03/24, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli, p.e.c. CP_1
t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: interessi e risarcimento danni
1 Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo Tribunale esponendo di avere lavorato come docente presso il dal 29.10.1993 al 31.8.2021; di avere maturato il Controparte_2 diritto alla pensione e al trattamento di fine servizio (tfs), pari a euro
1 59.735,07, liquidato in due tranches;
di avere diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione pari a euro 7.300,00 nonchè al risarcimento del danno per il ritardo di 3 anni nella corresponsione del tfs. L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, CP_1 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto CP_1 di contraddittorio nei confronti del datore: pur essendo stata esplicitata dalla parte ricorrente la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro con il Ministero dell'istruzione, deve ritenersi che, alla luce di una valutazione complessiva della causa petendi, la domanda giudiziaria attenga esclusivamente agli effetti del pagamento tardivo del trattamento di fine servizio e alla dedotta responsabilità dell'ente previdenziale.
3 Va, poi, disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' atteso che CP_1 la parte ricorrente attraverso il suo difensore ha richiesto a mezzo pec, in data 26 settembre 2023, il pagamento delle somme per il lavoro prestato per la pubblica amministrazione dal 1993 al 2021 nella misura di euro 60.000,00. 4 Ai fini della risoluzione della lite va osservato che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 ha rimodulato i tempi di erogazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oggi definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001)
o ai loro superstiti o aventi causa che ne hanno titolo, disponendo che alla liquidazione «l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro». La citata disposizione prevede, altresì, che alla erogazione si dia corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi». Al differimento, appena illustrato, delle liquidazioni di cui si tratta si affianca la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che ha previsto un regime di rateizzazione delle spettanze di fine servizio al dichiarato fine di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita». A seguito delle modifiche apportate all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013, l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e «ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (art. 12, comma 7, lettera a); «in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera b); «in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera c). Il successivo comma 8 dell'art 12 cit. dispone, poi, che “8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale”. Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sent. 130/2023 del 23.6.2023,
“L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996). Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993). 6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019). La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019). Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva”. Al vulnus costituzionale riscontrato con riferimento all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, la Corte Costituzionale, tuttavia, non ha potuto, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. In considerazione del rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento comporterebbe, infatti, la Corte ha rimesso al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri. 5 Alla luce delle disposizioni normative richiamate, va valutato il caso concreto. Dalla documentazione allegata si evince che la ricorrente:
- ha svolto l'attività di docente dal 29.10.1993 al 31.8.2021, data in cui è cessato il servizio per limiti di età;
- ha ricevuto la pensione diretta ordinaria di vecchiaia dal 1.9.2021, su domanda del 23.11.1990 (cfr. MOD SM 5007 allegato). Risulta, altresì, che il beneficio è stato calcolato dall' il 9.1.2024 con CP_1 individuazione del tfs nella misura lorda di € 66.388,75 nonchè degli interessi per ritardato pagamento della prima rata pari a € 2.365,59, per un totale complessivo lordo di € 68.754,34, corrispondente al netto di € 59.735,07 da rateizzare. Risulta, inoltre, che la prima rata lorda di € 52.365,58, corrispondente al netto di € 45.775,67, è stata pagata il 16.1.2024 e che la seconda rata lorda di € 16.388,76, corrispondente al netto di € 13.959,40, è stata pagata il 26.1.2024. Precedentemente alla liquidazione della prima rata, poi, la pratica è stata rigettata ben tre volte: il 17 Gennaio 2023 per carenza di documentazione;
il 28 Novembre 2023 per errori nello stipendio inserito e nell'inserimento della data di inizio servizio;
il 13 Dicembre 2023 per errori nello stipendio. 6 Ebbene, le scadenze temporali sono previste dalla normativa di tal che, cessato il servizio per raggiungimento dei limiti di età, il tfs avrebbe dovuto essere liquidato decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ed erogato entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. I ritardi dell'erogazione del tfs derivanti dal ritardo dell'invio della documentazione da parte dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro possono, poi, essere valutati in una diversa sede, volta ad accertare un'eventuale responsabilità del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo liquidazione dell'indennità di fine servizio (Cassazione civile sez. III, 28/10/2024, n. 27809). Conseguentemente, cessato il rapporto il 31.8.2021, la liquidazione (della prima rata) avrebbe dovuto essere effettuata entro 12 mesi ovvero il 31.8.2022, mentre la sua erogazione avrebbe dovuto essere effettuata, in favore della ricorrente, entro i successivi 3 mesi ovvero il 30.11.2022; dal 1.12.2022 sono, pertanto, dovuti gli interessi. La seconda rata, poi, avrebbe dovuto essere corrisposta decorsi altri 12 mesi e, dunque, dal 1.9.2023 (come dedotto, altresì, dall' in memoria a pag.4). CP_1
Gli interessi legali computati sulla prima rata di 50.000,00 dal 1.12.2022 al 16.1.24 sono pari a € 2.606,16; gli interessi legali computati sulla seconda rata di 16.388,75 dal 1.9.2023 al 26.1.24 sono pari a € 300,84; per un totale di € 2.907,00. Il calcolo attoreo - effettuato sino al 26.1.24 (data del pagamento della seconda rata) - non risulta, pertanto, conforme ai parametri normativi, in quanto l'istante ha aggiunto una - non prevista - rivalutazione, individuato una decorrenza iniziale (23.11.2020) persino anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e posto a base del calcolo l'intero tfs senza considerare le due rate. Quanto al computo dell' – non dettagliato – non si comprendono i dati CP_1 considerati e, ad ogni modo, non sono individuati gli interessi sulla seconda rata. Dalla somma dovuta di € 2.907,00 va, poi, detratta quella già corrisposta dall' a titolo di interessi e pari a € 2.365,59, residuando l'importo di € CP_1
541,41. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 541,41 a titolo di interessi legali e, per l'effetto, va condannato l' al relativo pagamento. CP_1
7 Per la genericità della domanda articolata nell'atto introduttivo non può, poi, essere riconosciuto il risarcimento del danno. Le deduzioni contenute nelle note di trattazione scritta del 22.10.25 relative alle necessità economiche successive ad un periodo di riabilitazione sono, invero, tardive e, dunque, inammissibili.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 541,41 a titolo di interessi legali e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 relativo pagamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 341,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. NAPOLI, 04.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante