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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Via Mario Spadola 56 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3265 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/12/2023 e depositato in data 12/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 giusta allegata procura, propone ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 3265 del 22/09/2023, notificato in data 20/10/2023, per il pagamento di € 5.015,05 a titolo di Imposta Municipale Propria anno 2018, quale erede di Nominativo_2, coniuge della ricorrente, deceduto in data 18/05/2018.
Parte ricorrente eccepisce il vizio di notifica a seguito dell'avvenuta rinuncia all'eredità.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato in quanto notificato a persona non legittimata a riceverlo;
condannare il Comune di Ragusa alle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate in data 27/02/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando che l'ente ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, adottato dall'Associazione_1/ TASI del Comune di Ragusa;
con compensazione delle spese di giudizio.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il Comune di Ragusa ha con provvedimento del 20/02/2025 (in atti) annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto del mancato rispetto da parte della ricorrente in sede di costituzione in giudizio del termine di novanta giorni di cui all'art. 17 bis del D.lgs.
546/1992, previsto ai fini dell'esame del reclamo da parte dell'ente impositore;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Via Mario Spadola 56 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3265 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/12/2023 e depositato in data 12/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 giusta allegata procura, propone ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 3265 del 22/09/2023, notificato in data 20/10/2023, per il pagamento di € 5.015,05 a titolo di Imposta Municipale Propria anno 2018, quale erede di Nominativo_2, coniuge della ricorrente, deceduto in data 18/05/2018.
Parte ricorrente eccepisce il vizio di notifica a seguito dell'avvenuta rinuncia all'eredità.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato in quanto notificato a persona non legittimata a riceverlo;
condannare il Comune di Ragusa alle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate in data 27/02/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando che l'ente ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, adottato dall'Associazione_1/ TASI del Comune di Ragusa;
con compensazione delle spese di giudizio.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il Comune di Ragusa ha con provvedimento del 20/02/2025 (in atti) annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto del mancato rispetto da parte della ricorrente in sede di costituzione in giudizio del termine di novanta giorni di cui all'art. 17 bis del D.lgs.
546/1992, previsto ai fini dell'esame del reclamo da parte dell'ente impositore;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico