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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1861/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14050/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0003096 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2024NA0364829, atto n. 2025NA0003096, notificato in data 15 febbraio 2025, con il quale l'agenzia delle entrate territorio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel comune di Striano, al foglio 7, particella 928, subalterno 11, poste in Indirizzo_1 torio n. 99;
Oppone che, alla denuncia di variazione do.c.fa. protocollo na0189541/2023 (n. 189541.1/2023) del
07/06/2023, in atti dal 09/06/2023, per “fusione con cambio di destinazione d'uso”, con la quale il tecnico ha soppresso le unità immobiliari in relazione al fg. 7, p.lla 928, (sub 9 e sub 10) ed ha costituito l'immobile fg. 7, p.lla 928, sub 11 proponendo il classamento fg. 7, p.lla 928, sub 11 cat. a/2, cl. 3, cons. 13 vani r.c.
€ 906,38 con categoria D/2 e attribuzione della nuova rendita pari ad € 3.170,00, non risponda ad altri accertamenti urbanistici effettuati dall'ufficio tecnico del comune (senza ulteriori modiche edilizie strutturali interne) eccependo che difficilmente una civile abitazione possa essere destinata ad uso recettivo classificabile in D/2 (pensione e/o albergo), riportandosi in atti ad alcuni fabbricati vicini che pur essendo destinati a casa famiglia per anziani conservano la categoria A/2 e A/3 e non hanno assegnata la categoria
D/2 ed eccepisce, in assenza di comparazione, l'omessa motivazione per una carente istruttoria, la violazione del diritto di difesa e la disparità di trattamento.
Si è costituito l'Agenzia delle Entrate di Napoli Territorio che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio deducendo che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 14/04/2025, mentre la parte si è costituita in data 22/07/2025, oltre i termini di legge.
In udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resa a verbale la dichiarazione del costituito procuratore del ricorrente il giudizio va estinto ai sensi dell'art 44 d lgs 546/92.
Alla rinuncia del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese all'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 400,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15% e iva e cp , se dovuti. Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14050/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0003096 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2024NA0364829, atto n. 2025NA0003096, notificato in data 15 febbraio 2025, con il quale l'agenzia delle entrate territorio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel comune di Striano, al foglio 7, particella 928, subalterno 11, poste in Indirizzo_1 torio n. 99;
Oppone che, alla denuncia di variazione do.c.fa. protocollo na0189541/2023 (n. 189541.1/2023) del
07/06/2023, in atti dal 09/06/2023, per “fusione con cambio di destinazione d'uso”, con la quale il tecnico ha soppresso le unità immobiliari in relazione al fg. 7, p.lla 928, (sub 9 e sub 10) ed ha costituito l'immobile fg. 7, p.lla 928, sub 11 proponendo il classamento fg. 7, p.lla 928, sub 11 cat. a/2, cl. 3, cons. 13 vani r.c.
€ 906,38 con categoria D/2 e attribuzione della nuova rendita pari ad € 3.170,00, non risponda ad altri accertamenti urbanistici effettuati dall'ufficio tecnico del comune (senza ulteriori modiche edilizie strutturali interne) eccependo che difficilmente una civile abitazione possa essere destinata ad uso recettivo classificabile in D/2 (pensione e/o albergo), riportandosi in atti ad alcuni fabbricati vicini che pur essendo destinati a casa famiglia per anziani conservano la categoria A/2 e A/3 e non hanno assegnata la categoria
D/2 ed eccepisce, in assenza di comparazione, l'omessa motivazione per una carente istruttoria, la violazione del diritto di difesa e la disparità di trattamento.
Si è costituito l'Agenzia delle Entrate di Napoli Territorio che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio deducendo che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 14/04/2025, mentre la parte si è costituita in data 22/07/2025, oltre i termini di legge.
In udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resa a verbale la dichiarazione del costituito procuratore del ricorrente il giudizio va estinto ai sensi dell'art 44 d lgs 546/92.
Alla rinuncia del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese all'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 400,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15% e iva e cp , se dovuti. Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello