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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Papaleo Parte_1
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., CP_3 dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ha convenuto in giudizio l'amministrazione resistente per sentir riconoscere il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta
Elettronica del Docente”, chiedendo di condannare parte resistente a mettere a disposizione la somma complessiva € 2.500,00, per il tramite della menzionata Carta.
A sostegno della domanda, lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd. “Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata circoscritta ai soli insegnanti
1 assunti a tempo indeterminato, ponendosi tale previsione in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63,
64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “– previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli Anni Scolastici 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025. – E PER L'EFFETTO, conseguentemente condannarsi il al pagamento della somma di € 2.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. In favore della Docente , con vittoria delle spese processuali. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , il Controparte_1 quale aderiva parzialmente alla domanda attorea, dichiarandosi disponibile a riconoscere la prestazione rivendicata limitatamente agli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, avendo nell'anno scolastico 2020/2021 prestato attività di lavorativa con contratti brevi e saltuari, esclusi dal beneficio per cui è causa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all. 3 del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
2 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta
Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
3 Sulla questione si è pronunciata, inoltre, la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023 chiarendo che “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, con specifico riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. 268/24 del 03 luglio 2025, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce concernente l'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
4 allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità.
La docente, difatti, ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici oggetto di ricorso e di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamato ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il . CP_1
È pacifico, inoltre, che la ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico, circostanza non contestata dal . CP_1
Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta
Docenti, per tutti gli anni oggetto di ricorso, applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale, e il convenuto deve essere condannato a CP_1 riconoscere alla medesima il beneficio economico di € 500,00 annuali mediante rilascio e fruizione della Carta per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in ragione della serialità della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1 convenuto, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
5 -accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NE IC LE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Papaleo Parte_1
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., CP_3 dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ha convenuto in giudizio l'amministrazione resistente per sentir riconoscere il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta
Elettronica del Docente”, chiedendo di condannare parte resistente a mettere a disposizione la somma complessiva € 2.500,00, per il tramite della menzionata Carta.
A sostegno della domanda, lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd. “Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata circoscritta ai soli insegnanti
1 assunti a tempo indeterminato, ponendosi tale previsione in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63,
64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “– previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli Anni Scolastici 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025. – E PER L'EFFETTO, conseguentemente condannarsi il al pagamento della somma di € 2.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. In favore della Docente , con vittoria delle spese processuali. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , il Controparte_1 quale aderiva parzialmente alla domanda attorea, dichiarandosi disponibile a riconoscere la prestazione rivendicata limitatamente agli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, avendo nell'anno scolastico 2020/2021 prestato attività di lavorativa con contratti brevi e saltuari, esclusi dal beneficio per cui è causa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all. 3 del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
2 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta
Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
3 Sulla questione si è pronunciata, inoltre, la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023 chiarendo che “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, con specifico riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. 268/24 del 03 luglio 2025, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce concernente l'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
4 allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità.
La docente, difatti, ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici oggetto di ricorso e di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamato ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il . CP_1
È pacifico, inoltre, che la ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico, circostanza non contestata dal . CP_1
Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta
Docenti, per tutti gli anni oggetto di ricorso, applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale, e il convenuto deve essere condannato a CP_1 riconoscere alla medesima il beneficio economico di € 500,00 annuali mediante rilascio e fruizione della Carta per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in ragione della serialità della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1 convenuto, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
5 -accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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