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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1424/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106 2025 00059039 21 000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 insiste per il pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 17/07/2025 alla signora Ricorrente_1 cartella di pagamento n. 106/2025/00059039/21/000, relativa al ruolo n. 2025/000226, reso esecutivo in data 16/05/2025, per la somma complessiva di € 5.707,12 dovuta a titolo di riliquidazione dell'imposta di registro a seguito della rinuncia alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa trasmessa dalla contribuente. La signora Ricorrente_1 , con ricorso del 14 ottobre 2025 (depositato telematicamente il 10/11/2025), impugnava la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per avvenuto pagamento delle imposte richieste. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con condanna alle spese e compensi di giudizio. L'Agenzia delle entrate di Taranto si è costituita con proprie controdeduzioni depositate in data 05/12/2025. Preliminarmente, ha rilevato la correttezza e fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, dando atto dell'intervenuto pagamento (in data 05/12/2024) degli avvisi di liquidazione sottesi all'atto riscossivo impugnato. Ha confermato l'emissione dei conseguenti provvedimenti di sgravio, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, previa rinuncia all'istanza di sospensiva e passaggio della causa al merito, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso in esame, la somma portata dall'atto impugnato è stata integralmente pagata dalla ricorrente in data 05/12/2024, come emerge dalle allegate attestazioni di pagamento con Mod. F23, quietanzate dall'istituto di credito presso il quale i versamenti sono stati eseguiti. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1424/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IE LO Campagna IM BR
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1424/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106 2025 00059039 21 000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 insiste per il pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 17/07/2025 alla signora Ricorrente_1 cartella di pagamento n. 106/2025/00059039/21/000, relativa al ruolo n. 2025/000226, reso esecutivo in data 16/05/2025, per la somma complessiva di € 5.707,12 dovuta a titolo di riliquidazione dell'imposta di registro a seguito della rinuncia alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa trasmessa dalla contribuente. La signora Ricorrente_1 , con ricorso del 14 ottobre 2025 (depositato telematicamente il 10/11/2025), impugnava la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per avvenuto pagamento delle imposte richieste. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con condanna alle spese e compensi di giudizio. L'Agenzia delle entrate di Taranto si è costituita con proprie controdeduzioni depositate in data 05/12/2025. Preliminarmente, ha rilevato la correttezza e fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, dando atto dell'intervenuto pagamento (in data 05/12/2024) degli avvisi di liquidazione sottesi all'atto riscossivo impugnato. Ha confermato l'emissione dei conseguenti provvedimenti di sgravio, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, previa rinuncia all'istanza di sospensiva e passaggio della causa al merito, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso in esame, la somma portata dall'atto impugnato è stata integralmente pagata dalla ricorrente in data 05/12/2024, come emerge dalle allegate attestazioni di pagamento con Mod. F23, quietanzate dall'istituto di credito presso il quale i versamenti sono stati eseguiti. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1424/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IE LO Campagna IM BR
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