Art. 14.
Alle universita', facolta' e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sara' assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.
Alle universita', facolta' e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sara' assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.