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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18882/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PASCHERO PAOLA MARGHERITA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI Parte_1 Parte_2
SUSA il 16/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGONE DI SUSA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21.9.2014. Per_1
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGONE DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale sita in LL OR (TO), Via Almese Pt_1
n. 49/C, con tutti i mobili ivi contenuti,
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha provveduto a trasferire il domicilio e la Parte_2 residenza presso l'abitazione sita in LL CC (TO), Borgata Pianco Pero Superiore, ha ritirato i propri effetti personali e ha riconsegnato le chiavi alla IG.ra . I beni eventualmente ancora Pt_1 contenuti nella casa coniugale ed in comproprietà saranno suddivisi secondo accordi diretti tra le parti.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocazione principale presso la madre, IG.ra . Le decisioni di maggior interesse per Parte_1 la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che l'affidamento della figlia avverrà secondo le modalità specificate al punto 3 del ricorso introduttivo, salvo diverso accordo tra le parti, e cioè:
• quando il padre svolgerà il turno di pomeriggio, terrà con sé il sabato e la domenica tutto il Per_1 giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre entro le ore 22:00, dopo averle fatto consumare la cena, con possibilità di pernottamento il sabato, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare la figlia;
• nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno di notte o di mattina, terrà con sé il martedì e il Per_1 giovedì dalle 16:00 alle 21:00 e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena.
Le settimane dovrebbero susseguirsi secondo la sequenza indicata e relativa ai turni di lavoro del padre, laddove la Settimana 1 fa riferimento al turno “Pomeriggio”, la Settimana 2 al turno “Mattino” e la Settimana 3 al turno “Notte”, e così di seguito:
pagina 2 di 4 Settimana 1 → sabato e domenica con il papà dalle 7.30 alle 22:00, con l'intesa che il papà la andrà a prendere e la riporterà a casa della mamma entro le 21:00, dopo averle fatto consumare la cena, con possibilità di pernottamento il sabato, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare la figlia;
Settimana 2 → martedì e giovedì con il papà dalle 16:00 alle 21:00, con l'intesa che il papà la riporterà, dopo averle fatto consumare la cena, entro le 21:00 a casa della mamma e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena;
Settimana 3 → martedì e giovedì con il papà dalle 16:00 alle 21:00, con l'intesa che il papà la riporterà, dopo averle fatto consumare la cena, entro le 21:00 a casa della mamma e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena.
E così a seguire.
Le parti concordano di abituare gradualmente la figlia al pernottamento presso la casa paterna a partire dal mese di ottobre 2024; il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze della bambina.
- Il periodo delle festività natalizie verrà gestito secondo il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori e, più precisamente, tale periodo verrà trascorso dalla figlia dalla chiusura alla riapertura della scuola per metà con la madre e per metà con il padre;
ciascun anno sarà alternata la settimana dalla chiusura della scuola alla vigilia del Capodanno (indicativamente dal 23 al 30 dicembre) e quella dal Capodanno alla riapertura della scuola (indicativamente dal 31 dicembre al 6 gennaio), previo accordo tra i coniugi circa le date specifiche entro il 1 dicembre di ogni anno e salvo diversi accordi tra gli stessi.
- Il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dalla figlia dalla chiusura alla riapertura della scuola per metà con la madre e per metà con il padre in modo alternato, previo accordo tra i coniugi circa le date specifiche entro il 28 febbraio di ogni anno e salvo diversi accordi tra gli stessi.
- Il periodo delle ulteriori festività scolastiche, religiose, patronali e comunque di calendario (Ognissanti,
Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo
Patrono ed altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) verrà trascorso in modo alternato con la madre e con il padre, salvo diversi accordi fra i genitori.
- Il periodo delle vacanze estive, previo accordo tra i genitori circa le date specifiche entro il 31 maggio di ogni anno e tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative, verrà trascorso nel mese di agosto quindici giorni anche non consecutivi con la madre e quindici giorni anche non consecutivi con il padre;
nel mese di giugno, luglio o settembre una settimana con la madre e una settimana con il padre, applicandosi per il restante periodo del mese le condizioni di visita settimanale o di fine settimana.
Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il luogo dove trascorrerà l'eventuale periodo feriale e garantire un contatto telefonico quotidiano tra figlia ed altro genitore, preferibilmente tramite videochiamata.
- Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso ad anni alterni con la mamma o con il papà, salvo diversi accordi tra i genitori.
- in caso di problematiche che impediscano agli stessi di tenere la figlia con sé durante il proprio turno così come concordato, dovrà essere interpellato l'altro genitore per verificarne la disponibilità e, solo in caso di riscontro negativo, la figlia verrà lasciata ai nonni o affidata ad un servizio di baby-sitting.
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra come contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 l'importo di €. 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la stessa vorrà comunicare;
le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal S.S.N. e ludico – sportive saranno suddivise al 50% e dovranno essere preventivamente concordate e poi documentate;
in relazione pagina 3 di 4 alle stesse e ad ogni altra spesa straordinaria troverà comunque applicazione il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino che i coniugi dichiarano di conoscere e di cui hanno ricevuto copia. L'assegno famigliare resterà di spettanza della IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alla casa coniugale, tutte le spese connesse all'utilizzo e all'ordinaria manutenzione dell'immobile resteranno a carico della IG.ra , in quanto Pt_1 assegnataria, mentre il IG. concorrerà nella misura del 50% al pagamento dell'IMU. La moglie si Pt_2 impegna a mantenere in buono stato di conservazione la casa coniugale e ad eseguire a proprie spese le opere di manutenzione ordinaria necessarie per la conservazione della stessa.
DÀ ATTO che le parti concordano che la rata del mutuo verrà pagata nella misura del 50% ciascuno, con addebito sul conto corrente in essere presso co-intestato ai IGg.ri e Controparte_1 Parte_2
, con rimborso mensile a mezzo bonifico bancario da parte della IG.ra sul Parte_3 Pt_1 medesimo conto della sua quota di competenza, entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano la chiusura del c/c bancario cointestato nr. 000101484489 in essere presso non oltre la data della udienza di comparizione, con assegnazione delle somme Controparte_1
e risparmi in esso contenute alla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere ciascuna una fonte autonoma di reddito e di nulla a vere più a pretendere reciprocamente anche per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa anche non discendenti dal rapporto di coniugio, fatto salvo la comproprietà dell'immobile in LL OR (TO), Via Almese n. 49/C, e fatto salvo l'esatto adempimento degli accordi contenuti nel presente provvedimento.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente/Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18882/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PASCHERO PAOLA MARGHERITA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI Parte_1 Parte_2
SUSA il 16/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGONE DI SUSA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21.9.2014. Per_1
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGONE DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale sita in LL OR (TO), Via Almese Pt_1
n. 49/C, con tutti i mobili ivi contenuti,
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha provveduto a trasferire il domicilio e la Parte_2 residenza presso l'abitazione sita in LL CC (TO), Borgata Pianco Pero Superiore, ha ritirato i propri effetti personali e ha riconsegnato le chiavi alla IG.ra . I beni eventualmente ancora Pt_1 contenuti nella casa coniugale ed in comproprietà saranno suddivisi secondo accordi diretti tra le parti.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocazione principale presso la madre, IG.ra . Le decisioni di maggior interesse per Parte_1 la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che l'affidamento della figlia avverrà secondo le modalità specificate al punto 3 del ricorso introduttivo, salvo diverso accordo tra le parti, e cioè:
• quando il padre svolgerà il turno di pomeriggio, terrà con sé il sabato e la domenica tutto il Per_1 giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre entro le ore 22:00, dopo averle fatto consumare la cena, con possibilità di pernottamento il sabato, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare la figlia;
• nelle settimane in cui il padre svolgerà il turno di notte o di mattina, terrà con sé il martedì e il Per_1 giovedì dalle 16:00 alle 21:00 e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena.
Le settimane dovrebbero susseguirsi secondo la sequenza indicata e relativa ai turni di lavoro del padre, laddove la Settimana 1 fa riferimento al turno “Pomeriggio”, la Settimana 2 al turno “Mattino” e la Settimana 3 al turno “Notte”, e così di seguito:
pagina 2 di 4 Settimana 1 → sabato e domenica con il papà dalle 7.30 alle 22:00, con l'intesa che il papà la andrà a prendere e la riporterà a casa della mamma entro le 21:00, dopo averle fatto consumare la cena, con possibilità di pernottamento il sabato, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare la figlia;
Settimana 2 → martedì e giovedì con il papà dalle 16:00 alle 21:00, con l'intesa che il papà la riporterà, dopo averle fatto consumare la cena, entro le 21:00 a casa della mamma e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena;
Settimana 3 → martedì e giovedì con il papà dalle 16:00 alle 21:00, con l'intesa che il papà la riporterà, dopo averle fatto consumare la cena, entro le 21:00 a casa della mamma e il sabato tutto il giorno, dalle 7:30 alle 22:00, con l'intesa che la riporterà a casa della madre dopo averle fatto consumare la cena.
E così a seguire.
Le parti concordano di abituare gradualmente la figlia al pernottamento presso la casa paterna a partire dal mese di ottobre 2024; il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze della bambina.
- Il periodo delle festività natalizie verrà gestito secondo il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori e, più precisamente, tale periodo verrà trascorso dalla figlia dalla chiusura alla riapertura della scuola per metà con la madre e per metà con il padre;
ciascun anno sarà alternata la settimana dalla chiusura della scuola alla vigilia del Capodanno (indicativamente dal 23 al 30 dicembre) e quella dal Capodanno alla riapertura della scuola (indicativamente dal 31 dicembre al 6 gennaio), previo accordo tra i coniugi circa le date specifiche entro il 1 dicembre di ogni anno e salvo diversi accordi tra gli stessi.
- Il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dalla figlia dalla chiusura alla riapertura della scuola per metà con la madre e per metà con il padre in modo alternato, previo accordo tra i coniugi circa le date specifiche entro il 28 febbraio di ogni anno e salvo diversi accordi tra gli stessi.
- Il periodo delle ulteriori festività scolastiche, religiose, patronali e comunque di calendario (Ognissanti,
Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo
Patrono ed altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) verrà trascorso in modo alternato con la madre e con il padre, salvo diversi accordi fra i genitori.
- Il periodo delle vacanze estive, previo accordo tra i genitori circa le date specifiche entro il 31 maggio di ogni anno e tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative, verrà trascorso nel mese di agosto quindici giorni anche non consecutivi con la madre e quindici giorni anche non consecutivi con il padre;
nel mese di giugno, luglio o settembre una settimana con la madre e una settimana con il padre, applicandosi per il restante periodo del mese le condizioni di visita settimanale o di fine settimana.
Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il luogo dove trascorrerà l'eventuale periodo feriale e garantire un contatto telefonico quotidiano tra figlia ed altro genitore, preferibilmente tramite videochiamata.
- Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso ad anni alterni con la mamma o con il papà, salvo diversi accordi tra i genitori.
- in caso di problematiche che impediscano agli stessi di tenere la figlia con sé durante il proprio turno così come concordato, dovrà essere interpellato l'altro genitore per verificarne la disponibilità e, solo in caso di riscontro negativo, la figlia verrà lasciata ai nonni o affidata ad un servizio di baby-sitting.
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra come contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 l'importo di €. 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la stessa vorrà comunicare;
le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal S.S.N. e ludico – sportive saranno suddivise al 50% e dovranno essere preventivamente concordate e poi documentate;
in relazione pagina 3 di 4 alle stesse e ad ogni altra spesa straordinaria troverà comunque applicazione il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino che i coniugi dichiarano di conoscere e di cui hanno ricevuto copia. L'assegno famigliare resterà di spettanza della IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alla casa coniugale, tutte le spese connesse all'utilizzo e all'ordinaria manutenzione dell'immobile resteranno a carico della IG.ra , in quanto Pt_1 assegnataria, mentre il IG. concorrerà nella misura del 50% al pagamento dell'IMU. La moglie si Pt_2 impegna a mantenere in buono stato di conservazione la casa coniugale e ad eseguire a proprie spese le opere di manutenzione ordinaria necessarie per la conservazione della stessa.
DÀ ATTO che le parti concordano che la rata del mutuo verrà pagata nella misura del 50% ciascuno, con addebito sul conto corrente in essere presso co-intestato ai IGg.ri e Controparte_1 Parte_2
, con rimborso mensile a mezzo bonifico bancario da parte della IG.ra sul Parte_3 Pt_1 medesimo conto della sua quota di competenza, entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano la chiusura del c/c bancario cointestato nr. 000101484489 in essere presso non oltre la data della udienza di comparizione, con assegnazione delle somme Controparte_1
e risparmi in esso contenute alla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere ciascuna una fonte autonoma di reddito e di nulla a vere più a pretendere reciprocamente anche per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa anche non discendenti dal rapporto di coniugio, fatto salvo la comproprietà dell'immobile in LL OR (TO), Via Almese n. 49/C, e fatto salvo l'esatto adempimento degli accordi contenuti nel presente provvedimento.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente/Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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