Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1240/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 30.01.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI PAOLO MARCO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIERANGELO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Carta docente.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, , attualmente in servizio - quale docente di Parte_1
religione - cattolica presso l'Istituto Misticoni Bellisario giusta contratto a tempo determinato
Tribunale il per ivi sentir accertare e dichiarare il suo Controparte_1
diritto, quale docente non di ruolo assunta con contratti a tempo determinato dall'Amministrazione convenuta per gli A.S. 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 –
2022/2023, a percepire la c.d. carta docente per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Lamentava la ricorrente la illegittimità della normativa di cui all'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva dalla platea dei destinatari di detta carta i docenti titolari di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno) in quanto lesiva del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tenuto conto del fatto che docenti di ruolo e docenti non di ruolo svolgono le stesse mansioni ed hanno diritto alla medesima formazione professionale. Peraltro, a detta della ricorrente, la normativa nazionale contrasterebbe anche con i principi sanciti dalla
Direttiva CE n. 1999/70 e dell'Accordo Quadro ad essa allegato come di recente affermato e chiarito dalla giurisprudenza comunitaria.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva il , il quale Controparte_1
contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva, infatti, il la piena legittimità del proprio CP_1
modus operandi in quanto perfettamente rispettoso del dettato normativo che non includeva tra i destinatari del beneficio de quo i docenti a tempo determinato: elemento questo giustificato dal ritorno in termini di miglioramento della qualità dell'offerta formativa in un'ottica di lungo periodo soltanto da parte del personale a tempo indeterminato il quale, appunto, garantisce la prestazione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità.
La causa, di natura prettamente documentale e vertente su mere questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 30.01.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La Carta docente è un bonus di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente previsto dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 il quale così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché́ per iniziative coerenti con le attività̀ individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Dunque, in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 il quale all'art. 2 comma 1 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha, poi, emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la Controparte_1
quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
Successivamente è stato introdotto il D.P.C.M. 28 novembre 2016 il quale al suo art. 3 comma 1 prevede “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, per i docenti precari che prestano servizio in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico in corso (2023/2024), è intervenuto il Decreto Legge n. 69/2023 il quale al suo articolo 15 espressamente prevede che la Carta docente spetta “anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Detta norma, però, limita il diritto a conseguire il beneficio de quo ai soli titolari di supplenza annuale (ovvero fino al 31 agosto 2024) escludendo dal beneficio coloro che prestano attività lavorativa in virtù di contratto con scadenza al 30/06/2024 (termine delle attività didattiche).
Dunque, dall'esame del dettato normativo appena richiamato emergono due dati fondamentali: la legge riserva il bonus de quo in via esclusiva al personale docente “di ruolo”
(escludendo, pertanto, i precari ovvero i docenti che prestano servizio in virtù di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche); l'importo di € 500,00 viene attribuito quale sostegno alla didattica al solo personale di ruolo, in ragione d'anno e per anno scolastico (elemento questo che denota una stretta connessione tra “tale sostegno alla formazione e didattica calibrandolo in ragione di tale periodo di durata”). È chiaro, inoltre, che attraverso l'introduzione di tale strumento, il legislatore abbia voluto garantire un incremento della professionalità del personale docente e un miglioramento della qualità della didattica.
D'altronde, il diritto alla formazione professionale del personale docente è previsto espressamente anche dalle norme della contrattazione collettiva di settore ed in particolare dagli artt. 63 e 64 del CCNL 2007. L'art. 63 dispone, a riguardo, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». Dall'analisi delle previsioni appena richiamate, emerge in modo inequivoco che, contrariamente alla disposizione di cui all'art. 1 comma 121 cit., le disposizioni contrattual-collettive non facciano alcuna distinzione ai fini del diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale tra personale di ruolo e personale non di ruolo.
È stato, pertanto, osservato che l'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 contrasta in modo inequivoco con il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva CE 1999/70 e dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro alla stessa allegato. Con pronuncia del 18/05/2022, infatti, la Corte di Giustizia, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Tale clausola sancisce, infatti, in modo esplicito il divieto, per quanto concerne le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo che non sussistano ragioni oggettive.
È chiaro, infatti, che, a parità di mansioni e di durata della prestazione lavorativa (in ragione d'anno), non vi siano motivi per operare una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari posto che anche quest'ultimi hanno diritto a curare e garantire il proprio aggiornamento e la propria formazione professionale e, dunque, ottenere il sostegno alla didattica annua dato, appunto, dal beneficio de quo. Ove così non fosse, si realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento contrastante con plurime disposizioni costituzionali quali gli artt. 3, 35 e 97 Cost. E', dunque, chiaro che “riconoscere il beneficio ai soli docenti
'di ruolo' oltre a rappresentare un'evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine - che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione - non è neppure in linea con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il rischio di determinare un dislivello nella professionalità e nelle competenze tra personale assunto a tempo e personale a tempo indeterminato” (cfr. Trib.
Roma n. 5397/2023).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sopra richiamata è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione Per_1
non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
È noto che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
La Corte di Giustizia investita della problematica oggetto del presente giudizio a seguito di rinvio operato dal giudice nazionale (Tribunale di Vercelli) con l'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nella causa C-450/2021, la CGUE ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - l'indennità ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La stessa Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Dunque, tenuto conto della parità di mansioni, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario.
Non emergono, nel caso che occupa, ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento dei docenti, i quali – dovendosi ritenere che non può che esservi identità tra la formazione e l'aggiornamento professionale del personale a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato - devono necessariamente essere posti su un piano di parità.
Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento (cfr. Trib. Trani n. 897/2023). Di contro, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. DEla questione si è occupata anche la giurisprudenza amministrativa la quale ha dettato principi del medesimo tenore di quelli sin qui richiamati, affermando, in particolare, che «…
… il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … … DE resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. … …» (cfr. Consiglio di Stato n. 1842/2022).
La Suprema Corte con l'importante pronuncia a Sezioni Unite n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha fornito importanti precisazioni sulla materia in esame. In particolare, quanto alla rosa dei destinatari del beneficio in questione, gli hanno osservato che essi vanno individuati Parte_2
– oltre che, appunto, nei docenti di ruolo – in tutti coloro che prestano supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della Legge n. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il comma 2 stabilisce, inoltre, che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Come chiarito dal Supremo Consesso, dunque, rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Non appaiono, infatti, sussistere ragioni oggettive giustificanti una disparità di trattamento laddove il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In tali ipotesi, infatti, vi è sostanziale coincidenza tra la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) svolte dal personale assunto a tempo indeterminato e di quello in servizio in virtù di contratti a termine.
Tali conclusioni risultano suffragate anche da altre disposizioni normative emanate sempre con riguardo al comparto scuola. In particolare, l'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”; e l'art.11 comma 14
L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14.
Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Preme a tal riguardo evidenziare che, come chiarito dal Supremo Consesso nella pronuncia a
Sezioni Unite sopra richiamata, l'interesse a fruire della carta e, dunque, il diritto all'erogazione del bonus de quo deve riconoscersi anche in capo a chi, pur non titolare di una supplenza nell'anno in corso, comunque, possa considerarsi ancora parte del sistema scolastico in quanto inscritto nelle relative graduatorie;
dunque, “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (cfr. Cass. SU. N. 29961/2023).
Per chi, invece, risulta fuoriuscito dal sistema scolastico in quanto cancellato dalle graduatorie, l'azione non può che essere quella risarcitoria, la quale, ovviamente, pone su colui che agisce, un onere probatorio relativo al pregiudizio di fatto subito per non aver potuto fruire del beneficio negli anni di prestazione dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (cfr. Cass. N. 29961/2023 cit.).
In punto di prescrizione, la stessa Corte di legittimità ha precisato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive neltermine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
(Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Con particolare riguardo agli insegnanti di religione cattolica – quale la ricorrente –
l'inserimento nel sistema delle docenze scolastiche – che consente di esercitare l'azione di adempimento in forma specifica - è determinato dal possesso dell'autorizzazione diocesana non revocata e dall'inserimento nelle liste territoriali delle diocesi di riferimento.
Valga osservare che le medesime condizioni di impiego tra docenti di religione e docenti di posto comune sono stabilite dall'art. 1 comma 2 Legge n. 186/2003 la quale prevede che
“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Dlgs. n. 297/1994 e successive modificazioni di seguito denominato testo unico della contrattazione collettiva”.
Va evidenziato peraltro che il D.P.R. n. 751/1985 intitolato “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” al punto 2.5 prevede che “L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata nominati d'intesa con l'ordinario diocesano dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano ricevuta comunicazione dell'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4”. Il punto 4) dispone “b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata”.
La Suprema Corte con sentenza n. 18698/2022 ha chiarito che “Dette intese (ovvero quelle tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) prevedono in estrema sintesi che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultima (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono, altresì, indicati i titoli necessari per l'insegnamento ma con le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo”. Nella medesima pronuncia la stessa Corte ha affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge 186/2003, che si caratterizza per alcune peculiarità: l'articolo
309 del dlgs 297/1994 prevede che l'insegnamento della religione cattolica è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano e che gli insegnanti di religione cattolica appartengono al corpo docente con parità di diritti e di doveri. E i CCNL succedutisi nel tempo hanno sempre previsto il rinnovo automatico dell'incarico annuale salvo il venir meno dei requisiti.
Anche con riguardo all'insegnamento della religione cattolica non sono, pertanto, riscontrabili in termini normativi e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento;
e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (vedi Cass. n. 31149/2019).
Inequivoca, dunque, la equiparazione del docente di religione cattolica al docente di posto comune sì che il riconoscimento della carta docente a quest'ultimo comporta in via automatica la sua attribuzione anche al docente di religione il quale, peraltro, per espressa previsione normativa, è sempre destinatario di un incarico di durata annuale e non fino al termine delle attività didattiche. Ed infatti, proprio in ragione di ciò, l'odierna ricorrente otteneva la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 stante il disposto, sopra richiamato, dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023, norma di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione retroattiva (tanto che il non attribuiva la carta docente alla ricorrente CP_1
per i precedenti anni scolastici costringendola ad adire le vie legali).
Con riguardo agli anni scolastici oggetto di domanda, non appaiono sussistere, alla luce dei principi sin qui ampiamente richiamati, ragioni oggettive che consentano l'esclusione della
– tuttora parte del sistema scolastico in quanto titolare di incarico annuale - dal Pt_1
beneficio domandato avendo essa prestato, per ciascuna annualità, attività lavorativa in virtù di contratti, appunto, con scadenza al 31.08 di ciascun anno e per un orario di lavoro completo o, comunque, superiore a quello di un part time al 50% (che nella scuola secondaria di II grado equivale a 9 ore settimanali).
Il convenuto non ha, infatti, dedotto alcuna concreta e specifica ragione atta a CP_1
smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente assunta con contratti a termine rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato dovendosi, pertanto, ritenere che la stessa abbia svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo disponendo delle medesime competenze professionali. E proprio in ragione dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratto a termine.
Deve, pertanto, procedersi alla disapplicazione della parte dell'art. 1 comma 121 L.
107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, con conseguente applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma che conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli aa.ss. dedotti in giudizio, e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto con conseguente messa a disposizione dell'importo nelle CP_1
forme previste dal DPCM 28 novembre 2016.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1240/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso ed accerta il diritto in capo a con riferimento Parte_1 agli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
condanna il a mettere a disposizione di Controparte_1 [...]
per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € Parte_1
2.000,00, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
condanna il a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato Parte_1
antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 800,00 per onorario, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 30.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Valeria Battista