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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4334/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Danie- Parte_1
le Angrisani, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv.to Raimondo Di Iesu, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
, CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale gli
[...]
odierni convenuti, al fine di sentirli condannare al risarcimen- to delle lesioni da lei patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 21/05/2018, in Cava dei Tirreni (SA).
L'attrice deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava seduta all'esterno del bar
“Amami” in Piazza Abbro, Cava de' Tirreni, veniva attinta da un colpo di pistola esploso dal finestrino di un'autovettura in transito, di proprietà di ma condotta da CP_1 [...]
. Parte_3
In conseguenza di tale evento, la stessa riportava gravi lesioni all'anca destra, con frattura della branca ileo-pubica e perma- nenza di proiettile e frammenti metallici in sede, con conse-
2 guenze invalidanti permanenti e rischi futuri sulla capacità ri- produttiva.
L'attrice, a sostegno della propria pretesa, assumeva che
[...]
autore materiale del gesto, fosse affetto da di- Parte_3
sturbi psichici già noti, e che i genitori dovessero rispondere in via solidale, ex artt. 2047 e 2048 c.c., per culpa in vigilando ed in educando, per non aver impedito l'evento e per aver cu- stodito armi in casa. Chiedeva pertanto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in €
449.918,49 o nella maggiore/minore somma ritenuta di giusti- zia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano solo i genitori del convenuto, i sig.ri e , i quali contestavano CP_1 CP_2
ogni addebito deducendo che il figlio, maggiorenne, non era mai stato interdetto né inabilitato, che conduceva vita norma- le, studi universitari, abilitazioni e condotte di apparente equi- librio, tali da escludere qualsiasi dovere giuridico di vigilanza in capo ai genitori. rimaneva contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza medico-legale.
All'udienza del 2 aprile 2025, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente evocato, non si CP_3
costituiva nel presente giudizio.
Passando al merito della vicenda, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e va, per- Parte_1
tanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La domanda attorea impone preliminarmente di soffermarsi sulla questione della responsabilità dei convenuti.
Non vi è alcun dubbio, alla luce delle risultanze processuali, che l'autore materiale del fatto lesivo sia il convenuto CP_4
, il quale, alla guida dell'autovettura intestata alla ma-
[...]
dre, esplose il colpo di pistola che attinse l'attrice all'anca, de- terminando gravi lesioni e postumi permanenti. Tale circo- stanza non è stata oggetto di contestazione sostanziale ed è sta- ta confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso sia dagli accertamenti delle forze CP_3
dell'ordine, sia dalle deposizioni testimoniali acquisite in que- sto giudizio, le quali hanno offerto un riscontro diretto e pun- tuale sulla dinamica del fatto. È quindi pacifica la riconducibi- lità dell'illecito alla condotta del convenuto contumace, con conseguente affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di fatto doloso che ha cagionato ingiusto danno alla persona dell'attrice.
4 Ben più complessa è la posizione dei genitori, i convenuti
[...]
e la cui responsabilità è stata in- CP_5 CP_1
vocata dall'attrice sotto il duplice profilo dell'art. 2047 c.c., quale responsabilità del sorvegliante dell'incapace, e dell'art. 2048 c.c., in ragione della pretesa culpa in educando e in vigi- lando.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'escludere che i genitori di un figlio maggiorenne possano essere chiama- ti a rispondere automaticamente dei danni da lui cagionati. È vero che l'art. 2047 c.c. disciplina l'ipotesi in cui il fatto dan- noso sia commesso da persona incapace di intendere e di vole- re, ponendo a carico di chi ne è tenuto alla sorveglianza un ob- bligo risarcitorio salvo la prova liberatoria che il fatto non po- teva essere impedito. Tuttavia, tale disposizione presuppone che vi sia una condizione di incapacità totale e permanente, o comunque l'esistenza di un obbligo giuridico di vigilanza che nel caso di specie non è stato dimostrato.
La Cassazione, con sentenza 26 gennaio 2016 n. 1321, ha pre- cisato che i genitori di persona maggiorenne affetta da infermi- tà psichica, ma non interdetta, non sono giuridicamente obbli- gati a sorvegliarla, salvo che abbiano volontariamente assunto tale obbligo;
e ciò in quanto, con il raggiungimento della mag- giore età, vengono meno i presupposti della responsabilità ge- nitoriale.
5 Quanto all'art. 2048 c.c., è sufficiente osservare che esso di- sciplina l'ipotesi del fatto illecito commesso da minore non emancipato: norma dunque inapplicabile a soggetto che, come nel caso di specie, era già pienamente maggiorenne. Né è con- divisibile un'interpretazione estensiva delle norme invocate dall'attrice, trattandosi di disposizioni che introducono forme di responsabilità aggravata e presunta, e come tali insuscettibi- li di applicazione analogica in malam partem.
Va poi aggiunto che la condizione di , accertata CP_3
in sede penale con riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., non è sufficiente per qualificare lo stesso come incapace ex art. 2047 c.c. La perizia psichiatrica disposta in sede penale ha parlato di capacità grandemente scemata, ma non esclusa, e tale parziale vizio di mente è stato rilevante solo ai fini penali come attenuante. Non risulta invece che egli fos- se stato sottoposto a provvedimenti di interdizione o inabilita- zione, né che i genitori fossero formalmente investiti di un ob- bligo di custodia. A ciò si aggiunga che la difesa dei convenuti ha offerto plurima documentazione attestante il regolare per- corso scolastico e universitario del figlio, lo svolgimento di stage e attività lavorative, nonché il conseguimento e mante- nimento della patente di guida senza infrazioni: elementi che, pur non idonei a smentire le problematiche psichiche emerse in sede penale, valgono comunque ad escludere che i genitori
6 potessero prevedere e prevenire condotte criminose come quella di cui si discute. In assenza di una prova rigorosa dell'omissione di vigilanza e del nesso causale tra detta omis- sione e l'evento, non può configurarsi responsabilità in capo ai genitori, né a titolo di culpa in vigilando, né a titolo di culpa in educando.
Va pertanto esclusa qualsiasi responsabilità dei convenuti
[...]
e mentre la domanda deve esse- CP_5 CP_1
re accolta nei confronti del solo . CP_3
In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato un'invalidità permanente nella mi- sura del 15%, nonché periodi di inabilità temporanea e postu- mi dolorosi permanenti. Il CTU ha ritenuto altresì congruo ri- conoscere un danno morale in misura del 33% del danno bio- logico.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile.
Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ra- gionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a so- stegno di tali conclusioni.
7 Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, edizione 2024, or- mai da tempo considerate parametro equitativo privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
12408/2011; Cass. civ., sez. III, n. 10579/2021). È vero che il legislatore, con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ha introdotto la c.d. Tabella Unica Nazionale, destinata ad uniformare sul territorio i criteri di liquidazione del danno biologico. Tuttavia, il fatto oggetto di causa risale all'anno 2018, in epoca ampia- mente anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, e l'applicazione retroattiva della Tabella Unica non trova alcuna copertura normativa espressa.
Inoltre, le Tabelle di Milano risultano più aderenti alla concre- ta entità del pregiudizio accertato in giudizio, in particolare con riferimento alla possibilità di personalizzazione in misura equitativa, che ben si attaglia alla peculiarità della vicenda: la giovane età della vittima, la natura traumatica della lesione da arma da fuoco, la permanenza del proiettile in sede con rischio di complicanze future e la compromissione della vita relazio- nale e riproduttiva.
Ne consegue che la liquidazione equitativa deve avvenire se- condo i valori indicati dalle Tabelle di Milano 2024, che costi-
8 tuiscono criterio idoneo ad assicurare un risarcimento integrale e conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32
Cost. Pertanto, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra va determinato nei termini che Parte_1
seguono. Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (21 anni) e della percentuale di invalidità perma- nente accertata in sede di CTU nella misura del 15%, il danno biologico permanente risulta pari a euro 43.355,00. In ragione della peculiarità del caso, consistente nella natura traumatica della lesione da arma da fuoco, nella giovane età della vittima e negli effetti invalidanti permanenti a carico del bacino, si ri- tiene equo applicare una personalizzazione nella misura del
33%, per un importo aggiuntivo pari a euro 14.307,15.
L'ammontare del danno permanente non patrimoniale si atte- sta, dunque, in euro 57.662,15. Con riferimento al danno tem- poraneo, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, si ritengono congrui: 80 giorni di inabilità tempora- nea assoluta, liquidati in euro 9.200,00; 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, per euro 2.587,50; 30 giorni al
50%, per euro 1.725,00; 30 giorni al 25%, per euro 862,50. Il danno biologico temporaneo complessivo ammonta, quindi, ad euro 14.375,00.
9 A tali importi vanno aggiunte le spese mediche documentate, pari ad euro 240,66. Il danno non patrimoniale complessivo ri- sarcibile risulta pertanto pari ad euro 72.277,81, oltre rivaluta- zione ed interessi legali secondo i criteri di legge.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza del convenuto
[...]
impone la sua condanna alla rifusione integrale Parte_3
delle spese sostenute dall'attrice. La posizione dei genitori convenuti, invece, è stata definita con rigetto della domanda nei loro confronti: ciò giustifica la compensazione integrale delle spese tra essi e l'attrice. Nulla sulle spese di CTU, non essendo stata proposta rituale istanza di liquidazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_3
b) Accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
nei termini e nei limiti precisati in parte motiva CP_6
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_3
favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, della somma complessiva di € 72.277,81, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed inte- ressi legali dalla data del fatto al soddisfo;
10 c) Rigetta le domande svolte nei confronti dei convenuti e , per difetto di responsabili- CP_1 Controparte_2
tà;
d) Condanna al pagamento delle spese CP_3
processuali del presente giudizio in favore di parte attrice, li- quidate in euro 12.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se dovuti;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e i convenuti e . CP_1 Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4334/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Danie- Parte_1
le Angrisani, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv.to Raimondo Di Iesu, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
, CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale gli
[...]
odierni convenuti, al fine di sentirli condannare al risarcimen- to delle lesioni da lei patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 21/05/2018, in Cava dei Tirreni (SA).
L'attrice deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava seduta all'esterno del bar
“Amami” in Piazza Abbro, Cava de' Tirreni, veniva attinta da un colpo di pistola esploso dal finestrino di un'autovettura in transito, di proprietà di ma condotta da CP_1 [...]
. Parte_3
In conseguenza di tale evento, la stessa riportava gravi lesioni all'anca destra, con frattura della branca ileo-pubica e perma- nenza di proiettile e frammenti metallici in sede, con conse-
2 guenze invalidanti permanenti e rischi futuri sulla capacità ri- produttiva.
L'attrice, a sostegno della propria pretesa, assumeva che
[...]
autore materiale del gesto, fosse affetto da di- Parte_3
sturbi psichici già noti, e che i genitori dovessero rispondere in via solidale, ex artt. 2047 e 2048 c.c., per culpa in vigilando ed in educando, per non aver impedito l'evento e per aver cu- stodito armi in casa. Chiedeva pertanto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in €
449.918,49 o nella maggiore/minore somma ritenuta di giusti- zia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano solo i genitori del convenuto, i sig.ri e , i quali contestavano CP_1 CP_2
ogni addebito deducendo che il figlio, maggiorenne, non era mai stato interdetto né inabilitato, che conduceva vita norma- le, studi universitari, abilitazioni e condotte di apparente equi- librio, tali da escludere qualsiasi dovere giuridico di vigilanza in capo ai genitori. rimaneva contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza medico-legale.
All'udienza del 2 aprile 2025, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente evocato, non si CP_3
costituiva nel presente giudizio.
Passando al merito della vicenda, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e va, per- Parte_1
tanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La domanda attorea impone preliminarmente di soffermarsi sulla questione della responsabilità dei convenuti.
Non vi è alcun dubbio, alla luce delle risultanze processuali, che l'autore materiale del fatto lesivo sia il convenuto CP_4
, il quale, alla guida dell'autovettura intestata alla ma-
[...]
dre, esplose il colpo di pistola che attinse l'attrice all'anca, de- terminando gravi lesioni e postumi permanenti. Tale circo- stanza non è stata oggetto di contestazione sostanziale ed è sta- ta confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso sia dagli accertamenti delle forze CP_3
dell'ordine, sia dalle deposizioni testimoniali acquisite in que- sto giudizio, le quali hanno offerto un riscontro diretto e pun- tuale sulla dinamica del fatto. È quindi pacifica la riconducibi- lità dell'illecito alla condotta del convenuto contumace, con conseguente affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di fatto doloso che ha cagionato ingiusto danno alla persona dell'attrice.
4 Ben più complessa è la posizione dei genitori, i convenuti
[...]
e la cui responsabilità è stata in- CP_5 CP_1
vocata dall'attrice sotto il duplice profilo dell'art. 2047 c.c., quale responsabilità del sorvegliante dell'incapace, e dell'art. 2048 c.c., in ragione della pretesa culpa in educando e in vigi- lando.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'escludere che i genitori di un figlio maggiorenne possano essere chiama- ti a rispondere automaticamente dei danni da lui cagionati. È vero che l'art. 2047 c.c. disciplina l'ipotesi in cui il fatto dan- noso sia commesso da persona incapace di intendere e di vole- re, ponendo a carico di chi ne è tenuto alla sorveglianza un ob- bligo risarcitorio salvo la prova liberatoria che il fatto non po- teva essere impedito. Tuttavia, tale disposizione presuppone che vi sia una condizione di incapacità totale e permanente, o comunque l'esistenza di un obbligo giuridico di vigilanza che nel caso di specie non è stato dimostrato.
La Cassazione, con sentenza 26 gennaio 2016 n. 1321, ha pre- cisato che i genitori di persona maggiorenne affetta da infermi- tà psichica, ma non interdetta, non sono giuridicamente obbli- gati a sorvegliarla, salvo che abbiano volontariamente assunto tale obbligo;
e ciò in quanto, con il raggiungimento della mag- giore età, vengono meno i presupposti della responsabilità ge- nitoriale.
5 Quanto all'art. 2048 c.c., è sufficiente osservare che esso di- sciplina l'ipotesi del fatto illecito commesso da minore non emancipato: norma dunque inapplicabile a soggetto che, come nel caso di specie, era già pienamente maggiorenne. Né è con- divisibile un'interpretazione estensiva delle norme invocate dall'attrice, trattandosi di disposizioni che introducono forme di responsabilità aggravata e presunta, e come tali insuscettibi- li di applicazione analogica in malam partem.
Va poi aggiunto che la condizione di , accertata CP_3
in sede penale con riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., non è sufficiente per qualificare lo stesso come incapace ex art. 2047 c.c. La perizia psichiatrica disposta in sede penale ha parlato di capacità grandemente scemata, ma non esclusa, e tale parziale vizio di mente è stato rilevante solo ai fini penali come attenuante. Non risulta invece che egli fos- se stato sottoposto a provvedimenti di interdizione o inabilita- zione, né che i genitori fossero formalmente investiti di un ob- bligo di custodia. A ciò si aggiunga che la difesa dei convenuti ha offerto plurima documentazione attestante il regolare per- corso scolastico e universitario del figlio, lo svolgimento di stage e attività lavorative, nonché il conseguimento e mante- nimento della patente di guida senza infrazioni: elementi che, pur non idonei a smentire le problematiche psichiche emerse in sede penale, valgono comunque ad escludere che i genitori
6 potessero prevedere e prevenire condotte criminose come quella di cui si discute. In assenza di una prova rigorosa dell'omissione di vigilanza e del nesso causale tra detta omis- sione e l'evento, non può configurarsi responsabilità in capo ai genitori, né a titolo di culpa in vigilando, né a titolo di culpa in educando.
Va pertanto esclusa qualsiasi responsabilità dei convenuti
[...]
e mentre la domanda deve esse- CP_5 CP_1
re accolta nei confronti del solo . CP_3
In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato un'invalidità permanente nella mi- sura del 15%, nonché periodi di inabilità temporanea e postu- mi dolorosi permanenti. Il CTU ha ritenuto altresì congruo ri- conoscere un danno morale in misura del 33% del danno bio- logico.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile.
Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ra- gionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a so- stegno di tali conclusioni.
7 Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, edizione 2024, or- mai da tempo considerate parametro equitativo privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
12408/2011; Cass. civ., sez. III, n. 10579/2021). È vero che il legislatore, con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ha introdotto la c.d. Tabella Unica Nazionale, destinata ad uniformare sul territorio i criteri di liquidazione del danno biologico. Tuttavia, il fatto oggetto di causa risale all'anno 2018, in epoca ampia- mente anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, e l'applicazione retroattiva della Tabella Unica non trova alcuna copertura normativa espressa.
Inoltre, le Tabelle di Milano risultano più aderenti alla concre- ta entità del pregiudizio accertato in giudizio, in particolare con riferimento alla possibilità di personalizzazione in misura equitativa, che ben si attaglia alla peculiarità della vicenda: la giovane età della vittima, la natura traumatica della lesione da arma da fuoco, la permanenza del proiettile in sede con rischio di complicanze future e la compromissione della vita relazio- nale e riproduttiva.
Ne consegue che la liquidazione equitativa deve avvenire se- condo i valori indicati dalle Tabelle di Milano 2024, che costi-
8 tuiscono criterio idoneo ad assicurare un risarcimento integrale e conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32
Cost. Pertanto, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra va determinato nei termini che Parte_1
seguono. Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (21 anni) e della percentuale di invalidità perma- nente accertata in sede di CTU nella misura del 15%, il danno biologico permanente risulta pari a euro 43.355,00. In ragione della peculiarità del caso, consistente nella natura traumatica della lesione da arma da fuoco, nella giovane età della vittima e negli effetti invalidanti permanenti a carico del bacino, si ri- tiene equo applicare una personalizzazione nella misura del
33%, per un importo aggiuntivo pari a euro 14.307,15.
L'ammontare del danno permanente non patrimoniale si atte- sta, dunque, in euro 57.662,15. Con riferimento al danno tem- poraneo, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, si ritengono congrui: 80 giorni di inabilità tempora- nea assoluta, liquidati in euro 9.200,00; 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, per euro 2.587,50; 30 giorni al
50%, per euro 1.725,00; 30 giorni al 25%, per euro 862,50. Il danno biologico temporaneo complessivo ammonta, quindi, ad euro 14.375,00.
9 A tali importi vanno aggiunte le spese mediche documentate, pari ad euro 240,66. Il danno non patrimoniale complessivo ri- sarcibile risulta pertanto pari ad euro 72.277,81, oltre rivaluta- zione ed interessi legali secondo i criteri di legge.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza del convenuto
[...]
impone la sua condanna alla rifusione integrale Parte_3
delle spese sostenute dall'attrice. La posizione dei genitori convenuti, invece, è stata definita con rigetto della domanda nei loro confronti: ciò giustifica la compensazione integrale delle spese tra essi e l'attrice. Nulla sulle spese di CTU, non essendo stata proposta rituale istanza di liquidazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_3
b) Accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
nei termini e nei limiti precisati in parte motiva CP_6
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_3
favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, della somma complessiva di € 72.277,81, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed inte- ressi legali dalla data del fatto al soddisfo;
10 c) Rigetta le domande svolte nei confronti dei convenuti e , per difetto di responsabili- CP_1 Controparte_2
tà;
d) Condanna al pagamento delle spese CP_3
processuali del presente giudizio in favore di parte attrice, li- quidate in euro 12.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se dovuti;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e i convenuti e . CP_1 Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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