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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. UC Parte_1 C.F._1
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. UC Controparte_1 C.F._2
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. UC CP_2 C.F._3
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4
UC TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORI in qualità di coeredi di e Persona_1 CP_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CORTRADO Parte_2 C.F._5
DRAGONI, dall'avv. ELEONORA LAFELLI e dall'avv. ROSITA AMADORI
ATTORE in qualità di coerede di e Persona_1 CP_5
[...]
CP_6
ATTORI, contumaci
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Controparte_7 P.IVA_1
RIGHI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
“In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che nel capannone agricolo sito in Civitella di Romagna (FC) Frazione Seggio via Monte di
Sotto n. 116 di proprietà di in data 17/11/2017 si è verificato un incendio;
Persona_1
2) vero che tale incendio ha coinvolto la totalità dell'immobile ed è stato estinto dai Vigili del Fuoco dopo più di un giorno;
3) vero che dopo lo spegnimento dell'incendio l'immobile risultava quasi totalmente distrutto;
4) vero che lo stato dell'immobile è tuttora quello causato dall'incendio;
5) vero che lei è intervenuto con la sua squadra per lo spegnimento dell'incendio verificatosi in data
17/11/2017 nel capannone agricolo sito Civitella di Romagna (FC) Frazione Seggio via Monte di Sotto
n. 116;
6) vero che, come da verbale che le si rammostra (doc. 19 fasc. attoreo), tale incendio era di vaste dimensioni e ha richiesto per lo spegnimento l'attività dei VVFF per oltre 30 ore;
7) vero che, una volta spento l'incendio, l'immobile risultava quasi totalmente distrutto;
8) vero che lei è stato incaricato da di valutare i danni causati dall'incendio del Controparte_8
17/11/2017 all'immobile di proprietà del signor Persona_1
9) vero che a seguito di tale valutazione in data 13/02/2018 ha redatto e sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole per la liquidazione del danno causato dall'incendio del 17/11/2017 all'immobile del signor che le si rammostra (doc. 4 fasc. attoreo) Persona_1
Si indicano a testi:
sui cap. 1,2,3,4, res,te in Meldola (FC) viale Risorgimento n. 38 Testimone_1 CP_2 res.te in Predappio (FC) via Falcone n. 25;
[...]
sui cap. 5,6,7 i Capo Partenza: Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti presso il Corpo Nazionale Testimone_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9 dei Vigili del Fuoco Comando di Forlì – Cesena;
sui cap.li 8,9 dott. ing. c/o Studio Vianello Visentin Sas, via Marconi 20, Testimone_10
Bologna. nel merito: accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione, con le relative appendici ed allegati, “ ” n. 360994082, sottoscritto con Parte_3 Controparte_7 dal sig. in data 16/01/2016, nonché accertare il diritto degli eredi del sig.
[...] CP_4 Per_1 ad ottenere l'integrale indennizzo dei danni subiti al proprio immobile sito in località Seggio nel
[...]
pagina 2 di 11 Comune di Civitella di Romagna (FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, in conseguenza dell'incendio avvenuto in data 17 novembre 2017, con l'applicazione in particolare delle clausole 9 a), 19, 20 del contratto di assicurazione sez. incendio e quella di cui al codice VA15 indicato in polizza;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 corrispondere agli eredi del sig. in epigrafe indicati, a titolo di indennizzo in esecuzione Persona_1 della predetta polizza, l'importo complessivo di € 245.00,00, oltre le spese di CTU e CTP, o quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
- accertare la mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo di Controparte_7 che nel presente caso risultava obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs n. 28/2010, con conseguente applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre le spese di mediazione, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, dato atto delle costituzioni in prosecuzione del
Sig. nella qualità di erede di e nella qualità di erede di , Parte_2 Persona_1 CP_4
- previa, ove occorrendo, ammissione delle prove orali richieste e non ammesse (e, segnatamente, capitoli di prova per testi da n. 1 a n. 9 della memoria istruttoria di in data 17/12/2021 e Persona_1 prova contraria diretta), ferme le opposizioni istruttorie formulate,
- accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione, con le relative appendici ed allegati, “ ” n. 360994082, sottoscritto con dal sig. Parte_3 Controparte_7 in data 16/01/2016, nonché accertare il diritto dell'eredità del Sig. ad CP_4 Persona_1 ottenere l'integrale indennizzo dei danni subiti al proprio immobile sito in località Seggio nel Comune di Civitella di Romagna (FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, in conseguenza dell'incendio avvenuto in data 17 novembre 2017, con l'applicazione in particolare delle clausole 9 a), 19, 20 del contratto di assicurazione sez. incendio e quella di cui al codice VA15 indicato in polizza;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 corrispondere all'eredità del sig. a titolo di indennizzo in esecuzione della predetta Persona_1 polizza, l'importo complessivo di € 245.000,00 (comprese le spese di CTP) o quella diversa, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
pagina 3 di 11 - accertare la mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo di Controparte_7 che nel presente caso risultava obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs n. 28/2010, con conseguente applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010;
- quanto sopra, con espresso rigetto del contraddittorio in merito a domande e/o eccezioni nuove e/o diverse;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre le spese di mediazione, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Per Controparte_7
“Piaccia al Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda a qualsiasi titolo proposta nella presente causa nei confronti di siccome inammissibile ed infondata nel merito. Controparte_7
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove o tardive
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È opportuno tratteggiare, seppure sinteticamente, l'articolata vicenda processuale che occupa.
Con atto di citazione ritualmente notificato – tramite l'amministratore di sostegno dott. Persona_1
– conveniva in giudizio al fine di sentirla condannata al Parte_4 Controparte_7 pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa sottoscritta da in data CP_4
16.1.2016 (doc. 2).
A sostegno della domanda allegava che:
- Il 17.11.2017 un grave incendio distruggeva parte della struttura del capannone agricolo di proprietà dell'attore, sito in Civitella di Romagna, distruggendo al contempo dei beni agricoli di proprietà del conduttore dell'azienda figlio di;
CP_4 Per_1
- In precedenza era stata accesa una polizza assicurativa (a copertura anche dal rischio di incendio) a nome di ma avente effetti anche nei confronti del proprietario, odierno attore (doc. 2); CP_4
- Fatta immediatamente la denuncia di sinistro (doc. 3), il perito dell'assicurazione proponeva un atto di liquidazione amichevole per l'importo di Euro 380.000,00 (doc. 4);
- il predetto accordo veniva accettato da ed in data 13.2.2018, ma la convenuta CP_4 Persona_1 non dava corso al pagamento a fronte di alcune doglianze: mancato riconoscimento della legittimazione in capo ad , sussistenza di un procedimento penale che vedeva coinvolti ed , Per_1 CP_4 Per_1 unitamente ad un perito assicurativo, per fatti dolosi volti ad ottenere inediti indennizzi (procedimento chiusosi con assoluzione con “formula piena”), difetto di prova circa l'accidentalità del fatto causativo dell'incendio; pagina 4 di 11 - nonostante le argomentazioni contenute nella perizia di parte redatta dall'Ing. la Persona_2 convenuta rifiutava di adempiere.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda sulla base delle seguenti Controparte_7 eccezioni:
- Difetto di legittimazione attiva di l'unico legittimato ad esperire le azioni derivanti dal Persona_1 contratto di assicurazione era solo CP_4
- Difetto di prova circa l'accidentalità del fatto: posto che poteva essere indennizzato solo l'incendio non doloso, secondo la convenuta non era soddisfatto quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni di polizza, a fronte della sussistenza di gravi elementi indizianti circa una responsabilità dolosa in capo ad e a , soprattutto a fronte del fatto che, essendo intestatario di molteplici polizze Per_1 CP_4 CP_4 assicurative con l'istituto convenuto, emergeva il dato che buona parte dei beni assicurati fossero stati oggetto di sinistri e, in particolare, di episodi incendiari.
All'esito della prima udienza di comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e la prosecuzione era rinviata al 23.6.2022.
Con comparsa di costituzione dell'8 giugno 2022 si costituivano, ex art. 302 c.p.c., Parte_1
I predetti, costituitisi nella CP_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 qualità di coeredi del signor rappresentavano che: Persona_1
- il 13.1.2022 decedeva Persona_1
- gli eredi legittimi del de cuius al momento della morte erano tutti i figli ( , Pt_1 CP_4
, e ); CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 Pt_2
- tuttavia, richiedeva la pubblicazione di un testamento olografo, dal quale egli risultava Pt_2 unico erede;
- Il testamento veniva impugnato in autonomo giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Forlì;
- Previa richiesta di integrazione del contraddittorio con e gli Pt_2 CP_5 CP_6 eredi dell'attore si riportavano alla citazione insistendo nelle domande ivi contenute.
Alla successiva udienza del 23.6.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con gli ulteriori eredi e la causa veniva rinviata.
In data 11.10.2022 si costituiva in giudizio quale erede di producendo il Parte_2 Persona_1 testamento olografo (doc. 1), e associandosi alla richiesta degli altri eredi di riconoscimento dell'indennizzo.
Con altra comparsa, ex art. 302 c.p.c., in data 31.10.2022 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e si costituivano in giudizio quali eredi di deceduto in
[...] Controparte_3 CP_4 circostanze misteriose e violente il 21.6.2022 (per la morte risultava indagato per omicidio volontario pagina 5 di 11 . Parte_2
Nelle more veniva inoltre reperito altro testamento olografo di che indicava quale unico Persona_1 erede il figlio Controparte_3
I fratelli dunque, si costituivano in giudizio anche quali eredi del defunto fratello ed Per_1 CP_4 insistevano nella domanda già proposta nei confronti di fin dall'atto di citazione. Controparte_7
Alla successiva udienza il giudice disponeva la notifica della “nuova” comparsa agli eredi contumaci,
e CP_5 CP_6
Le difese di insistevano sia sulla sua qualità di erede sia nella domanda risarcitoria. Parte_2
La compagnia assicurativa, invero, ribadiva le difese già svolte.
Giusta ordinanza in data 6.3.2023 il Giudice rigettava le istanze di prove orali, disponeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta, affinché questa depositasse la relazione del perito incaricato dall'assicurazione di effettuare la valutazione sull'immobile per cui è causa. Veniva inoltre ammessa la consulenza tecnica che procedesse al calcolo dell'indennizzo dovuto.
Nelle more mutava il Giudice Istruttore.
Previa revoca del CTU inizialmente nominato, veniva nominato nuovo CTU in persona dell'Ing.
Per_3
Il 18.10.2023 veniva conferito l'incarico al CTU, che richiedeva svariate proroghe e non depositava l'elaborato peritale.
Il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente in data 16.12.2024; la trattazione veniva rinviata alla successiva data del 19.3.25. Solo in data 18 marzio 2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza fissata per giorno successivo i difensori chiedevano un breve rinvio per visionare l'elaborato peritale e il giudice così statuiva “Dato atto dell'impossibilità per il Giudice e le difese di visionare l'elaborato peritale – peraltro depositato con estremo ritardo e senza concessione di proroga, Rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 12 maggio 2025, ore 10.15, convocando anche il CTU e con possibilità di partecipare per i cc.tt.pp.”.
Alla successiva udienza i legali delle parti così si esprimevano “Tutti i difensori dichiarano di nulla obiettare rispetto agli esiti della CTU e di non avere contestazioni rispetto al suo contenuto”.
Nonostante l'acquiescenza delle parti rispetto agli esiti peritali e i tentativi di addivenire ad una soluzione conciliativa, i difensori non si accordavano in tal senso e in sede di udienza del 22.9.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Tanto premesso è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Il perimetro del presente giudizio è quello – e solo quello – tratteggiato nell'atto di citazione depositato pagina 6 di 11 da dunque l'accertamento dell'an circa la sussistenza del diritto ad ottenere l'indennizzo Persona_1
a fronte dell'incendio che ha colpito il bene di proprietà di e l'individuazione, Persona_1 conseguente, del quantum.
Questo oggetto non è, né poteva essere, mutato in corso di causa, allorquando la morte di , Per_1 prima, e di , poi, hanno determinato le restanti parti a riassumere il giudizio ex art. 302 c.p.c. CP_4
In sostanza, deve accertarsi se sussista il diritto di percepire l'indennizzo in capo agli eredi di e a Per_1 quanto questo ammonti.
Viceversa non è oggetto del presente giudizio, nonostante le difese di tutte le parti vi facciano riferimento e argomentino sul punto, chi debba essere considerato erede di . Persona_1
Mentre infatti i fratelli Parte_1 CP_4 Controparte_1 CP_2 CP_3 allegano di essere gli eredi legittimi del defunto padre, ritiene di essere erede
[...] Parte_2 testamentario del predetto.
Giova qui dare atto che la questione ereditaria è oggetto di altri diversi giudizi e che solo in quell'ambito potrà accertarsi chi rivesta la qualifica di erede;
viceversa la presente pronuncia non può che arrestarsi all'accertamento della sussistenza del diritto contrattuale ad ottenere l'indennizzo e all'individuazione del quantum. Ciò che sarà accertato come dovuto da parte della compagnia assicurativa convenuta non potrà che essere riconosciuto in favore degli eredi dell'originario attore, le cui identità e quote saranno necessariamente oggetto degli altri (già instaurati) giudizi.
Fatta questa premessa, si osserva quanto segue.
La polizza assicurativa azionata da è la n. 360884C82 ed è una assicurazione di azienda Persona_1 agricola (doc. 2).
Il contraente assicurato risulta essere conduttore dell'azienda agricola e figlio del CP_4 proprietario Persona_1
La compagnia convenuta contesta la legittimazione di ad agire, ritenendo che “… La Persona_1 titolarità dei diritti nascenti dal contratto è tuttavia materia rimessa alla regolamentazione negoziale
e, nel caso di specie, essa è stata disciplinata ponendo in capo al solo contraente, nel caso di specie
, l'esercizio di tutte le “azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza”, fermo CP_4 restando che percettore dell'indennizzo sarà il titolare dell'interesse protetto;
o il contraente, con il consenso dell'interessato”.
Sul punto è necessario e sufficiente sottolineare che l'indennizzo per un assicurato non contraente in caso di incendio dipende dalla polizza: se la polizza è per conto altrui (come nel caso che occupa, di polizza incendio su immobile in locazione), l'assicurato ha diritto all'indennizzo nei limiti del danno subito ex art. 1891 c.c., ma il contraente non può agire senza consenso dell'assicurato. pagina 7 di 11 Infatti, poiché l'azione spetta a chi ha l'interesse protetto, non può non ritenersi che esso spetti anzitutto al proprietario, anche se non è il contraente della polizza.
Ciò ha spinto la giurisprudenza di legittimità a ritenere nulle le clausole del contratto assicurativo che escludono il proprietario non contraente dal diritto all'indennizzo (tra molte, Cass. Civ. sez. III, n.
16212/2025, in cui la Suprema Corte ha altresì chiarito l'infondatezza dell'eccezione della compagnia assicurativa relativamente alla clausola di esclusione ex art. 1891 c.c., ritenendo che l'elenco dell'art. 1932 c.c. non è esaustivo di tutte le ipotesi di nullità ed inoltre negare all'assicurato il diritto di agire in giudizio equivale a negargli il diritto stesso all'indennizzo, poiché un diritto non esercitabile è un diritto inesistente).
Dunque, e per esso i suoi eredi, è legittimato ad ottenere l'indennizzo. Persona_1
La compagnia convenuta ipotizza altresì che l'incendio possa avere avuto natura dolosa, con conseguente esclusione dell'indennizzo a mente di quanto previsto dall'art. 14 del contratto.
Va sottolineato che l'eccezione della convenuta si profila assolutamente generica ed è essa stessa prospettata in maniera dubitativa (“non si può escludere che l'incendio sia doloso”).
Ebbene, dall'esame dei documenti processuali non vi è alcun elemento tale da potere ritenere che l'incendio abbia natura dolosa.
Infatti, alcun valore ha la circostanza per la quale altri beni in disponibilità di siano stati CP_4 oggetto di incendio.
Il procedimento penale nei confronti di e si è CP_4 Parte_1 Controparte_9 concluso con sentenza del Tribunale di Forlì del dicembre 2019, che ha assoluto gli imputati perché il fatto non sussiste. Posto che la sentenza non risulta riformata in altri gradi di giudizio, va da sé che questo giudice ben può dalla stessa trarre elementi di prova per ritenere che anche l'incendio per cui è causa non sia frutto di una truffa all'assicurazione volta ad ottenere ristoro economico.
Ma non solo.
È dimesso in atti (doc. 4 parte attrice) “Atto di liquidazione amichevole” del 13.2.2018, sottoscritto anche dal funzionario di , in cui, lungi dal ritenere non operativa la garanzia assicurativa, Controparte_7 veniva riconosciuto un indennizzo di oltre Euro 382.000,00.
Non a caso la stessa somma è indicata nella relazione di stima che parte convenuta ha depositato in data
29 aprile 2023 a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice. Nella documentazione depositata (relazione, stima del danno e relazione sulle analisi chimiche svolte), e dunque redatta dalla stessa convenuta, non si ravvisa un solo elemento per potere ritenere che si tratti di incendio doloso.
Ciò è peraltro conforme con gli accertamenti tecnici eseguiti dai Vigili del Fuoco.
Quanto esposto porta a rigettare l'eccezione. pagina 8 di 11 Tutto quanto esposto determina il positivo accertamento dell'an.
Sul quantum sarà necessario e sufficiente sottolineare ancora una volta che tutte le parti hanno aderito e condiviso le conclusioni cui è giunto il CTU, Ing. che ha descritto l'accaduto precisando che Per_3
“In data 17 novembre 2017, un vasto incendio ha distrutto parte della struttura del capannone agricolo di proprietà del sig. sito in località Seggio nel Comune di Civitella di Romagna Persona_1
(FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, accatastato come da visura catastale che si allega (doc.1 parte attrice), nonché beni mobili posti al suo interno, come mezzi agricoli, attrezzi e foraggio, tutti appartenenti al conduttore dell'immobile, sig. figlio del sig. , che dal 1996 svolge CP_4 Per_1 in tale immobile la propria attività agricola”.
Il Consulente, a dimostrazione dell'entità dell'incendio ha altresì riferito che “In sede di sopralluogo si
è proceduto analizzando la planimetria dell'intero stabile, che viene allegata alla presente relazione.
Del capannone analizzato rimangono solo resti di macerie di laterizio, ferro ed altri rifiuti che in parte dovranno essere smaltiti in maniera speciale, di seguito verrà eseguita una stima di ripristino dell'intero capannone in base ai metri quadrati dell'esistente ed in base alle operazioni di accantieramento, rifacimento ed altro sotto elencate”.
Dopo avere dunque considerato tutti i costi da sostenere per demolizione e sgombero e dopo avere proceduto alla stima dell'immobile preesistente ed ha così descritto l'indennizzo liquidabile in base alla polizza:
Il Consulente ha, di poi, chiarito che “Esaminata la documentazione prodotta, verificato lo stato dei luoghi ed assunte eventuali informazioni presso pubbliche amministrazioni;
Il CTU determina il valore dell'immobile danneggiato al momento dell'incendio pari a € 197.400,00 (euro
pagina 9 di 11 centonovantasettemilaquattrocento/00)
Determina i costi necessari per il ripristino e la messa a nuovo dello stesso, come da elenco sopra descritto pari a € 187.558,00(euro centottantasettemilacinquecentocinquantotto/00)”.
Pertanto, ribadito che in sede di udienza del 12 maggio 2025 i difensori, tutti, hanno dichiarato di nulla obiettare rispetto ai risultati peritali e di non avere contestazioni rispetto al contenuto, in piena applicazione di quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. meritano recepimento le conclusioni cui giunge la relazione.
Trattandosi di debito di valore, alla somma riconosciuta devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi dalla data dell'incendio all'attualità, per un totale di Euro 251.227,28, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, tra le spese di lite devono essere liquidate anche le spese di cc.tt.pp.
Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Non merita infine accoglimento la domanda di condanna della convenuta per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, posto che non sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande attoree;
2) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in Controparte_7 favore degli eredi di della somma di Euro 251.227,28, oltre ad interessi legali Persona_1 dalla pubblicazione al saldo per le causali di cui in narrativa;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7
e della somma di Euro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
14.103,00 a titolo di compensi, Euro 9.531,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA Parte_2
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta Controparte_7
Forlì, 12 dicembre 2025 pagina 10 di 11 Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. UC Parte_1 C.F._1
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. UC Controparte_1 C.F._2
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. UC CP_2 C.F._3
TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4
UC TONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORI in qualità di coeredi di e Persona_1 CP_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CORTRADO Parte_2 C.F._5
DRAGONI, dall'avv. ELEONORA LAFELLI e dall'avv. ROSITA AMADORI
ATTORE in qualità di coerede di e Persona_1 CP_5
[...]
CP_6
ATTORI, contumaci
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Controparte_7 P.IVA_1
RIGHI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
“In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che nel capannone agricolo sito in Civitella di Romagna (FC) Frazione Seggio via Monte di
Sotto n. 116 di proprietà di in data 17/11/2017 si è verificato un incendio;
Persona_1
2) vero che tale incendio ha coinvolto la totalità dell'immobile ed è stato estinto dai Vigili del Fuoco dopo più di un giorno;
3) vero che dopo lo spegnimento dell'incendio l'immobile risultava quasi totalmente distrutto;
4) vero che lo stato dell'immobile è tuttora quello causato dall'incendio;
5) vero che lei è intervenuto con la sua squadra per lo spegnimento dell'incendio verificatosi in data
17/11/2017 nel capannone agricolo sito Civitella di Romagna (FC) Frazione Seggio via Monte di Sotto
n. 116;
6) vero che, come da verbale che le si rammostra (doc. 19 fasc. attoreo), tale incendio era di vaste dimensioni e ha richiesto per lo spegnimento l'attività dei VVFF per oltre 30 ore;
7) vero che, una volta spento l'incendio, l'immobile risultava quasi totalmente distrutto;
8) vero che lei è stato incaricato da di valutare i danni causati dall'incendio del Controparte_8
17/11/2017 all'immobile di proprietà del signor Persona_1
9) vero che a seguito di tale valutazione in data 13/02/2018 ha redatto e sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole per la liquidazione del danno causato dall'incendio del 17/11/2017 all'immobile del signor che le si rammostra (doc. 4 fasc. attoreo) Persona_1
Si indicano a testi:
sui cap. 1,2,3,4, res,te in Meldola (FC) viale Risorgimento n. 38 Testimone_1 CP_2 res.te in Predappio (FC) via Falcone n. 25;
[...]
sui cap. 5,6,7 i Capo Partenza: Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti presso il Corpo Nazionale Testimone_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9 dei Vigili del Fuoco Comando di Forlì – Cesena;
sui cap.li 8,9 dott. ing. c/o Studio Vianello Visentin Sas, via Marconi 20, Testimone_10
Bologna. nel merito: accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione, con le relative appendici ed allegati, “ ” n. 360994082, sottoscritto con Parte_3 Controparte_7 dal sig. in data 16/01/2016, nonché accertare il diritto degli eredi del sig.
[...] CP_4 Per_1 ad ottenere l'integrale indennizzo dei danni subiti al proprio immobile sito in località Seggio nel
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pagina 2 di 11 Comune di Civitella di Romagna (FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, in conseguenza dell'incendio avvenuto in data 17 novembre 2017, con l'applicazione in particolare delle clausole 9 a), 19, 20 del contratto di assicurazione sez. incendio e quella di cui al codice VA15 indicato in polizza;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 corrispondere agli eredi del sig. in epigrafe indicati, a titolo di indennizzo in esecuzione Persona_1 della predetta polizza, l'importo complessivo di € 245.00,00, oltre le spese di CTU e CTP, o quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
- accertare la mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo di Controparte_7 che nel presente caso risultava obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs n. 28/2010, con conseguente applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre le spese di mediazione, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, dato atto delle costituzioni in prosecuzione del
Sig. nella qualità di erede di e nella qualità di erede di , Parte_2 Persona_1 CP_4
- previa, ove occorrendo, ammissione delle prove orali richieste e non ammesse (e, segnatamente, capitoli di prova per testi da n. 1 a n. 9 della memoria istruttoria di in data 17/12/2021 e Persona_1 prova contraria diretta), ferme le opposizioni istruttorie formulate,
- accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione, con le relative appendici ed allegati, “ ” n. 360994082, sottoscritto con dal sig. Parte_3 Controparte_7 in data 16/01/2016, nonché accertare il diritto dell'eredità del Sig. ad CP_4 Persona_1 ottenere l'integrale indennizzo dei danni subiti al proprio immobile sito in località Seggio nel Comune di Civitella di Romagna (FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, in conseguenza dell'incendio avvenuto in data 17 novembre 2017, con l'applicazione in particolare delle clausole 9 a), 19, 20 del contratto di assicurazione sez. incendio e quella di cui al codice VA15 indicato in polizza;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 corrispondere all'eredità del sig. a titolo di indennizzo in esecuzione della predetta Persona_1 polizza, l'importo complessivo di € 245.000,00 (comprese le spese di CTP) o quella diversa, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
pagina 3 di 11 - accertare la mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo di Controparte_7 che nel presente caso risultava obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs n. 28/2010, con conseguente applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010;
- quanto sopra, con espresso rigetto del contraddittorio in merito a domande e/o eccezioni nuove e/o diverse;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre le spese di mediazione, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Per Controparte_7
“Piaccia al Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda a qualsiasi titolo proposta nella presente causa nei confronti di siccome inammissibile ed infondata nel merito. Controparte_7
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove o tardive
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È opportuno tratteggiare, seppure sinteticamente, l'articolata vicenda processuale che occupa.
Con atto di citazione ritualmente notificato – tramite l'amministratore di sostegno dott. Persona_1
– conveniva in giudizio al fine di sentirla condannata al Parte_4 Controparte_7 pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa sottoscritta da in data CP_4
16.1.2016 (doc. 2).
A sostegno della domanda allegava che:
- Il 17.11.2017 un grave incendio distruggeva parte della struttura del capannone agricolo di proprietà dell'attore, sito in Civitella di Romagna, distruggendo al contempo dei beni agricoli di proprietà del conduttore dell'azienda figlio di;
CP_4 Per_1
- In precedenza era stata accesa una polizza assicurativa (a copertura anche dal rischio di incendio) a nome di ma avente effetti anche nei confronti del proprietario, odierno attore (doc. 2); CP_4
- Fatta immediatamente la denuncia di sinistro (doc. 3), il perito dell'assicurazione proponeva un atto di liquidazione amichevole per l'importo di Euro 380.000,00 (doc. 4);
- il predetto accordo veniva accettato da ed in data 13.2.2018, ma la convenuta CP_4 Persona_1 non dava corso al pagamento a fronte di alcune doglianze: mancato riconoscimento della legittimazione in capo ad , sussistenza di un procedimento penale che vedeva coinvolti ed , Per_1 CP_4 Per_1 unitamente ad un perito assicurativo, per fatti dolosi volti ad ottenere inediti indennizzi (procedimento chiusosi con assoluzione con “formula piena”), difetto di prova circa l'accidentalità del fatto causativo dell'incendio; pagina 4 di 11 - nonostante le argomentazioni contenute nella perizia di parte redatta dall'Ing. la Persona_2 convenuta rifiutava di adempiere.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda sulla base delle seguenti Controparte_7 eccezioni:
- Difetto di legittimazione attiva di l'unico legittimato ad esperire le azioni derivanti dal Persona_1 contratto di assicurazione era solo CP_4
- Difetto di prova circa l'accidentalità del fatto: posto che poteva essere indennizzato solo l'incendio non doloso, secondo la convenuta non era soddisfatto quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni di polizza, a fronte della sussistenza di gravi elementi indizianti circa una responsabilità dolosa in capo ad e a , soprattutto a fronte del fatto che, essendo intestatario di molteplici polizze Per_1 CP_4 CP_4 assicurative con l'istituto convenuto, emergeva il dato che buona parte dei beni assicurati fossero stati oggetto di sinistri e, in particolare, di episodi incendiari.
All'esito della prima udienza di comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e la prosecuzione era rinviata al 23.6.2022.
Con comparsa di costituzione dell'8 giugno 2022 si costituivano, ex art. 302 c.p.c., Parte_1
I predetti, costituitisi nella CP_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 qualità di coeredi del signor rappresentavano che: Persona_1
- il 13.1.2022 decedeva Persona_1
- gli eredi legittimi del de cuius al momento della morte erano tutti i figli ( , Pt_1 CP_4
, e ); CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 Pt_2
- tuttavia, richiedeva la pubblicazione di un testamento olografo, dal quale egli risultava Pt_2 unico erede;
- Il testamento veniva impugnato in autonomo giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Forlì;
- Previa richiesta di integrazione del contraddittorio con e gli Pt_2 CP_5 CP_6 eredi dell'attore si riportavano alla citazione insistendo nelle domande ivi contenute.
Alla successiva udienza del 23.6.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con gli ulteriori eredi e la causa veniva rinviata.
In data 11.10.2022 si costituiva in giudizio quale erede di producendo il Parte_2 Persona_1 testamento olografo (doc. 1), e associandosi alla richiesta degli altri eredi di riconoscimento dell'indennizzo.
Con altra comparsa, ex art. 302 c.p.c., in data 31.10.2022 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e si costituivano in giudizio quali eredi di deceduto in
[...] Controparte_3 CP_4 circostanze misteriose e violente il 21.6.2022 (per la morte risultava indagato per omicidio volontario pagina 5 di 11 . Parte_2
Nelle more veniva inoltre reperito altro testamento olografo di che indicava quale unico Persona_1 erede il figlio Controparte_3
I fratelli dunque, si costituivano in giudizio anche quali eredi del defunto fratello ed Per_1 CP_4 insistevano nella domanda già proposta nei confronti di fin dall'atto di citazione. Controparte_7
Alla successiva udienza il giudice disponeva la notifica della “nuova” comparsa agli eredi contumaci,
e CP_5 CP_6
Le difese di insistevano sia sulla sua qualità di erede sia nella domanda risarcitoria. Parte_2
La compagnia assicurativa, invero, ribadiva le difese già svolte.
Giusta ordinanza in data 6.3.2023 il Giudice rigettava le istanze di prove orali, disponeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta, affinché questa depositasse la relazione del perito incaricato dall'assicurazione di effettuare la valutazione sull'immobile per cui è causa. Veniva inoltre ammessa la consulenza tecnica che procedesse al calcolo dell'indennizzo dovuto.
Nelle more mutava il Giudice Istruttore.
Previa revoca del CTU inizialmente nominato, veniva nominato nuovo CTU in persona dell'Ing.
Per_3
Il 18.10.2023 veniva conferito l'incarico al CTU, che richiedeva svariate proroghe e non depositava l'elaborato peritale.
Il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente in data 16.12.2024; la trattazione veniva rinviata alla successiva data del 19.3.25. Solo in data 18 marzio 2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza fissata per giorno successivo i difensori chiedevano un breve rinvio per visionare l'elaborato peritale e il giudice così statuiva “Dato atto dell'impossibilità per il Giudice e le difese di visionare l'elaborato peritale – peraltro depositato con estremo ritardo e senza concessione di proroga, Rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 12 maggio 2025, ore 10.15, convocando anche il CTU e con possibilità di partecipare per i cc.tt.pp.”.
Alla successiva udienza i legali delle parti così si esprimevano “Tutti i difensori dichiarano di nulla obiettare rispetto agli esiti della CTU e di non avere contestazioni rispetto al suo contenuto”.
Nonostante l'acquiescenza delle parti rispetto agli esiti peritali e i tentativi di addivenire ad una soluzione conciliativa, i difensori non si accordavano in tal senso e in sede di udienza del 22.9.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Tanto premesso è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Il perimetro del presente giudizio è quello – e solo quello – tratteggiato nell'atto di citazione depositato pagina 6 di 11 da dunque l'accertamento dell'an circa la sussistenza del diritto ad ottenere l'indennizzo Persona_1
a fronte dell'incendio che ha colpito il bene di proprietà di e l'individuazione, Persona_1 conseguente, del quantum.
Questo oggetto non è, né poteva essere, mutato in corso di causa, allorquando la morte di , Per_1 prima, e di , poi, hanno determinato le restanti parti a riassumere il giudizio ex art. 302 c.p.c. CP_4
In sostanza, deve accertarsi se sussista il diritto di percepire l'indennizzo in capo agli eredi di e a Per_1 quanto questo ammonti.
Viceversa non è oggetto del presente giudizio, nonostante le difese di tutte le parti vi facciano riferimento e argomentino sul punto, chi debba essere considerato erede di . Persona_1
Mentre infatti i fratelli Parte_1 CP_4 Controparte_1 CP_2 CP_3 allegano di essere gli eredi legittimi del defunto padre, ritiene di essere erede
[...] Parte_2 testamentario del predetto.
Giova qui dare atto che la questione ereditaria è oggetto di altri diversi giudizi e che solo in quell'ambito potrà accertarsi chi rivesta la qualifica di erede;
viceversa la presente pronuncia non può che arrestarsi all'accertamento della sussistenza del diritto contrattuale ad ottenere l'indennizzo e all'individuazione del quantum. Ciò che sarà accertato come dovuto da parte della compagnia assicurativa convenuta non potrà che essere riconosciuto in favore degli eredi dell'originario attore, le cui identità e quote saranno necessariamente oggetto degli altri (già instaurati) giudizi.
Fatta questa premessa, si osserva quanto segue.
La polizza assicurativa azionata da è la n. 360884C82 ed è una assicurazione di azienda Persona_1 agricola (doc. 2).
Il contraente assicurato risulta essere conduttore dell'azienda agricola e figlio del CP_4 proprietario Persona_1
La compagnia convenuta contesta la legittimazione di ad agire, ritenendo che “… La Persona_1 titolarità dei diritti nascenti dal contratto è tuttavia materia rimessa alla regolamentazione negoziale
e, nel caso di specie, essa è stata disciplinata ponendo in capo al solo contraente, nel caso di specie
, l'esercizio di tutte le “azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza”, fermo CP_4 restando che percettore dell'indennizzo sarà il titolare dell'interesse protetto;
o il contraente, con il consenso dell'interessato”.
Sul punto è necessario e sufficiente sottolineare che l'indennizzo per un assicurato non contraente in caso di incendio dipende dalla polizza: se la polizza è per conto altrui (come nel caso che occupa, di polizza incendio su immobile in locazione), l'assicurato ha diritto all'indennizzo nei limiti del danno subito ex art. 1891 c.c., ma il contraente non può agire senza consenso dell'assicurato. pagina 7 di 11 Infatti, poiché l'azione spetta a chi ha l'interesse protetto, non può non ritenersi che esso spetti anzitutto al proprietario, anche se non è il contraente della polizza.
Ciò ha spinto la giurisprudenza di legittimità a ritenere nulle le clausole del contratto assicurativo che escludono il proprietario non contraente dal diritto all'indennizzo (tra molte, Cass. Civ. sez. III, n.
16212/2025, in cui la Suprema Corte ha altresì chiarito l'infondatezza dell'eccezione della compagnia assicurativa relativamente alla clausola di esclusione ex art. 1891 c.c., ritenendo che l'elenco dell'art. 1932 c.c. non è esaustivo di tutte le ipotesi di nullità ed inoltre negare all'assicurato il diritto di agire in giudizio equivale a negargli il diritto stesso all'indennizzo, poiché un diritto non esercitabile è un diritto inesistente).
Dunque, e per esso i suoi eredi, è legittimato ad ottenere l'indennizzo. Persona_1
La compagnia convenuta ipotizza altresì che l'incendio possa avere avuto natura dolosa, con conseguente esclusione dell'indennizzo a mente di quanto previsto dall'art. 14 del contratto.
Va sottolineato che l'eccezione della convenuta si profila assolutamente generica ed è essa stessa prospettata in maniera dubitativa (“non si può escludere che l'incendio sia doloso”).
Ebbene, dall'esame dei documenti processuali non vi è alcun elemento tale da potere ritenere che l'incendio abbia natura dolosa.
Infatti, alcun valore ha la circostanza per la quale altri beni in disponibilità di siano stati CP_4 oggetto di incendio.
Il procedimento penale nei confronti di e si è CP_4 Parte_1 Controparte_9 concluso con sentenza del Tribunale di Forlì del dicembre 2019, che ha assoluto gli imputati perché il fatto non sussiste. Posto che la sentenza non risulta riformata in altri gradi di giudizio, va da sé che questo giudice ben può dalla stessa trarre elementi di prova per ritenere che anche l'incendio per cui è causa non sia frutto di una truffa all'assicurazione volta ad ottenere ristoro economico.
Ma non solo.
È dimesso in atti (doc. 4 parte attrice) “Atto di liquidazione amichevole” del 13.2.2018, sottoscritto anche dal funzionario di , in cui, lungi dal ritenere non operativa la garanzia assicurativa, Controparte_7 veniva riconosciuto un indennizzo di oltre Euro 382.000,00.
Non a caso la stessa somma è indicata nella relazione di stima che parte convenuta ha depositato in data
29 aprile 2023 a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice. Nella documentazione depositata (relazione, stima del danno e relazione sulle analisi chimiche svolte), e dunque redatta dalla stessa convenuta, non si ravvisa un solo elemento per potere ritenere che si tratti di incendio doloso.
Ciò è peraltro conforme con gli accertamenti tecnici eseguiti dai Vigili del Fuoco.
Quanto esposto porta a rigettare l'eccezione. pagina 8 di 11 Tutto quanto esposto determina il positivo accertamento dell'an.
Sul quantum sarà necessario e sufficiente sottolineare ancora una volta che tutte le parti hanno aderito e condiviso le conclusioni cui è giunto il CTU, Ing. che ha descritto l'accaduto precisando che Per_3
“In data 17 novembre 2017, un vasto incendio ha distrutto parte della struttura del capannone agricolo di proprietà del sig. sito in località Seggio nel Comune di Civitella di Romagna Persona_1
(FC), podere “Monte di Sotto” n. 116, accatastato come da visura catastale che si allega (doc.1 parte attrice), nonché beni mobili posti al suo interno, come mezzi agricoli, attrezzi e foraggio, tutti appartenenti al conduttore dell'immobile, sig. figlio del sig. , che dal 1996 svolge CP_4 Per_1 in tale immobile la propria attività agricola”.
Il Consulente, a dimostrazione dell'entità dell'incendio ha altresì riferito che “In sede di sopralluogo si
è proceduto analizzando la planimetria dell'intero stabile, che viene allegata alla presente relazione.
Del capannone analizzato rimangono solo resti di macerie di laterizio, ferro ed altri rifiuti che in parte dovranno essere smaltiti in maniera speciale, di seguito verrà eseguita una stima di ripristino dell'intero capannone in base ai metri quadrati dell'esistente ed in base alle operazioni di accantieramento, rifacimento ed altro sotto elencate”.
Dopo avere dunque considerato tutti i costi da sostenere per demolizione e sgombero e dopo avere proceduto alla stima dell'immobile preesistente ed ha così descritto l'indennizzo liquidabile in base alla polizza:
Il Consulente ha, di poi, chiarito che “Esaminata la documentazione prodotta, verificato lo stato dei luoghi ed assunte eventuali informazioni presso pubbliche amministrazioni;
Il CTU determina il valore dell'immobile danneggiato al momento dell'incendio pari a € 197.400,00 (euro
pagina 9 di 11 centonovantasettemilaquattrocento/00)
Determina i costi necessari per il ripristino e la messa a nuovo dello stesso, come da elenco sopra descritto pari a € 187.558,00(euro centottantasettemilacinquecentocinquantotto/00)”.
Pertanto, ribadito che in sede di udienza del 12 maggio 2025 i difensori, tutti, hanno dichiarato di nulla obiettare rispetto ai risultati peritali e di non avere contestazioni rispetto al contenuto, in piena applicazione di quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. meritano recepimento le conclusioni cui giunge la relazione.
Trattandosi di debito di valore, alla somma riconosciuta devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi dalla data dell'incendio all'attualità, per un totale di Euro 251.227,28, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, tra le spese di lite devono essere liquidate anche le spese di cc.tt.pp.
Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Non merita infine accoglimento la domanda di condanna della convenuta per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, posto che non sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande attoree;
2) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in Controparte_7 favore degli eredi di della somma di Euro 251.227,28, oltre ad interessi legali Persona_1 dalla pubblicazione al saldo per le causali di cui in narrativa;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7
e della somma di Euro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
14.103,00 a titolo di compensi, Euro 9.531,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA Parte_2
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta Controparte_7
Forlì, 12 dicembre 2025 pagina 10 di 11 Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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