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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 763/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11190RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Resistente/Appellato: espone i fatti e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata in data 15 marzo 2013, la società Ricorrente_1 S.p.A. chiedeva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per l'anno 2012, per l'importo di euro 294.471,69, oltre agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995.
A seguito di sollecito inoltrato dalla società in data 16 gennaio 2017, l'Ufficio, con provvedimento del 1° febbraio 2017, esprimeva parere favorevole al rimborso dell'intero importo capitale richiesto, senza tuttavia formulare alcuna espressa menzione, né statuizione, in ordine alla corresponsione degli interessi.
Il rimborso del capitale veniva, quindi, eseguito mediante ordinativo di pagamento del 5 ottobre 2020, con accredito in favore della società in data 14 ottobre 2020.
Successivamente, con istanza del 19 novembre 2020, Ricorrente_1 S.p.A. sollecitava l'Amministrazione alla liquidazione degli interessi maturati sul capitale rimborsato dalla data dell'originaria istanza al saldo.
L'Ufficio, con provvedimento del 31 marzo 2021, negava il rimborso degli interessi, ritenendo che il provvedimento del 1° febbraio 2017 dovesse qualificarsi come rigetto parziale dell'originaria istanza, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso innanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato e sostenendo che il provvedimento del 2017 non potesse essere qualificato come rigetto – neppure implicito – della pretesa agli interessi.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto agli interessi, sul presupposto che tale diritto sarebbe sorto con la presentazione dell'istanza di rimborso del 15 marzo 2013 e non sarebbe stato validamente interrotto.
Con sentenza n. 110/2025, la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che il provvedimento del 1° febbraio 2017 integrasse un rigetto implicito degli interessi, non tempestivamente impugnato.
Avverso tale sentenza, propone appello Ricorrente_1 S.p.A., censurando la qualificazione del provvedimento del 2017 come rigetto implicito e ribadendo la spettanza degli interessi. L'Ufficio appellato si costituiva chiedendo la conferma della decisione impugnata e riproponeva espressamente l'eccezione di prescrizione, già formulata in primo grado, deducendo la maturazione del termine quinquennale ex art. 2948,
n. 4, c.c. con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'interpretazione del provvedimento del 1° febbraio 2017 rispetto all'originaria istanza di rimborso di capitale con interessi.
L'appello è fondato, nella parte in cui censura la motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla qualificazione del provvedimento del 1° febbraio 2017 come rigetto implicito della pretesa agli interessi.
Giova premettere che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione relativa agli interessi su somme da rimborsare in ambito tributario è legata all'obbligazione principale solo dal punto di vista genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le vicende dell'una non si riflettono automaticamente sull'altra (Cass., sez. V, n. 13080/2011; Cass., sez. V, ord. n. 17020/2014; Cass., sez. V, n. 5338/2020).
Tale autonomia causale comporta che: a) il riconoscimento o il pagamento del capitale non implica, di per sé, riconoscimento del debito per interessi;
b) ma, specularmente, neppure consente di ritenere che il silenzio dell'Amministrazione sugli interessi equivalga automaticamente a un loro rigetto.
In effetti, il giudice di primo grado, facendo applicazione alla specie di causa del principio di diritto pronunciato da Cass. n. 12336/2005, ha attribuito al provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto il rimborso limitatamente al capitale, la natura di provvedimento di rimborso parziale, in tal modo contraddicendo la più recente e consolidata giurisprudenza della S.C., che (superando il più antico indirizzo espresso da Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 10097 del 13/05/2005), ha ritenuto che: "In tema di IVA, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell'imposta versata limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13080 del 15/06/2011); ed ancora:
"Anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l'imposta. Pertanto, il debito (nella specie, del contribuente) relativo agli interessi già maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948 cod. civ., n. 4 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5954 del
14/03/2007; IDEM Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007).
Ebbene, la riconosciuta autonomia causale delle distinte obbligazioni relative al capitale ed agli interessi impedisce di attribuire al provvedimento di riconoscimento del diritto al rimborso la valenza di disconoscimento implicito del diritto agli interessi, appunto perché non si può ritenere che esso evidenzi la volontà dell'Amministrazione di disconoscere anche e contestualmente l'autonoma e causalmente indipendente obbligazione concernente gli interessi generatisi per il ritardato adempimento dell'obbligazione di rimborso del capitale.
Senza contare il principio, in modo perspicuo espresso sempre dalla S.C., secondo cui “In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale della istanza non implica necessariamente il rigetto per la parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), il cui contenuto deve essere interpretato con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in mancanza di specifica doglianza attinente la incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata” (Cass. N. 12382 del 06/07/2004).
Nel caso di specie, il provvedimento del 1° febbraio 2017 si limita a esprimere parere favorevole al rimborso dell'intero importo capitale richiesto, senza contenere alcuna valutazione – neppure negativa – in ordine alla distinta obbligazione per interessi. Proprio in ragione dell'autonomia di tale obbligazione, non può ritenersi che la mancata menzione degli interessi integri un rigetto implicito della relativa pretesa, difettando un atto, anche solo tacito, riconducibile a una volontà decisoria dell'Amministrazione su tale specifico credito.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha ritenuto che il provvedimento del 2017 avesse natura di rigetto implicito degli interessi e che, per tale ragione, la domanda della società fosse inammissibile per tardività dell'impugnazione.
2. Sull'eccepita prescrizione del diritto agli interessi.
Si deve ora esaminare l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall'Ufficio e riproposta in grado di appello. L'eccezione risulta ammissibile, in quanto: a) è stata espressamente formulata in primo grado, sia pure in via subordinata;
b) ed è stata specificamente riproposta dall'Ufficio in questa sede, con indicazione del preteso dies a quo, della durata del termine e dell'asserita assenza di atti interruttivi idonei.
Nel merito, tuttavia, l'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. accise), gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti a decorrere dalla presentazione della richiesta di rimborso. Ciò, tuttavia, riguarda la decorrenza degli interessi da riconoscere al contribuente e, quindi, il calcolo del relativo ammontare. Il diritto agli interessi sorge, dunque, ex lege con la presentazione dell'istanza, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento amministrativo di riconoscimento o di diniego. Invece, l'adozione di un provvedimento relativo al rimborso o il rimborso medesimo assumono rilievo decisivo al fine d'individuare la decorrenza del termine di prescrizione (effettivo "dies a quo") del credito relativo agli interessi sulle somme restituite
In applicazione dei principi richiamati, l'obbligazione per interessi, una volta sorta, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria.
Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, si deve osservare che esso non può che decorrere da quando il relativo diritto possa farsi valere (art. 2935 c.c.), vale a dire, nel caso in esame, da a quando
è diventato liquido ed esigibile il credito per interessi relativo al capitale oggetto del rimborso.
Si deve, invero, ribadire l'orientamento della SC, secondo cui il credito inerente agli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di rimborso per versamento dell'imposta non dovuta, non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del diritto al rimborso del capitale cui esso accede, vale a dire fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla "condictio indebiti" o, come nella specie, fino alla definizione, operata dall'ufficio ed accettata dalla parte, della somma capitale dovuta in restituzione (Cass. n.
16123/2004), non essendo certo sino a tale momento se ed in quale misura gli interessi siano dovuti (Cass.
n. 10023/2009; .25712/2009 e 28060/2009, in motivazione;
Ne consegue che solo a partire da tale momento, coincidente con il giorno da cui il diritto può essere fatto valere, e non già dal giorno in cui gli interessi cominciano a maturare, inizia a decorrere, il termine di prescrizione quinquennale del suddetto credito per interessi.
Nel caso di specie, sia rispetto al “parere” del 2017, sia rispetto alla liquidazione del capitale rimborsato del
2020, l'istanza del 19 novembre 2020 è, comunque, tempestiva e idonea ad interrompere la descritta prescrizione dell'autonomo credito per interessi.
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso avverso il diniego del 31 marzo 2021, il diritto della società agli interessi non risultava prescritto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, dovendosi riformare il rigetto della domanda della società e condannare l'Ufficio alla corresponsione degli interessi di legge sul capitale rimborsato a decorrere dal 15 marzo 2013
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'Agenzia a corrispondere alla società gli interessi di legge sul capitale rimborsato, a decorrere dal 15 marzo 2013, oltre al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per il I grado ed in euro 1.800,00 per il presente, oltre i rispettivi accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 763/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11190RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Resistente/Appellato: espone i fatti e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata in data 15 marzo 2013, la società Ricorrente_1 S.p.A. chiedeva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per l'anno 2012, per l'importo di euro 294.471,69, oltre agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995.
A seguito di sollecito inoltrato dalla società in data 16 gennaio 2017, l'Ufficio, con provvedimento del 1° febbraio 2017, esprimeva parere favorevole al rimborso dell'intero importo capitale richiesto, senza tuttavia formulare alcuna espressa menzione, né statuizione, in ordine alla corresponsione degli interessi.
Il rimborso del capitale veniva, quindi, eseguito mediante ordinativo di pagamento del 5 ottobre 2020, con accredito in favore della società in data 14 ottobre 2020.
Successivamente, con istanza del 19 novembre 2020, Ricorrente_1 S.p.A. sollecitava l'Amministrazione alla liquidazione degli interessi maturati sul capitale rimborsato dalla data dell'originaria istanza al saldo.
L'Ufficio, con provvedimento del 31 marzo 2021, negava il rimborso degli interessi, ritenendo che il provvedimento del 1° febbraio 2017 dovesse qualificarsi come rigetto parziale dell'originaria istanza, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso innanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato e sostenendo che il provvedimento del 2017 non potesse essere qualificato come rigetto – neppure implicito – della pretesa agli interessi.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto agli interessi, sul presupposto che tale diritto sarebbe sorto con la presentazione dell'istanza di rimborso del 15 marzo 2013 e non sarebbe stato validamente interrotto.
Con sentenza n. 110/2025, la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che il provvedimento del 1° febbraio 2017 integrasse un rigetto implicito degli interessi, non tempestivamente impugnato.
Avverso tale sentenza, propone appello Ricorrente_1 S.p.A., censurando la qualificazione del provvedimento del 2017 come rigetto implicito e ribadendo la spettanza degli interessi. L'Ufficio appellato si costituiva chiedendo la conferma della decisione impugnata e riproponeva espressamente l'eccezione di prescrizione, già formulata in primo grado, deducendo la maturazione del termine quinquennale ex art. 2948,
n. 4, c.c. con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'interpretazione del provvedimento del 1° febbraio 2017 rispetto all'originaria istanza di rimborso di capitale con interessi.
L'appello è fondato, nella parte in cui censura la motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla qualificazione del provvedimento del 1° febbraio 2017 come rigetto implicito della pretesa agli interessi.
Giova premettere che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione relativa agli interessi su somme da rimborsare in ambito tributario è legata all'obbligazione principale solo dal punto di vista genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le vicende dell'una non si riflettono automaticamente sull'altra (Cass., sez. V, n. 13080/2011; Cass., sez. V, ord. n. 17020/2014; Cass., sez. V, n. 5338/2020).
Tale autonomia causale comporta che: a) il riconoscimento o il pagamento del capitale non implica, di per sé, riconoscimento del debito per interessi;
b) ma, specularmente, neppure consente di ritenere che il silenzio dell'Amministrazione sugli interessi equivalga automaticamente a un loro rigetto.
In effetti, il giudice di primo grado, facendo applicazione alla specie di causa del principio di diritto pronunciato da Cass. n. 12336/2005, ha attribuito al provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto il rimborso limitatamente al capitale, la natura di provvedimento di rimborso parziale, in tal modo contraddicendo la più recente e consolidata giurisprudenza della S.C., che (superando il più antico indirizzo espresso da Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 10097 del 13/05/2005), ha ritenuto che: "In tema di IVA, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell'imposta versata limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13080 del 15/06/2011); ed ancora:
"Anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l'imposta. Pertanto, il debito (nella specie, del contribuente) relativo agli interessi già maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948 cod. civ., n. 4 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5954 del
14/03/2007; IDEM Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007).
Ebbene, la riconosciuta autonomia causale delle distinte obbligazioni relative al capitale ed agli interessi impedisce di attribuire al provvedimento di riconoscimento del diritto al rimborso la valenza di disconoscimento implicito del diritto agli interessi, appunto perché non si può ritenere che esso evidenzi la volontà dell'Amministrazione di disconoscere anche e contestualmente l'autonoma e causalmente indipendente obbligazione concernente gli interessi generatisi per il ritardato adempimento dell'obbligazione di rimborso del capitale.
Senza contare il principio, in modo perspicuo espresso sempre dalla S.C., secondo cui “In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale della istanza non implica necessariamente il rigetto per la parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), il cui contenuto deve essere interpretato con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in mancanza di specifica doglianza attinente la incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata” (Cass. N. 12382 del 06/07/2004).
Nel caso di specie, il provvedimento del 1° febbraio 2017 si limita a esprimere parere favorevole al rimborso dell'intero importo capitale richiesto, senza contenere alcuna valutazione – neppure negativa – in ordine alla distinta obbligazione per interessi. Proprio in ragione dell'autonomia di tale obbligazione, non può ritenersi che la mancata menzione degli interessi integri un rigetto implicito della relativa pretesa, difettando un atto, anche solo tacito, riconducibile a una volontà decisoria dell'Amministrazione su tale specifico credito.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha ritenuto che il provvedimento del 2017 avesse natura di rigetto implicito degli interessi e che, per tale ragione, la domanda della società fosse inammissibile per tardività dell'impugnazione.
2. Sull'eccepita prescrizione del diritto agli interessi.
Si deve ora esaminare l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall'Ufficio e riproposta in grado di appello. L'eccezione risulta ammissibile, in quanto: a) è stata espressamente formulata in primo grado, sia pure in via subordinata;
b) ed è stata specificamente riproposta dall'Ufficio in questa sede, con indicazione del preteso dies a quo, della durata del termine e dell'asserita assenza di atti interruttivi idonei.
Nel merito, tuttavia, l'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. accise), gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti a decorrere dalla presentazione della richiesta di rimborso. Ciò, tuttavia, riguarda la decorrenza degli interessi da riconoscere al contribuente e, quindi, il calcolo del relativo ammontare. Il diritto agli interessi sorge, dunque, ex lege con la presentazione dell'istanza, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento amministrativo di riconoscimento o di diniego. Invece, l'adozione di un provvedimento relativo al rimborso o il rimborso medesimo assumono rilievo decisivo al fine d'individuare la decorrenza del termine di prescrizione (effettivo "dies a quo") del credito relativo agli interessi sulle somme restituite
In applicazione dei principi richiamati, l'obbligazione per interessi, una volta sorta, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria.
Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, si deve osservare che esso non può che decorrere da quando il relativo diritto possa farsi valere (art. 2935 c.c.), vale a dire, nel caso in esame, da a quando
è diventato liquido ed esigibile il credito per interessi relativo al capitale oggetto del rimborso.
Si deve, invero, ribadire l'orientamento della SC, secondo cui il credito inerente agli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di rimborso per versamento dell'imposta non dovuta, non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del diritto al rimborso del capitale cui esso accede, vale a dire fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla "condictio indebiti" o, come nella specie, fino alla definizione, operata dall'ufficio ed accettata dalla parte, della somma capitale dovuta in restituzione (Cass. n.
16123/2004), non essendo certo sino a tale momento se ed in quale misura gli interessi siano dovuti (Cass.
n. 10023/2009; .25712/2009 e 28060/2009, in motivazione;
Ne consegue che solo a partire da tale momento, coincidente con il giorno da cui il diritto può essere fatto valere, e non già dal giorno in cui gli interessi cominciano a maturare, inizia a decorrere, il termine di prescrizione quinquennale del suddetto credito per interessi.
Nel caso di specie, sia rispetto al “parere” del 2017, sia rispetto alla liquidazione del capitale rimborsato del
2020, l'istanza del 19 novembre 2020 è, comunque, tempestiva e idonea ad interrompere la descritta prescrizione dell'autonomo credito per interessi.
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso avverso il diniego del 31 marzo 2021, il diritto della società agli interessi non risultava prescritto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, dovendosi riformare il rigetto della domanda della società e condannare l'Ufficio alla corresponsione degli interessi di legge sul capitale rimborsato a decorrere dal 15 marzo 2013
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'Agenzia a corrispondere alla società gli interessi di legge sul capitale rimborsato, a decorrere dal 15 marzo 2013, oltre al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per il I grado ed in euro 1.800,00 per il presente, oltre i rispettivi accessori di legge.