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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25301 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DI PO LE n. a Rende il 6/7/1964 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. GI IT,anche in sostituzione dell'Avv. Angelo Pugliese, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello interposto nell'interesse di Di PU LE avverso il provvedimento del Gip che, in data 5/9/2023, aveva rigettato l'istanza di retrodatazione della custodia in carcere e di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25301 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 16/05/2024 conseguente declaratoria di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., ascrittogli in rubrica. Il collegio cautelare perveniva alla declaratoria d'inammissibilità ritenendo che l'appello, al pari dell'istanza disattesa dal Gip, costituisse mera riproposízione del tema già negativamente delibato in sede di riesame dell'ordinanza genetica e coperto da giudicato cautelare. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Angelo Pugliese e GI IT, che con unico atto, hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 310 e 297, comma 3, cod.proc.pen. I difensori lamentano che il collegio cautelare ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo che l'impugnazione costituisse mera riproposizione di profili già decisi in sede di riesame senza, tuttavia, considerare che la difesa nell'istanza di retrodatazione formulata al Gip aveva evidenziato che la richiesta di misura cautelare sfociata nella seconda ordinanza risale al 24/1/2022, ovvero ben otto mesi prima rispetto all'emissione del prima ordinanza, circostanza che depone per la completezza del compendio investigativo al momento della richiesta di misura per la fattispecie di tentata estorsione e per la piena conoscenza dei fatti contestati nel proc. c.d. Reset. Secondo il ricorrente tale dato è estraneo al provvedimento reiettivo reso in sede di riesame e non è stato valutato dall'ordinanza impugnata. Aggiunge che la successione temporale dei provvedimenti restrittivi attesta la conoscenza in capo al P.m. degli atti della seconda ordinanza al momento della richiesta della prima e la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Il Tribunale cautelare è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di retrodatazione evidenziando la preclusione discendente dall'avvenuta valutazione della stessa in sede di riesame, con esclusione di profili di connessione qualificata e di concreta desumibilità dagli atti all'epoca dell'emissione della prima ordinanza degli elementi posti a base del secondo titolo cautelare. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006,dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01). 2 La Consigliera estensore La Presidente Nella specie i difensori deducono quale elemento di novità suscettibile di scardinare la ritenuta preclusione la successione cronologica delle ordinanze, elemento strutturalmente implicato dalla valutazione circa la desumibilità dagli atti effettuata in sede di riesame e, quindi, inidoneo ad inficiare l'apprezzamento operato dall'ordinanza impugnata. Infatti, poiché nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive, valutazione che logicamente presuppone la considerazione della scansione temporale dei provvedimenti. 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338 - 01) e ha, inoltre, rimarcato che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291 - 01), principi con i quali il ricorrente non si confronta in termini puntuali, attestando la propria confutazione su assunti del tutto assertivi. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. GI IT,anche in sostituzione dell'Avv. Angelo Pugliese, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello interposto nell'interesse di Di PU LE avverso il provvedimento del Gip che, in data 5/9/2023, aveva rigettato l'istanza di retrodatazione della custodia in carcere e di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25301 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 16/05/2024 conseguente declaratoria di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., ascrittogli in rubrica. Il collegio cautelare perveniva alla declaratoria d'inammissibilità ritenendo che l'appello, al pari dell'istanza disattesa dal Gip, costituisse mera riproposízione del tema già negativamente delibato in sede di riesame dell'ordinanza genetica e coperto da giudicato cautelare. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Angelo Pugliese e GI IT, che con unico atto, hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 310 e 297, comma 3, cod.proc.pen. I difensori lamentano che il collegio cautelare ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo che l'impugnazione costituisse mera riproposizione di profili già decisi in sede di riesame senza, tuttavia, considerare che la difesa nell'istanza di retrodatazione formulata al Gip aveva evidenziato che la richiesta di misura cautelare sfociata nella seconda ordinanza risale al 24/1/2022, ovvero ben otto mesi prima rispetto all'emissione del prima ordinanza, circostanza che depone per la completezza del compendio investigativo al momento della richiesta di misura per la fattispecie di tentata estorsione e per la piena conoscenza dei fatti contestati nel proc. c.d. Reset. Secondo il ricorrente tale dato è estraneo al provvedimento reiettivo reso in sede di riesame e non è stato valutato dall'ordinanza impugnata. Aggiunge che la successione temporale dei provvedimenti restrittivi attesta la conoscenza in capo al P.m. degli atti della seconda ordinanza al momento della richiesta della prima e la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Il Tribunale cautelare è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di retrodatazione evidenziando la preclusione discendente dall'avvenuta valutazione della stessa in sede di riesame, con esclusione di profili di connessione qualificata e di concreta desumibilità dagli atti all'epoca dell'emissione della prima ordinanza degli elementi posti a base del secondo titolo cautelare. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006,dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01). 2 La Consigliera estensore La Presidente Nella specie i difensori deducono quale elemento di novità suscettibile di scardinare la ritenuta preclusione la successione cronologica delle ordinanze, elemento strutturalmente implicato dalla valutazione circa la desumibilità dagli atti effettuata in sede di riesame e, quindi, inidoneo ad inficiare l'apprezzamento operato dall'ordinanza impugnata. Infatti, poiché nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive, valutazione che logicamente presuppone la considerazione della scansione temporale dei provvedimenti. 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338 - 01) e ha, inoltre, rimarcato che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291 - 01), principi con i quali il ricorrente non si confronta in termini puntuali, attestando la propria confutazione su assunti del tutto assertivi. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024