CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 10103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10103 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Ma- nuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10103 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ER MO avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Trento, la quale aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R., contestati ai capi B21) e B24). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono la nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze formulate con l'istanza di riesame, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo B (secondo motivo), e ai capi B21 e B24 (rispettivamente, terzo e quarto motivo). 3. Con dichiarazione inviata in data 5 febbraio 2024, ER MO ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella.dell'obbligo alla presentazione alla stazione dei c.c. di Trento con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Trento del 20 gennaio 2024. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Ma- nuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10103 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ER MO avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Trento, la quale aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R., contestati ai capi B21) e B24). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono la nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze formulate con l'istanza di riesame, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo B (secondo motivo), e ai capi B21 e B24 (rispettivamente, terzo e quarto motivo). 3. Con dichiarazione inviata in data 5 febbraio 2024, ER MO ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella.dell'obbligo alla presentazione alla stazione dei c.c. di Trento con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Trento del 20 gennaio 2024. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2024.