Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03927/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14644 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Galdi, elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, via Millelire n. 47, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Taurasi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto p. t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
dei seguenti atti: 1) il provvedimento di Roma Capitale - determinazione dirigenziale, repertorio n. -OMISSIS- datato 04.08.2022, notificato il 09.08.2022, avente a oggetto “ Revoca del Titolo abilitativo (S.C.I.A. -OMISSIS-) all’esercizio pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ”; 2) la presupposta nota -OMISSIS- del 06.07.2022 della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente, in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026, il dott. AZ RT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società, esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel locale con insegna “ Bar Onda ”, ubicato in Roma, via Tiburtina n. 352 (in forza di S.C.I.A. -OMISSIS- del 22.11.2019), in data 09.08.2022, riceveva notifica della determina dirigenziale di Roma Capitale, r-OMISSIS- datata 04.08.2022, avente a oggetto “ Revoca del Titolo abilitativo (S.C.I.A. -OMISSIS-) all’esercizio pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ”. Il Comune, in tal modo, ordinava l’immediata cessazione dell’attività di bar, con conseguente obbligo di chiusura del locale, a decorrere dalla data della notifica.
A seguito di accesso agli atti amministrativi, il Municipio IV di Roma Capitale trasmetteva alla ricorrente società copia della nota della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS- del 06.07.2022, recante la proposta di revoca della licenza, per motivi di sicurezza, sul presupposto dell’asserita violazione della normativa epidemiologica da Covid-19, nonché del reiterarsi di episodi di rissa e per la frequentazione del bar da parte di soggetti prevenuti.
La ricorrente ditta società insorge, con il ricorso notificato il 31.10.2022 e depositato il 30.11.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione; 2) violazione artt. 3, 41 e 97 Costituzione; violazione di legge o falsa applicazione art. 100 R.D. n. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.); eccesso di potere per insufficienza di motivazione e di istruttoria, carenza di presupposti; 3) eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza; violazione art. 5 D.L. n. 14/2017; violazione del principio di proporzionalità; violazione art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.); 4) domanda di risarcimento del danno.
Si costituisce Roma Capitale, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame del quale chiede la reiezione.
Non si costituiscono, ancorché intimati, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.
Con ordinanza collegiale n. 154 del 16.01.2024, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente, per difetto del dedotto periculum in mora , atteso che, dalla documentazione agli atti risulta quanto segue: “ in data 06.09.2022, è stata presentata al competente Municipio una nuova SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo locale ma da parte di soggetto giuridico differente (-OMISSIS- la cui legale rappresentante è la sig.ra-OMISSIS-- coniuge del sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della società ricorrente - la quale nominava lo stesso preposto alla somministrazione ”.
Il Comune resistente, in data 12.01.2026, versa in atti copia della SCIA per apertura di esercizio di vicinato, intestata a -OMISSIS- (con permesso di soggiorno avente scadenza nel 2032).
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – La ricorrente società si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale doglianza va disattesa.
Il motivo dell’omissione di detta comunicazione preventiva è esplicitato nella determinazione comunale impugnata (“ ragioni di particolare celerità nell'emanazione del presente atto, derivanti dall'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica ”, come sollecitato nella nota prefettizia); lo stesso risulta dai fatti riassunti nel provvedimento contestato, tutti idonei a minare il preminente interesse alla sicurezza pubblica e, pertanto, giustificativi dell’argomentata urgenza.
Invero, il provvedimento comunale impugnato è stato adottato a seguito della nota della Prefettura che segnalava problemi di ordine pubblico. L’Amministrazione comunale ha inteso agire con rapidità, per garantire l’immediata tutela dell’interesse securitario. Tale modus operandi è stato legittimato dalla giurisprudenza, perché espressamente contemplato dall’art. 7 della legge n. 241/1990, che consente di derogare all’obbligo dell’avviso del procedimento, qualora sussistano “ particolari esigenze di celerità ”, rimettendo all’emanante “ la valutazione della sussistenza di tali esigenze nell’esercizio di un potere discrezionale, salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza ” (cfr.: Cons. Stato, n. 1924/2017).
Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste violazione dell’obbligo di preavviso, quando si tratti di atto vincolato nel contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 (cfr.: Cons. Stato VI, 8 settembre 2015, n. 4188; id., 25 marzo 2015, n. 1583; id., n. 2083/2022).
Nella specie, il Comune ha ottemperato a una precisa indicazione della Prefettura di Roma, avente contenuto prescrittivo e stringente. Infatti, l’art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977, indicato come base normativa del provvedimento comunale impugnato, prevede che: “ I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso ”. Tale lettura è avallata da consolidata giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, sentenze n. 5829/2019, n. 8107/2010 e n. 221/1990; T.a.r. Lazio Roma, ord. n. 6620/2021)
IV - Parte ricorrente lamenta, altresì, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per asserita violazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione e proporzionalità.
Anche dette doglianze sono destituite di fondamento.
Come già osservato (e come espressamente precisato nell’impugnata nota della Prefettura), la richiesta della Prefettura avanzata a Roma Capitale di disporre la revoca della licenza di esercizio era vincolante per l’Amministrazione comunale. “ I Comuni non hanno una competenza propria e autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse; essi Comuni sono tuttavia formalmente, se non sostanzialmente, competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di p.s., preposta istituzionalmente alla tutela dell’ordine pubblico. Tale assetto normativo ha la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute, e che pertanto non potrebbe l’Autorità di p.s. revocare un’autorizzazione rilasciata dal Comune; sicché, si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi, e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di p.s. ” (cfr.: Cons. Stato, n. 8107/2010).
Gli episodi riscontrati e denunciati nel bar gestito dalla ricorrente, risultano di particolare gravità (violazione della normativa Covid-19, risse, ferimenti, frequentazioni di pregiudicati, disturbo alla quiete pubblica per diffusione di musica ad alto volume, accertata anche da A.R.P.A. Lazio, somministrazione abusiva di bevande alcoliche sulla pubblica via e consumo oltre l’orario consentito, reiterate violazioni amministrative per insegne, tende e vetrofania non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico); le contestazioni, sulle quali parte ricorrente nulla dice, sono talmente numerosi da giustificare la gravità e l’urgenza della misura disposta.
Le deduzioni del ricorso appaiono, di converso, generiche e, come tali, non accoglibili. Nel caso di che trattasi, risulta evidente che entrambi i provvedimenti impugnati (della Prefettura e di Roma Capitale) siano analiticamente motivati, con l’indicazione delle numerose violazioni riscontrate da pubblici ufficiali (dunque, aventi fede privilegiata) a carico della ricorrente società e del suo rappresentante legale.
L’art. 41, comma 2, della Costituzione prevede che: “ L'iniziativa economica… non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ”. Pertanto, non si rinviene nella specie la censurata violazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione e proporzionalità, rispetto alle problematiche emerse che hanno dato origine al procedimento in esame.
Inoltre, deve considerarsi che, per casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di legittimità ha “ premesso che il giudice amministrativo può svolgere solamente un sindacato esterno di legittimità – e non di merito – sul contenuto di un provvedimento amministrativo ampiamente discrezionale quale quello in esame, nel quale l’amministrazione è chiamata ad operare un bilanciamento tra esigenze contrapposte di rilevante interesse pubblicistico; tale sindacato va dunque circoscritto alle ipotesi di palese abnormità e/o contraddittorietà delle conclusioni raggiunte rispetto alle premesse ivi menzionate, ovvero all’evidente carenza di motivazione del provvedimento adottato ” (cfr.: Cons. Stato, n. 5829/2019).
Solo per inciso, va evidenziato che l’ex-legale rappresentate della società ricorrente, come asserito dalla resistente costituita in giudizio, starebbe continuando a esercitare, nel medesimo locale, la stessa attività di somministrazione, seppur quale mero preposto, dopo che l’Amministrazione ha preso atto, senza contestazioni, della SCIA datata 06.12.2024, di apertura di esercizio di vicinato, intestata a -OMISSIS- (versata in atti dall’Amministrazione, in data 12.01.2026).
V – Per le ragioni sopra evidenziate, anche la domanda risarcitoria, quale proposta dalla società ricorrente, è da ritenersi infondata.
VI - In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in vi telematica il giorno 27 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ RT, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.