TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3927
TAR
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione

    La mancata comunicazione è giustificata da ragioni di particolare celerità legate all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, come sollecitato dalla Prefettura. Tale deroga è prevista dall'art. 7 L. 241/1990 e legittimata dalla giurisprudenza. Inoltre, non sussiste violazione dell'obbligo di preavviso quando l'atto è vincolato nel contenuto, come nel caso di specie in cui il Comune ha ottemperato a una richiesta vincolante della Prefettura ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 41 e 97 Costituzione; violazione di legge o falsa applicazione art. 100 R.D. n. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.); eccesso di potere per insufficienza di motivazione e di istruttoria, carenza di presupposti

    La richiesta della Prefettura di revoca della licenza era vincolante per il Comune. Gli episodi riscontrati (violazione normativa Covid-19, risse, ferimenti, frequentazioni di pregiudicati, disturbo quiete pubblica, somministrazione abusiva, violazioni amministrative) sono di particolare gravità e giustificano la misura disposta. I provvedimenti sono analiticamente motivati. Non si ravvisa violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, in quanto l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.). Il sindacato del giudice amministrativo è esterno e di legittimità, limitato a casi di palese abnormità o carenza di motivazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza; violazione art. 5 D.L. n. 14/2017; violazione del principio di proporzionalità; violazione art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.)

    Le doglianze sono destituite di fondamento. La richiesta della Prefettura era vincolante per il Comune. Gli episodi riscontrati sono di particolare gravità e giustificano la misura disposta. I provvedimenti sono analiticamente motivati. Non si ravvisa violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, in quanto l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.). Il sindacato del giudice amministrativo è esterno e di legittimità, limitato a casi di palese abnormità o carenza di motivazione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è infondata, in quanto il ricorso principale è stato integralmente respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3927
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3927
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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