TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3046 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] l'[...] e residente Parte_1
in ON (Sa) alla Via Capitello n. 11, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in NO alla Via Salvatore Marano n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Corrado Riggio da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: dirigente medico - Erronea liquidazione del rimborso spese di viaggio - Ripetizione dell'indebito oggettivo – Incertezza sul concetto di
“ambito zonale”.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente -specialista ambulatoriale di Odontoiatria e titolare di incarico a tempo indeterminato per 36 ore settimanali presso il PO di RA RE ed il Poliambulatorio di Mercato San Severino, nonché per ulteriori 2 ore settimanali presso il Poliambulatorio di LI- ”ha chiesto: “Accerti e dichiari
l'illegittimità delle note a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA, rientrante nell'ambito dell'Asl NO, del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, della nota a firma del Collaboratore Amministrativo, dott. , del Persona_1
21.10.2024, prot. n. 226337/24 e la nota a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025 con le quali viene disposto il recupero della somma di €. 24.401,33 a carico del dott. Parte_1
a partire dal mese di gennaio 2025 per numero quaranta rate pari ad €. 600,00
e numero una rata a saldo per €. 401,33 con contestuale accertamento del diritto, in capo al ricorrente, di ottenere il rimborso delle rate versate fino al mese di giugno 2025 per un totale pari ad €. 3.600,00 e con contestuale accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della voce stipendiale denominata “Accessi” dal mese di Ottobre 2024 a tutt'oggi.
Condanni, pertanto, la resistente a voler Controparte_2
disapplicare i suddetti provvedimenti illegittimi ovvero la nota a firma del
Direttore Amministrativo del P.O. di RA, rientrante nell'ambito dell'Asl
NO, del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, la nota a firma del Collaboratore
Amministrativo, dott. , del 21.10.2024, prot. n. 226337/24 e Persona_1
la nota a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025 con le quali viene disposto il recupero della somma di €.
24.401,33 a carico del dott. a partire dal mese di gennaio 2025 per Parte_1
numero quaranta rate pari ad €. 600,00 e numero una rata a saldo per €.
401,33 e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di rimborso, delle rate versate e non dovute fino al mese di giugno 2025 per un totale pari ad €. 3.600,00 oltre al pagamento della voce stipendiale denominata “Accessi” dal mese di Ottobre 2024 a tutt'oggi; - Condanni l' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la
[...]
sede legale corrente in NO alla Via Nizza n. 146, al pagamento del compenso professionale così come stabilito dalla vigente normativa.”
In sintesi l'SL NO (almeno da quanto prospettato in atti) dopo essersi accorta di aver erroneamente liquidato e corrisposto al ricorrente, sui cedolini paga ricompresi tra il luglio 2021 ed il maggio 2024, rimborsi delle spese di viaggio accordategli per gli accessi al Poliambulatorio di LI (per due ore settimanali), anche per gli accessi effettuati dal dott. al P.O. Parte_1
'Umberto I” di RA RE (e poliambulatorio di Mercato San Severino), dove effettua 36 ore settimanali, ha provveduto ad attuare la ripetizione delle somme indebitamente versate.
La fonte contrattuale da cui sorge il diritto al rimborso scaturisce dall'art. 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale (analogamente richiamato anche dal vigente
Accordo Integrativo Regionale all'articolo 21) che disciplina l'attività dei medici specialisti ambulatoriali. La clausola titolata “RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO” recita: Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al
1° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La pubblica, con Pt_2
le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui
l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio.
Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.”
Il ricorrente, residente in [...], secondo quanto è dato comprendere dagli atti, aveva asseritamente diritto al rimborso per le due ore settimanali attribuitegli presso l'Ospedale di LI, in quanto presumibilmente ricompresi nel medesimo “ambito zonale”, mentre non aveva diritto al rimborso per le 36 ore svolte presso l'Ospedale di RA RE ed il Poliambulatorio di
Mercato San Severino.
Sebbene le somme erogategli erroneamente in relazione all'intero servizio svolto (38 ore settimanali) e per tutti gli accessi (sia ad LI che a RA
RE) siano state corrisposte per un errore commesso dall'SL datoriale, non di meno si versa nella specie in ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.. Deve in proposito ricordarsi il principio per cui nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire - o a trattenere se già corrisposto - un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (tra le molte Cass. 9 maggio
2022, n. 14672). Né il mero affidamento comporta del resto il consolidarsi del diritto, potendosi unicamente rilevare che Corte Costituzionale (sentenza 27 gennaio 2023, n.
8- punti 12 e 12.2.2) ammette la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso la regola di buona fede ove ne sussistano i presupposti;
in ogni caso la domanda azionata nel caso di specie non è stata impostata su tale piano, ma su quello della giustificatezza del pagamento eseguito.
Sembrerebbe dunque in astratto legittimo il recupero messo in atto dall'SL mediante piano di trattenute rateizzate (onde non incidere troppo sulla retribuzione del medico) e nei limiti della prescrizione. Senonché l'SL -su cui nelle specie ricade l'onere della prova in quanto soggetto che sostiene l'indebito ed agisce in ripetizione mediante trattenuta diretta ed unilaterale sulla retribuzione- non ha affetto chiarito il concetto di
“ambito zonale”, né ha prodotto in atti delibere utili alla comprensione dei confini dei suddetti ambiti zonali.
Il Comune di ON ricade nel distretto sanitario n. 70 di cui fanno parte i Comuni di Vallo della Lucania, , Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7
, , , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Parte_12
, , , , Pt_13 Pt_14 Parte_15 Pt_16 Pt_17 Parte_18 Pt_19
, ON, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Pt_22 Pt_23
, , , , , , , Pt_24 Pt_25 Pt_26 Pt_27 Parte_28 Pt_29 Pt_30 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 Parte_31 Parte_32 Pt_33
, , .
[...] Pt_35
Dunque non sono presenti né il Comune di LI (distretto sanitario n. 64) né quello di RA RE (distretto sanitario n. 60).
Orbene se il concetto di “ambito zonale”, di cui all'art. 51 citato, coincide con quello di distretto sanitario, a rigor di logica il ricorrente non avrebbe avuto diritto alcuno al rimborso né per le ore svolte a RA inferiore e Mercato San
Severino, né per quelle svolte ad LI. Se per ambito zonale deve, invece, intendersi il territorio dell'SL NO (di cui fanno parte tutti gli anzidetti distretti sanitari), diversamente il rimborso per le spese di viaggio spetta per tutte le 38 ore svolte.
Se l'SL ha inteso recuperare soltanto le prime dovrebbe dedursi che l'ambito zonale sia concetto diverso da quello del distretto sanitario, ma non è dato comprendere aliunde la ripartizione degli ambiti zonali.
Difatti l'SL non ha rappresentato in modo adeguato l'eccezione e, soprattutto, non ne ha fornito il necessario supporto probatorio.
Né ha alcun pregio la tesi sostenuta dall',SL dell'insussistenza del diritto del ricorrente al rimborso delle spese di viaggio in quanto egli al momento dell'ottenimento dell'incarico (nel 2018), era residente a [...], spostando solo successivamente la residenza in ON ,a partire dal 2019.
L'art. 51 attribuisce difatti le spese di viaggio a prescindere dalla residenza iniziale in regione diversa. Pare evidente che se la residenza sia trasferita nell'ambito zonale ove si esercita ma in comune diverso dal luogo di lavoro, a partire da tale data il rimborso sia dovuto.
Peraltro la tesi dell'SL è contraddetta dal medesimo rimborso parziale posto in atto, che non ricomprende gli accessi svolti ad LI (cosa incompatibile con la negazione integrale del diritto in ragione della residenza iniziale a Torino).
A fronte di tale carente allegazione il ricorso deve essere accolto come da dispositivo, ove sono, altresì, liquidate le spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RA RE, disattesa ogni diversa istanza e definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non provati i presupposti di cui alle prodotte note del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, del 21.10.2024, prot. n.
226337/24, e del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025; per l'effetto, disapplica i suddetti provvedimenti con cui è stato disposto il recupero della somma di €.
24.401,33 a carico del ricorrente, a partire dal mese di gennaio 2025, per numero quaranta rate pari ad €. 600,00 cadauna, oltre ad una rata a saldo pari ad €. 401,33, ritenendole somme non dovute in ripetizione, e condanna all'SL convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle rate già trattenute, oltre al pagamento delle spese processuali, determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
RA RE, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] l'[...] e residente Parte_1
in ON (Sa) alla Via Capitello n. 11, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in NO alla Via Salvatore Marano n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Corrado Riggio da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: dirigente medico - Erronea liquidazione del rimborso spese di viaggio - Ripetizione dell'indebito oggettivo – Incertezza sul concetto di
“ambito zonale”.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente -specialista ambulatoriale di Odontoiatria e titolare di incarico a tempo indeterminato per 36 ore settimanali presso il PO di RA RE ed il Poliambulatorio di Mercato San Severino, nonché per ulteriori 2 ore settimanali presso il Poliambulatorio di LI- ”ha chiesto: “Accerti e dichiari
l'illegittimità delle note a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA, rientrante nell'ambito dell'Asl NO, del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, della nota a firma del Collaboratore Amministrativo, dott. , del Persona_1
21.10.2024, prot. n. 226337/24 e la nota a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025 con le quali viene disposto il recupero della somma di €. 24.401,33 a carico del dott. Parte_1
a partire dal mese di gennaio 2025 per numero quaranta rate pari ad €. 600,00
e numero una rata a saldo per €. 401,33 con contestuale accertamento del diritto, in capo al ricorrente, di ottenere il rimborso delle rate versate fino al mese di giugno 2025 per un totale pari ad €. 3.600,00 e con contestuale accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della voce stipendiale denominata “Accessi” dal mese di Ottobre 2024 a tutt'oggi.
Condanni, pertanto, la resistente a voler Controparte_2
disapplicare i suddetti provvedimenti illegittimi ovvero la nota a firma del
Direttore Amministrativo del P.O. di RA, rientrante nell'ambito dell'Asl
NO, del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, la nota a firma del Collaboratore
Amministrativo, dott. , del 21.10.2024, prot. n. 226337/24 e Persona_1
la nota a firma del Direttore Amministrativo del P.O. di RA del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025 con le quali viene disposto il recupero della somma di €.
24.401,33 a carico del dott. a partire dal mese di gennaio 2025 per Parte_1
numero quaranta rate pari ad €. 600,00 e numero una rata a saldo per €.
401,33 e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di rimborso, delle rate versate e non dovute fino al mese di giugno 2025 per un totale pari ad €. 3.600,00 oltre al pagamento della voce stipendiale denominata “Accessi” dal mese di Ottobre 2024 a tutt'oggi; - Condanni l' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la
[...]
sede legale corrente in NO alla Via Nizza n. 146, al pagamento del compenso professionale così come stabilito dalla vigente normativa.”
In sintesi l'SL NO (almeno da quanto prospettato in atti) dopo essersi accorta di aver erroneamente liquidato e corrisposto al ricorrente, sui cedolini paga ricompresi tra il luglio 2021 ed il maggio 2024, rimborsi delle spese di viaggio accordategli per gli accessi al Poliambulatorio di LI (per due ore settimanali), anche per gli accessi effettuati dal dott. al P.O. Parte_1
'Umberto I” di RA RE (e poliambulatorio di Mercato San Severino), dove effettua 36 ore settimanali, ha provveduto ad attuare la ripetizione delle somme indebitamente versate.
La fonte contrattuale da cui sorge il diritto al rimborso scaturisce dall'art. 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale (analogamente richiamato anche dal vigente
Accordo Integrativo Regionale all'articolo 21) che disciplina l'attività dei medici specialisti ambulatoriali. La clausola titolata “RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO” recita: Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al
1° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La pubblica, con Pt_2
le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui
l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio.
Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.”
Il ricorrente, residente in [...], secondo quanto è dato comprendere dagli atti, aveva asseritamente diritto al rimborso per le due ore settimanali attribuitegli presso l'Ospedale di LI, in quanto presumibilmente ricompresi nel medesimo “ambito zonale”, mentre non aveva diritto al rimborso per le 36 ore svolte presso l'Ospedale di RA RE ed il Poliambulatorio di
Mercato San Severino.
Sebbene le somme erogategli erroneamente in relazione all'intero servizio svolto (38 ore settimanali) e per tutti gli accessi (sia ad LI che a RA
RE) siano state corrisposte per un errore commesso dall'SL datoriale, non di meno si versa nella specie in ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.. Deve in proposito ricordarsi il principio per cui nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire - o a trattenere se già corrisposto - un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (tra le molte Cass. 9 maggio
2022, n. 14672). Né il mero affidamento comporta del resto il consolidarsi del diritto, potendosi unicamente rilevare che Corte Costituzionale (sentenza 27 gennaio 2023, n.
8- punti 12 e 12.2.2) ammette la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso la regola di buona fede ove ne sussistano i presupposti;
in ogni caso la domanda azionata nel caso di specie non è stata impostata su tale piano, ma su quello della giustificatezza del pagamento eseguito.
Sembrerebbe dunque in astratto legittimo il recupero messo in atto dall'SL mediante piano di trattenute rateizzate (onde non incidere troppo sulla retribuzione del medico) e nei limiti della prescrizione. Senonché l'SL -su cui nelle specie ricade l'onere della prova in quanto soggetto che sostiene l'indebito ed agisce in ripetizione mediante trattenuta diretta ed unilaterale sulla retribuzione- non ha affetto chiarito il concetto di
“ambito zonale”, né ha prodotto in atti delibere utili alla comprensione dei confini dei suddetti ambiti zonali.
Il Comune di ON ricade nel distretto sanitario n. 70 di cui fanno parte i Comuni di Vallo della Lucania, , Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7
, , , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Parte_12
, , , , Pt_13 Pt_14 Parte_15 Pt_16 Pt_17 Parte_18 Pt_19
, ON, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Pt_22 Pt_23
, , , , , , , Pt_24 Pt_25 Pt_26 Pt_27 Parte_28 Pt_29 Pt_30 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 Parte_31 Parte_32 Pt_33
, , .
[...] Pt_35
Dunque non sono presenti né il Comune di LI (distretto sanitario n. 64) né quello di RA RE (distretto sanitario n. 60).
Orbene se il concetto di “ambito zonale”, di cui all'art. 51 citato, coincide con quello di distretto sanitario, a rigor di logica il ricorrente non avrebbe avuto diritto alcuno al rimborso né per le ore svolte a RA inferiore e Mercato San
Severino, né per quelle svolte ad LI. Se per ambito zonale deve, invece, intendersi il territorio dell'SL NO (di cui fanno parte tutti gli anzidetti distretti sanitari), diversamente il rimborso per le spese di viaggio spetta per tutte le 38 ore svolte.
Se l'SL ha inteso recuperare soltanto le prime dovrebbe dedursi che l'ambito zonale sia concetto diverso da quello del distretto sanitario, ma non è dato comprendere aliunde la ripartizione degli ambiti zonali.
Difatti l'SL non ha rappresentato in modo adeguato l'eccezione e, soprattutto, non ne ha fornito il necessario supporto probatorio.
Né ha alcun pregio la tesi sostenuta dall',SL dell'insussistenza del diritto del ricorrente al rimborso delle spese di viaggio in quanto egli al momento dell'ottenimento dell'incarico (nel 2018), era residente a [...], spostando solo successivamente la residenza in ON ,a partire dal 2019.
L'art. 51 attribuisce difatti le spese di viaggio a prescindere dalla residenza iniziale in regione diversa. Pare evidente che se la residenza sia trasferita nell'ambito zonale ove si esercita ma in comune diverso dal luogo di lavoro, a partire da tale data il rimborso sia dovuto.
Peraltro la tesi dell'SL è contraddetta dal medesimo rimborso parziale posto in atto, che non ricomprende gli accessi svolti ad LI (cosa incompatibile con la negazione integrale del diritto in ragione della residenza iniziale a Torino).
A fronte di tale carente allegazione il ricorso deve essere accolto come da dispositivo, ove sono, altresì, liquidate le spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RA RE, disattesa ogni diversa istanza e definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non provati i presupposti di cui alle prodotte note del 07.01.2025, prot. n. 3596/25, del 21.10.2024, prot. n.
226337/24, e del 09.01.2025, prot. n. 6392/2025; per l'effetto, disapplica i suddetti provvedimenti con cui è stato disposto il recupero della somma di €.
24.401,33 a carico del ricorrente, a partire dal mese di gennaio 2025, per numero quaranta rate pari ad €. 600,00 cadauna, oltre ad una rata a saldo pari ad €. 401,33, ritenendole somme non dovute in ripetizione, e condanna all'SL convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle rate già trattenute, oltre al pagamento delle spese processuali, determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
RA RE, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)