Art. 27.
I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.