Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 maggio 1949 conformemente all'art. 9 dell'Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 maggio 1949 conformemente all'art. 9 dell'Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia.