TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 5255/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELFIORE CAROLINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALAGUTI SABRINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... CONCLUSIONI Relative alla separazione
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 – 1° comma c.c.
[...]
• Ordinare al Comune di Viadana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• Dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento
OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
saranno pertanto liberi di fissare la propria residenza nel luogo che vorranno, salvo l'obbligo di comunicarsi entro 30 giorni ogni eventuale variazione della stessa. I coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo dei figli. È intenzione dei coniugi di accordarsi per una custodia associata e congiunta dei figli, in virtù della quale i coniugi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche e educative di e . I coniugi si consulteranno l'un l'altro in ogni questione che riguardi CP_2 Per_1 la crescita, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali dei figli, nonché in ogni questione per la quale gli stessi intendano consultare entrambi i genitori. Condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori e e calendario di CP_2 Persona_2 permanenza presso ciascun genitore.
2) La signora ed il signor concordano che i figli Parte_1 Controparte_1 e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre con la quale manterranno la residenza presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre sita in Viadana, Via Mazzola, 50, e staranno con il padre a settimane alternate secondo il seguente calendario: 1° settimana: il Sig. starà con i figli dal sabato mattina al lunedì sera cena compresa;
giovedì
CP_1 il padre preleverà i figli all'uscita di scuola e li terrà sino venerdì mattina riaccompagnandoli a scuola. Seconda settimana: Lunedi il Sig. preleverà i
CP_1 bambini da scuola e li riaccompagnerà la sera dopo la cena;
il giovedì il Sig.
CP_1 prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà sino al venerdì sera. Domenica sera i bambini ceneranno e dormiranno dal sig. (se non va bene questa opzione ceneranno e
CP_1 dormiranno dal sig. venerdì sera). Terza settimana: idem come la prima
CP_1 settimana 4° settimana: idem come la seconda settimana.
3) Per quanto riguarda le festività: si potrà mantenere il calendario di visite, alternando ogni anno la permanenza dei minori nelle feste di Natale e Capodanno nonché per le vacanze Pasquali in ordine alla giornata di Pasqua e a quella di Pasquetta presso un genitore e l'altro genitore. I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, il 29 dicembre, con entrambi i genitori oppure in caso di disaccordo potranno trascorrere il loro compleanno con uno o l'altro genitore ad anni alterni- anni dispari la madre, anni pari il padre. I minori trascorreranno tre settimane di cui due anche consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare con l'altro genitore entro il mese di aprile precisando che in assenza di accordo, ma entro la predetta data, il padre sceglierà i periodi negli anni pari e la madre in quelli dispari: resta inteso che durante il periodo di vacanza coi figli spettante a ciascun genitore, si avrà per sospeso l'ordinario regime di visita. Il genitore presso cui i bambini si troveranno consentirà all'altro di sentirli telefonicamente. I genitori si impegnano a gestire il predetto calendario di visite/permanenza dei minori secondo la massima flessibilità, assecondando le esigenze dei figli. I signori e si impegnano inoltre ad assecondare i figli, Pt_1 CP_1 assicurando loro piena libertà circa la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che preferiscono seguire. Condizioni riguardo all'assegno di mantenimento dei figli minori ed accordi patrimoniali.
4) I coniugi convengono che, ai soli fini fiscali, i figli e risulteranno a CP_2 Per_1 carico della madre e che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora con rinuncia dello stesso da parte del sig. . Parte_1 CP_1
5) I coniugi concordano che tutte le spese relative al mantenimento ordinario e giornaliero dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione dei periodi trascorsi con i minori, soddisfacendo le loro esigenze e bisogni. Il sig. si CP_1 impegna altresì a corrispondere a favore dei figli l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento,00) per ciascuno, quale contributo al mantenimento fino al raggiungimento di una stabile indipendenza economica degli stessi, il pagamento da effettuarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese a mezzo assegno/bonifico a mani della sig.ra detto Pt_1 importo sarà aggiornato annualmente, a far tempo dall'anno successivo alla data di omologa della separazione senza necessità di domanda di parte, secondo il variare degli indici Istat-Nazionali.
6) I coniugi prevedono che saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, regolate secondo quanto previsto dal protocollo n. 1972/2024 del Tribunale di Mantova, come di seguito riportate: A) Spese che non richiedono un preventivo accordo, con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: 1) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); le visite mediche (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
le visite mediche (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese per acquisto di medicinali. 2) Spese scolastiche che ricomprendono: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); l'acquisto dei libri di testo scolastici e universitari, il corredo scolastico di inizio anno;
le spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
le spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
le spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offro alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.); le spese per il centro ricreativo e gruppo estivo;
le spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); le spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00). Spese per il cambio vestiario avente carattere non ordinario secondo buon senso (cambio stagione). 3) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). B) Spese parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera A); per l'acquisto di strumenti informatici {fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera A); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le condizioni reddituali e patrimoniali dei ricorrenti.
7) I coniugi concordano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali di ciascuno.
8) I coniugi si obbligano a adempiere e a dare esecuzione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
9) I coniugi prestano l'assegno al rilascio dei passaporti per i minori. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VIADANA (MN) in data 01/08/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 5255/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELFIORE CAROLINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALAGUTI SABRINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... CONCLUSIONI Relative alla separazione
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 – 1° comma c.c.
[...]
• Ordinare al Comune di Viadana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• Dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento
OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
saranno pertanto liberi di fissare la propria residenza nel luogo che vorranno, salvo l'obbligo di comunicarsi entro 30 giorni ogni eventuale variazione della stessa. I coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo dei figli. È intenzione dei coniugi di accordarsi per una custodia associata e congiunta dei figli, in virtù della quale i coniugi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche e educative di e . I coniugi si consulteranno l'un l'altro in ogni questione che riguardi CP_2 Per_1 la crescita, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali dei figli, nonché in ogni questione per la quale gli stessi intendano consultare entrambi i genitori. Condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori e e calendario di CP_2 Persona_2 permanenza presso ciascun genitore.
2) La signora ed il signor concordano che i figli Parte_1 Controparte_1 e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre con la quale manterranno la residenza presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre sita in Viadana, Via Mazzola, 50, e staranno con il padre a settimane alternate secondo il seguente calendario: 1° settimana: il Sig. starà con i figli dal sabato mattina al lunedì sera cena compresa;
giovedì
CP_1 il padre preleverà i figli all'uscita di scuola e li terrà sino venerdì mattina riaccompagnandoli a scuola. Seconda settimana: Lunedi il Sig. preleverà i
CP_1 bambini da scuola e li riaccompagnerà la sera dopo la cena;
il giovedì il Sig.
CP_1 prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà sino al venerdì sera. Domenica sera i bambini ceneranno e dormiranno dal sig. (se non va bene questa opzione ceneranno e
CP_1 dormiranno dal sig. venerdì sera). Terza settimana: idem come la prima
CP_1 settimana 4° settimana: idem come la seconda settimana.
3) Per quanto riguarda le festività: si potrà mantenere il calendario di visite, alternando ogni anno la permanenza dei minori nelle feste di Natale e Capodanno nonché per le vacanze Pasquali in ordine alla giornata di Pasqua e a quella di Pasquetta presso un genitore e l'altro genitore. I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, il 29 dicembre, con entrambi i genitori oppure in caso di disaccordo potranno trascorrere il loro compleanno con uno o l'altro genitore ad anni alterni- anni dispari la madre, anni pari il padre. I minori trascorreranno tre settimane di cui due anche consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare con l'altro genitore entro il mese di aprile precisando che in assenza di accordo, ma entro la predetta data, il padre sceglierà i periodi negli anni pari e la madre in quelli dispari: resta inteso che durante il periodo di vacanza coi figli spettante a ciascun genitore, si avrà per sospeso l'ordinario regime di visita. Il genitore presso cui i bambini si troveranno consentirà all'altro di sentirli telefonicamente. I genitori si impegnano a gestire il predetto calendario di visite/permanenza dei minori secondo la massima flessibilità, assecondando le esigenze dei figli. I signori e si impegnano inoltre ad assecondare i figli, Pt_1 CP_1 assicurando loro piena libertà circa la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che preferiscono seguire. Condizioni riguardo all'assegno di mantenimento dei figli minori ed accordi patrimoniali.
4) I coniugi convengono che, ai soli fini fiscali, i figli e risulteranno a CP_2 Per_1 carico della madre e che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora con rinuncia dello stesso da parte del sig. . Parte_1 CP_1
5) I coniugi concordano che tutte le spese relative al mantenimento ordinario e giornaliero dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione dei periodi trascorsi con i minori, soddisfacendo le loro esigenze e bisogni. Il sig. si CP_1 impegna altresì a corrispondere a favore dei figli l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento,00) per ciascuno, quale contributo al mantenimento fino al raggiungimento di una stabile indipendenza economica degli stessi, il pagamento da effettuarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese a mezzo assegno/bonifico a mani della sig.ra detto Pt_1 importo sarà aggiornato annualmente, a far tempo dall'anno successivo alla data di omologa della separazione senza necessità di domanda di parte, secondo il variare degli indici Istat-Nazionali.
6) I coniugi prevedono che saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, regolate secondo quanto previsto dal protocollo n. 1972/2024 del Tribunale di Mantova, come di seguito riportate: A) Spese che non richiedono un preventivo accordo, con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: 1) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); le visite mediche (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
le visite mediche (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese per acquisto di medicinali. 2) Spese scolastiche che ricomprendono: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); l'acquisto dei libri di testo scolastici e universitari, il corredo scolastico di inizio anno;
le spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
le spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
le spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offro alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.); le spese per il centro ricreativo e gruppo estivo;
le spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); le spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00). Spese per il cambio vestiario avente carattere non ordinario secondo buon senso (cambio stagione). 3) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). B) Spese parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera A); per l'acquisto di strumenti informatici {fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera A); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le condizioni reddituali e patrimoniali dei ricorrenti.
7) I coniugi concordano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali di ciascuno.
8) I coniugi si obbligano a adempiere e a dare esecuzione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
9) I coniugi prestano l'assegno al rilascio dei passaporti per i minori. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VIADANA (MN) in data 01/08/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De LU