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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2025 R.G., promossa
DA
3. in persona del legale rappresentante con l'avv. Parte_1 Parte_2
TI MB
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del commissario Controparte_1
, con l'avv. QUARGNENTI VANNA CP_2
CONVENUTA
Causa in punto di pagamento somma, decisa con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società in intestazione esponeva di aver eseguito in favore delle n. 8 LI e n. 7 RB tra luglio 2009 e settembre Parte_3
2015 diverse forniture di merce, da pagare entro 60 giorni dalla loro consegna, termine non rispettato dalle nonostante la regolare consegna degli ordini, come da Pt_4 documenti di trasporto prodotti. Sosteneva, dunque, di aver diritto alla corresponsione degli interessi moratori, per cui erano state emesse 3 fatture del complessivo importo di 14.976,46, calcolato in applicazione del tasso di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs.
9.10.2002 n. 231. Chiariva che le forniture derivavano dall'aggiudicazione di cui alle indicate determine e delibere e susseguenti contratti e si doleva anche del fatto che a causa del ritardo dei pagamenti era stato necessario far ricorso al credito bancario, corrispondendo interessi passivi a tassi variabili. Chiedeva, pertanto, di condannare la
Gestione Liquidatoria (tenuta alla liquidazione di tutte le posizioni Controparte_1
Parte attive e passive dell e delle soppresse al pagamento della somma di Euro CP_1
14.976,46, oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e, in subordine, al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo, anche ex artt. 2043, 1224 e 2041 c.c..
Si costituiva la convenuta che rilevava come la 3 vesse adito il Tribunale di Bari Pt_1
per il pagamento della somma di Euro 39.243,19 per interessi da ritardato pagamento di diverse fatture, tra cui quelle oggetto del ricorso. Deduceva come in quella sede fosse stata eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice che, accogliendo la censura, aveva rimesso le parti nanti il Tribunale di Sassari. Rilevava di aver contestato nella precedente sede giudiziaria la pretesa creditizia anche nel merito, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare sia la fonte dell'obbligazione che la scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Eccepiva la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale, risalendo oltretutto gli ultimi atti interruttivi prodotti dalla ricorrente (di cui all'allegato 35) al luglio 2017. Contestava anche la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le
[...]
RB e la controparte al tempo dell'esecuzione delle prestazioni e Parte_6
dunque eccepiva la mancanza di validi titoli contrattuali che avrebbero dovuto essere necessariamente scritti e che andavano ben distinti dalle determinazioni e deliberazioni, aventi mera valenza interna al procedimento amministrativo. Rilevava come molte fatture indicate dalla controparte fossero state saldate nei termini e contestava anche il conteggio degli interessi, per il quale era stato utilizzato l'importo totale dei documenti contabili, comprensivo di IVA. Eccepiva anche l'inammissibilità delle domande ex art. 2041 c.c. ed ex art. 2043 c.c., perché in palese contrasto con l'invocata natura contrattuale della responsabilità addebitatale e con il principio della inammissibilità di rapporti obbligatori di “fatto” della pubblica amministrazione.
Chiedeva, pertanto, che, previo mutamento di rito, le domande avversarie fossero rigettate.
Dopo istruttoria solo documentale la causa approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Il credito per cui la s.p.a. procede è quello portato dalle fatture 11074 del 28.12.2012 e
15052 e 15053 del 31.12.2025.
Si premette che nei documenti da 18 a 21, 23a e 25a non si riconosce alcun contratto scritto e sottoscritto da chi ha avuto la rappresentanza dell'amministrazione, necessario per individuare la fonte del credito e, di conseguenza, riconoscere il diritto al pagamento degli interessi da ritardo. Né soccorrono le delibere e determine che costituiscono solo atti interni all'amministrazione, inidonei dunque a sostituire il contratto scritto.
Tanto imporrebbe di verificare quali forniture siano “coperte” da valido contratto, quali siano state pagate in ritardo, quale sia il ritardo e quale sia la quantificazione degli interessi esigibili ex D.lgs. 231 del 2002. La decisione segue, tuttavia, una ragione più liquida, avendo parte convenuta eccepito la prescrizione.
Anzitutto si osserva come delle 3 fatture fatte valere solo la prima (di cui all'allegato
1) sia stata prodotta unitamente alla cartolina di ricevimento, da cui emerge che il documento contabile (che intrinsecamente contiene la richiesta di pagamento) è stato ricevuto in data 24.1.2013. Non vi è, invece, prova della ricezione delle altre due fatture, accompagnate da quelle che sarebbero state pagate in ritardo e per cui sarebbero maturati gli interessi, ma non anche della cartolina di ricevimento della raccomandata con cui sarebbero state spedite. Tra i vari documenti prodotti vi sono altre richieste di pagamento che si riferiscono alle note di debito 00168/69/70 del 3.9.2010, diverse dalle fatture relative agli interessi pretesi. Sono stati prodotti sub 33 e 34 anche i vari solleciti Parte Parte di pagamento e messe in mora destinate a di LI e di RB e anche Contr ad ma questi si riferiscono al pagamento delle fatture per le forniture.
I soli atti interruttivi della prescrizione del credito per gli interessi che occupano (a parte la raccomandata ricevuta il 24.1.2013 di cui sopra) sono rappresentati dalle PEC del 26.7.2017, rispetto alle quali il solo atto successivo è costituito dal ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al Tribunale di Bari diretto ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento, tra le altre, anche delle 3 fatture indicate nell'atto introduttivo;
ma, tale ricorso è stato notificato il 29.5.2024, vale a dire quando era oramai da tempo spirato il termine quinquennale dagli atti interruttivi entro cui la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere, dovendosi fare applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. che fa riferimento alla categoria degli interessi senza alcuna tipizzazione, sicché nella previsione suddetta non possono che rientrare tutte le tipologie di interessi, tra cui quelli moratori di cui al D.lgs.
231 del 2002.
Vanno esaminate le subordinate della ricorrente.
La domanda di condanna ex art. 2043 c.c. richiederebbe la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (e quindi dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra il mancato pagamento e il costo del credito bancario, meramente allegato, cui si sarebbe trovata costretta la ricorrente per mancanza di liquidità); ancora prima si osserva, però, come la responsabilità extracontrattuale non potrebbe neppure essere configurata, in quanto l'obbligazione di pagare tempestivamente i corrispettivi delle forniture ha fonte negoziale.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento ci si limita a richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (per tutte Cass. ord. 27008 del 2024), per cui la domanda, il cui accoglimento è subordinato alla sussidiarietà del rimedio, può essere proposta solo se manca ab origine un titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove la pretesa fondata (come nel caso di specie) su titolo negoziale viene rigettata per ragioni di merito (come, ad esempio, per intervenuta prescrizione del diritto). Le domande di parte ricorrente devono essere, dunque, tutte rigettate.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da 3. nei confronti di Gestione Parte_1
Liquidatoria ; Controparte_1
- condanna 3. alla rifusione in favore di Gestione Liquidatoria Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario CP_1
ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2025 R.G., promossa
DA
3. in persona del legale rappresentante con l'avv. Parte_1 Parte_2
TI MB
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del commissario Controparte_1
, con l'avv. QUARGNENTI VANNA CP_2
CONVENUTA
Causa in punto di pagamento somma, decisa con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società in intestazione esponeva di aver eseguito in favore delle n. 8 LI e n. 7 RB tra luglio 2009 e settembre Parte_3
2015 diverse forniture di merce, da pagare entro 60 giorni dalla loro consegna, termine non rispettato dalle nonostante la regolare consegna degli ordini, come da Pt_4 documenti di trasporto prodotti. Sosteneva, dunque, di aver diritto alla corresponsione degli interessi moratori, per cui erano state emesse 3 fatture del complessivo importo di 14.976,46, calcolato in applicazione del tasso di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs.
9.10.2002 n. 231. Chiariva che le forniture derivavano dall'aggiudicazione di cui alle indicate determine e delibere e susseguenti contratti e si doleva anche del fatto che a causa del ritardo dei pagamenti era stato necessario far ricorso al credito bancario, corrispondendo interessi passivi a tassi variabili. Chiedeva, pertanto, di condannare la
Gestione Liquidatoria (tenuta alla liquidazione di tutte le posizioni Controparte_1
Parte attive e passive dell e delle soppresse al pagamento della somma di Euro CP_1
14.976,46, oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e, in subordine, al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo, anche ex artt. 2043, 1224 e 2041 c.c..
Si costituiva la convenuta che rilevava come la 3 vesse adito il Tribunale di Bari Pt_1
per il pagamento della somma di Euro 39.243,19 per interessi da ritardato pagamento di diverse fatture, tra cui quelle oggetto del ricorso. Deduceva come in quella sede fosse stata eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice che, accogliendo la censura, aveva rimesso le parti nanti il Tribunale di Sassari. Rilevava di aver contestato nella precedente sede giudiziaria la pretesa creditizia anche nel merito, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare sia la fonte dell'obbligazione che la scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Eccepiva la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale, risalendo oltretutto gli ultimi atti interruttivi prodotti dalla ricorrente (di cui all'allegato 35) al luglio 2017. Contestava anche la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le
[...]
RB e la controparte al tempo dell'esecuzione delle prestazioni e Parte_6
dunque eccepiva la mancanza di validi titoli contrattuali che avrebbero dovuto essere necessariamente scritti e che andavano ben distinti dalle determinazioni e deliberazioni, aventi mera valenza interna al procedimento amministrativo. Rilevava come molte fatture indicate dalla controparte fossero state saldate nei termini e contestava anche il conteggio degli interessi, per il quale era stato utilizzato l'importo totale dei documenti contabili, comprensivo di IVA. Eccepiva anche l'inammissibilità delle domande ex art. 2041 c.c. ed ex art. 2043 c.c., perché in palese contrasto con l'invocata natura contrattuale della responsabilità addebitatale e con il principio della inammissibilità di rapporti obbligatori di “fatto” della pubblica amministrazione.
Chiedeva, pertanto, che, previo mutamento di rito, le domande avversarie fossero rigettate.
Dopo istruttoria solo documentale la causa approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Il credito per cui la s.p.a. procede è quello portato dalle fatture 11074 del 28.12.2012 e
15052 e 15053 del 31.12.2025.
Si premette che nei documenti da 18 a 21, 23a e 25a non si riconosce alcun contratto scritto e sottoscritto da chi ha avuto la rappresentanza dell'amministrazione, necessario per individuare la fonte del credito e, di conseguenza, riconoscere il diritto al pagamento degli interessi da ritardo. Né soccorrono le delibere e determine che costituiscono solo atti interni all'amministrazione, inidonei dunque a sostituire il contratto scritto.
Tanto imporrebbe di verificare quali forniture siano “coperte” da valido contratto, quali siano state pagate in ritardo, quale sia il ritardo e quale sia la quantificazione degli interessi esigibili ex D.lgs. 231 del 2002. La decisione segue, tuttavia, una ragione più liquida, avendo parte convenuta eccepito la prescrizione.
Anzitutto si osserva come delle 3 fatture fatte valere solo la prima (di cui all'allegato
1) sia stata prodotta unitamente alla cartolina di ricevimento, da cui emerge che il documento contabile (che intrinsecamente contiene la richiesta di pagamento) è stato ricevuto in data 24.1.2013. Non vi è, invece, prova della ricezione delle altre due fatture, accompagnate da quelle che sarebbero state pagate in ritardo e per cui sarebbero maturati gli interessi, ma non anche della cartolina di ricevimento della raccomandata con cui sarebbero state spedite. Tra i vari documenti prodotti vi sono altre richieste di pagamento che si riferiscono alle note di debito 00168/69/70 del 3.9.2010, diverse dalle fatture relative agli interessi pretesi. Sono stati prodotti sub 33 e 34 anche i vari solleciti Parte Parte di pagamento e messe in mora destinate a di LI e di RB e anche Contr ad ma questi si riferiscono al pagamento delle fatture per le forniture.
I soli atti interruttivi della prescrizione del credito per gli interessi che occupano (a parte la raccomandata ricevuta il 24.1.2013 di cui sopra) sono rappresentati dalle PEC del 26.7.2017, rispetto alle quali il solo atto successivo è costituito dal ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al Tribunale di Bari diretto ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento, tra le altre, anche delle 3 fatture indicate nell'atto introduttivo;
ma, tale ricorso è stato notificato il 29.5.2024, vale a dire quando era oramai da tempo spirato il termine quinquennale dagli atti interruttivi entro cui la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere, dovendosi fare applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. che fa riferimento alla categoria degli interessi senza alcuna tipizzazione, sicché nella previsione suddetta non possono che rientrare tutte le tipologie di interessi, tra cui quelli moratori di cui al D.lgs.
231 del 2002.
Vanno esaminate le subordinate della ricorrente.
La domanda di condanna ex art. 2043 c.c. richiederebbe la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (e quindi dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra il mancato pagamento e il costo del credito bancario, meramente allegato, cui si sarebbe trovata costretta la ricorrente per mancanza di liquidità); ancora prima si osserva, però, come la responsabilità extracontrattuale non potrebbe neppure essere configurata, in quanto l'obbligazione di pagare tempestivamente i corrispettivi delle forniture ha fonte negoziale.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento ci si limita a richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (per tutte Cass. ord. 27008 del 2024), per cui la domanda, il cui accoglimento è subordinato alla sussidiarietà del rimedio, può essere proposta solo se manca ab origine un titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove la pretesa fondata (come nel caso di specie) su titolo negoziale viene rigettata per ragioni di merito (come, ad esempio, per intervenuta prescrizione del diritto). Le domande di parte ricorrente devono essere, dunque, tutte rigettate.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da 3. nei confronti di Gestione Parte_1
Liquidatoria ; Controparte_1
- condanna 3. alla rifusione in favore di Gestione Liquidatoria Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario CP_1
ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella