Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , e' sostituito dal seguente:
"La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , e' sostituito dal seguente:
"La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".