Art. 35. Monitoraggio, analisi e supporto 1. Ai fini dell'articolo 7, l'Autorita' nazionale competente NIS verifica e fornisce riscontro circa le informazioni trasmesse e la relativa corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti registrati, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, assicurando altresi' adeguata pubblicita' ai criteri concernenti l'ambito di applicazione del presente decreto e dei relativi obblighi.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora l'attuazione degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, implementando, altresi', interventi di supporto per i soggetti medesimi.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 2, puo':
a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica, ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dichiarando la finalita' della richiesta;
b) richiedere ai soggetti l'esecuzione, periodica o mirata, di audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto;
c) richiedere ai soggetti l'esecuzione di scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;
d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.
4. Ai fini del comma 2, l'Autorita' nazionale competente NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere, nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS analizza le risultanze delle attivita' di cui al presente capo al fine di stabilire l'ordine di priorita' degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonche' di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di cui all'articolo 31.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS implementa gli interventi di supporto di cui al comma 2 qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS, nello svolgimento delle attivita' di cui al presente capo, si puo' avvalere dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).
2. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora l'attuazione degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, implementando, altresi', interventi di supporto per i soggetti medesimi.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 2, puo':
a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica, ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dichiarando la finalita' della richiesta;
b) richiedere ai soggetti l'esecuzione, periodica o mirata, di audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto;
c) richiedere ai soggetti l'esecuzione di scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;
d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.
4. Ai fini del comma 2, l'Autorita' nazionale competente NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere, nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS analizza le risultanze delle attivita' di cui al presente capo al fine di stabilire l'ordine di priorita' degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonche' di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di cui all'articolo 31.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS implementa gli interventi di supporto di cui al comma 2 qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS, nello svolgimento delle attivita' di cui al presente capo, si puo' avvalere dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).