Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2128
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Legittimazione della società attrice per cessione di credito

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata alla cessione del credito è limitata al periodo in cui il contratto è in corso di esecuzione. Una volta concluso il rapporto contrattuale, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo. La fornitura di energia elettrica configura una prestazione periodica con autonomia nell'ambito di una causa petendi continuativa, per cui non è applicabile il vincolo di adesione della P.A. alla cessione.

  • Accolto
    Domanda di pagamento della sorte capitale residua

    È pacifico che gran parte del credito azionato è stato pagato. La parte attrice stessa ha ridotto la richiesta iniziale a 12.019,67 in sorte capitale residua. La domanda è accolta per questa parte.

  • Rigettato
    Interessi moratori e anatocistici

    In presenza di contestazione sulle modalità di trasmissione delle fatture e sugli interessi dovuti, risulta comunque applicabile l'art. 1284 comma 4 c.c. La domanda è rigettata per il resto.

  • Rigettato
    Domanda per importo forfettario ex D.Lgs. 231/02

    La domanda è ritenuta assorbita, anche per il fatto che è contestata la ritualità della spedizione delle fatture, peraltro in gran parte già pagate.

  • Rigettato
    Inefficacia della cessione di credito per mancata accettazione del debitore ceduto

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata alla cessione del credito è limitata al periodo in cui il contratto è in corso di esecuzione. Una volta concluso il rapporto contrattuale, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo. La fornitura di energia elettrica configura una prestazione periodica con autonomia nell'ambito di una causa petendi continuativa, per cui non è applicabile il vincolo di adesione della P.A. alla cessione.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda in punto di sorte capitale, in quanto parte del credito è stato pagato e la parte attrice ha ridotto la richiesta. La contestazione sulla ritualità della spedizione delle fatture ha inciso sulla domanda di interessi e spese accessorie.

  • Accolto
    Decurtazione importo fatture già pagate

    Il Tribunale ha accolto la domanda in punto di sorte capitale, considerando che gran parte del credito era già stato pagato, riducendo la condanna alla sorte capitale residua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2128
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 2128
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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