TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2722/2021 R.G.
promossa da
• (già già Pt_1 Parte_2 Parte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, con la rappresentanza e la difesa
[...] dell'Avv. Loredana Basile del Foro di Napoli
- parte attrice- contro
• in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Umberto, 1, c.f. , con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Mario De P.IVA_1
Luca del Foro di Siracusa
-parte convenuta- avente ad oggetto: “condannatorio per somministrazione energia elettrica”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dagli atti prodotti in giudizio che con atto Notaio 25.03.21, rep Per_1
17369, (estranea al giudizio) cedeva pro soluto alla Controparte_2 [...] il credito nei confronti del per fornitura di Parte_3 CP_1 CP_1 energia elettrica, pari ad euro 47.504.
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, parte attrice, Pt_1 così concludeva:
[...]
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E Controparte_1
CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Lentini (SR) P.IVA_1 Emai_ alla Piazza Umberto I, 31 indirizzo PEC sr Email_1 CP_1 estratto dall'indicepa.gov.it; al pagamento in favore di per le Parte_1 ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € 47.504,05 per sorte capitale E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 28/05/2021 ammontano ad Euro 961,24: ▪ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
▪ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
▪ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2) € 4.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorte capitale insoluta e di cui alla Fatt. N. 90008627 del 28/05/2021 e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
▪ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. a. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Lentini (SR) alla P.IVA_1 Emai_ Piazza Umberto I, 31 indirizzo PEC: sr.it Email_1 CP_1 estratto dall'indicepa.gov.it, al pagamento in favore di delle diverse Parte_1 somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
o Con comparsa di costituzione e risposta 11.12.21 si costituiva in giudizio il odierno convenuto, il quale così concludeva: Controparte_1
Preliminarmente
- dichiarare inefficace e/o illegittima e comunque non opponibile al debitore ceduto l'atto di cessione di credito da a e, per l'effetto CP_2 Parte_1 dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
Nel merito pag. 2/7 nel caso in cui dovesse essere dichiarata non meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare
- dichiarare non dovute le somme richieste da parte attrice sia a titolo di sorte capitale che di interessi per mancanza assoluta di prova;
- nel caso in cui nel corso del giudizio si dovesse raggiungere la prova della legittimità della pretesa di parte attrice, dichiarare che la somma effettivamente dovuta dal a per le causali di cui al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio va decurtata della somma di € 31.951,60 pari all'importo delle fatture già pagate dal CP_1
- Determinare l'eventuale somma dovuta a titolo di penale ex D.Lgs. N°192/12 in relazione al numero delle fatture rimaste effettivamente insolute.
- dichiarare non dovuta alcuna somma per interessi per carenza dei presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
• Alla prima udienza del 20.12.21 venivano assegnati i termini istruttori cui all'art 183 c.p.c. richiesti dalle parti e fissata udienza per il 19.09.22.
• Con provvedimento 26.10.22 questo Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del Sindaco p.t. del convenuto sugli articolati cui alla seconda CP_1 memoria istruttoria di parte attrice e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 23.01.23, poi differita al 13.03.23.
• A detta udienza veniva espletato il richiesto interrogatorio formale. In particolare il sindaco del convenuto così dichiarava: CP_1
“…ADR sull'articolato n.1: vengono preventivamente esibite al teste l'elenco delle fatture di cui al capitolo di prova. Il teste dichiara di essere Sindaco del dal 25.10.2021. Poiché le fatture sono tutte antecedenti a Controparte_1 tale data lo stesso dichiara di non essere in grado di rispondere sul capitolo di prova. ADR sull'articolato n.2: il teste si riporta a quanto dichiarato nel precedente capitolo di prova ovvero che anche tale cessione di credito è antecedente all'inizio della sua sindacatura. ADR sull' articolato n.3: non è vero, per quanto riferitomi dall' ufficio di ragioneria in quanto da informazioni da loro fornitemi per il Controparte_1
e abbiamo già pagato per tali forniture la somma di euro 32.000,00 circa. ADR sull'articolato 4: no, non è vero, sempre per quanto riferitomi la somma CP_ da noi versata ad è stata di euro 32.000,00 circa. ADR sull'articolato n.5: nulla so. ADR a chiarimento: non sono in grado di riferire se il pagamento di euro
32.000,00 sia stato fatto tempestivamente o in ritardo.”
• Alla udienza del 27.11.23 veniva escusso il testimone come da verbale che Tes_1 segue
ADR: sono a conoscenza dei fatti perché sono stato ragioniere capo al
[...]
CP_1
pag. 3/7 ADR sull'art. 1: si è vero, all'epoca dei fatti (maggio 2022) il CP_1 aveva con oltre 100 POD.
[...] CP_2 ADR sull'art. 2: ritengo che le bollette indicate nella cessione di credito riguardassero i contratti ancora in essere con il Il teste CP_1 CP_1 conferma la dichiarazione dallo stesso resa in data 3.06.2022 allegata alla memoria 183, n. 3 di parte convenuta.
Letto e confermato.
Interrogato sugli articolati di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. secondo termine di parte attrice risponde: ADR sull'art. 1: so che il era fornito da in base ai CP_1 CP_2 contratti sottoscritti come mercato tutelato, ma non sono in grado di confermare l'elenco dei crediti che mi viene esibito allegato 1 dell'atto di citazione.
ADR sull'art. 2: non mi ricordo.
ADR sull'art. 3: non mi ricordo.
ADR sull'art. 4: non mi ricordo.
ADR sull'art. 5: non mi ricordo.
• Alla udienza del 24.06.24, questo Giudice formulava proposta conciliativa del seguente tenore:
“…Il Giudice, previa revoca dell'opposto decreto, dispone a favore della Pt_3 il pagamento da parte dell'opponente della
[...] Controparte_1 complessiva somma di € 15.000. Spese compensate tra le parti. Assegna alle parti termine fino al 30.09.2024 per il deposito dell'accettazione della proposta conciliativa, avvertendo che la mancata accettazione sarà valutata anche ai fini della condanna alle spese e fissando l'udienza del 28.10.2024 ore 10,30 per la verifica della accettazione delle parti”.
• Alla udienza del 28.10.24 le parti così verbalizzavano: Part L'avv. Signorelli (per ) rappresenta come la proposta conciliativa formulata dal Giudice non sia stata accettata dalla e chiede, Parte_3 pertanto, che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'avv. De Luca dà atto che il aveva aderito alla proposta Controparte_1 conciliativa formulata dal Giudice e nello stesso tempo prendendo atto del rifiuto ad accettare la proposta formulata dal Giudice da parte avversa si associa alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.09.2025.
• Alla udienza del 29.09.25 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese. MOTIVAZIONI
1. E' stata dal convenuto contestata la legittimazione della Società attrice, CP_1 per l'incedibilità del credito da somministrazione, comunque non essendo la pag. 4/7 cessione stata mai accettata dal debitore ceduto. Eccezione cui la Società attrice risponde dicendo cedibile il credito de quo, e non necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
2. Leggiamo in Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2209
“… l'art. 69 (R.D. 2440/1923) stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato "debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento"; e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento (Cass. 7919/2004; 8387/1997). L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni ... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all. E"; il quale stabiliva che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà ... convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". Ma da questa normativa - che deroga al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, posto dall'art. 1260 cod. civ. deriva inequivocabilmente che per tali contratti (fra cui rientrano pacificamente quelli di fornitura) la necessità della adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia della cessione, significativamente qualificata dalla dottrina "provvisoria", sussiste, esclusivamente sino a quando il contratto è "in corso", onde cessa allorquando questo presupposto viene meno, con la conclusione del rapporto contrattuale: in aderenza, del resto, alla finalità della norma rivolta alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 981/2002; 9789/1994). E consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9;
e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso”.
Questa, della detta sentenza, è la coerente massima:
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
E ancora (proprio in tema di fornitura di energia elettrica), leggiamo in pag. 5/7 Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6934
…”il r.d. n. 2440/1923, disponendo, all'art. 70, che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/1994); detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass. 01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284); non avendo impugnato la ratio decidendi secondo cui il prezzo della somministrazione dell'energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come questo
"configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo" (pp.
6-87 della sentenza), anche sotto questo profilo la censura non può essere accolta…” Questa, della sentenza, è la coerente massima:
La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura.
3. In sostanza, la fornitura di energia elettrica configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo: donde non è applicabile alla stessa il vincolo, a favore della P.A., dell'adesione alla cessione: e ciò a prescindere dal fatto che sia stato già concluso il contratto in corso.
4. Ne deriva la legittimazione della parte attrice, e quindi la fondatezza della domanda. Quanto alle fatture, esse risultano contestate dal Il CP_1 pagamento da parte dello stesso (da parte del all dante causa CP_1 CP_2 della società attrice), di euro 35.484,38 va però considerato come pag. 6/7 riconoscimento del rapporto contrattuale, e del debito quanto meno nella sorte capitale.
5. Ad ogni modo, risulta pacificamente pagato gran parte del credito azionato: è la stessa parte attrice che a fronte di una iniziale richiesta di euro 47.504,05, ora domanda 12.019,67 in sorte capitale residua. E quindi per questa parte va accolta la domanda, in punto di sorte capitale.
6. Quanto agli interessi domandati, in presenza di contestazione sulle modalità di trasmissione delle fatture, e sugli interessi dovuti, risulta comunque applicabile l'art. 1284 comma 4 c.c..In detto condannatorio ritenendosi assorbita la domanda di euro 40 per fattura, anche per il fatto che contestata è la ritualità della spedizione delle fatture, peraltro in gran parte già pagate.
7. In ragione dell'esito del giudizio, e della condanna al pagamento di una somma di gran lunga inferiore a quella originariamente chiesta, ricorrono buoni motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2722/2021 R.G.
disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa:
• In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna il CP_1 al pagamento di euro 12.019,67. Oltre interessi ex art. 1284 comma 4
[...]
c.c. dalla domanda giudiziale;
• Rigetta per il resto le ulteriori domande;
• Spese compensate. Così deciso in Siracusa, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2722/2021 R.G.
promossa da
• (già già Pt_1 Parte_2 Parte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, con la rappresentanza e la difesa
[...] dell'Avv. Loredana Basile del Foro di Napoli
- parte attrice- contro
• in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Umberto, 1, c.f. , con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Mario De P.IVA_1
Luca del Foro di Siracusa
-parte convenuta- avente ad oggetto: “condannatorio per somministrazione energia elettrica”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dagli atti prodotti in giudizio che con atto Notaio 25.03.21, rep Per_1
17369, (estranea al giudizio) cedeva pro soluto alla Controparte_2 [...] il credito nei confronti del per fornitura di Parte_3 CP_1 CP_1 energia elettrica, pari ad euro 47.504.
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, parte attrice, Pt_1 così concludeva:
[...]
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E Controparte_1
CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Lentini (SR) P.IVA_1 Emai_ alla Piazza Umberto I, 31 indirizzo PEC sr Email_1 CP_1 estratto dall'indicepa.gov.it; al pagamento in favore di per le Parte_1 ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € 47.504,05 per sorte capitale E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 28/05/2021 ammontano ad Euro 961,24: ▪ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
▪ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
▪ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2) € 4.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorte capitale insoluta e di cui alla Fatt. N. 90008627 del 28/05/2021 e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
▪ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. a. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Lentini (SR) alla P.IVA_1 Emai_ Piazza Umberto I, 31 indirizzo PEC: sr.it Email_1 CP_1 estratto dall'indicepa.gov.it, al pagamento in favore di delle diverse Parte_1 somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
o Con comparsa di costituzione e risposta 11.12.21 si costituiva in giudizio il odierno convenuto, il quale così concludeva: Controparte_1
Preliminarmente
- dichiarare inefficace e/o illegittima e comunque non opponibile al debitore ceduto l'atto di cessione di credito da a e, per l'effetto CP_2 Parte_1 dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
Nel merito pag. 2/7 nel caso in cui dovesse essere dichiarata non meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare
- dichiarare non dovute le somme richieste da parte attrice sia a titolo di sorte capitale che di interessi per mancanza assoluta di prova;
- nel caso in cui nel corso del giudizio si dovesse raggiungere la prova della legittimità della pretesa di parte attrice, dichiarare che la somma effettivamente dovuta dal a per le causali di cui al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio va decurtata della somma di € 31.951,60 pari all'importo delle fatture già pagate dal CP_1
- Determinare l'eventuale somma dovuta a titolo di penale ex D.Lgs. N°192/12 in relazione al numero delle fatture rimaste effettivamente insolute.
- dichiarare non dovuta alcuna somma per interessi per carenza dei presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
• Alla prima udienza del 20.12.21 venivano assegnati i termini istruttori cui all'art 183 c.p.c. richiesti dalle parti e fissata udienza per il 19.09.22.
• Con provvedimento 26.10.22 questo Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del Sindaco p.t. del convenuto sugli articolati cui alla seconda CP_1 memoria istruttoria di parte attrice e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 23.01.23, poi differita al 13.03.23.
• A detta udienza veniva espletato il richiesto interrogatorio formale. In particolare il sindaco del convenuto così dichiarava: CP_1
“…ADR sull'articolato n.1: vengono preventivamente esibite al teste l'elenco delle fatture di cui al capitolo di prova. Il teste dichiara di essere Sindaco del dal 25.10.2021. Poiché le fatture sono tutte antecedenti a Controparte_1 tale data lo stesso dichiara di non essere in grado di rispondere sul capitolo di prova. ADR sull'articolato n.2: il teste si riporta a quanto dichiarato nel precedente capitolo di prova ovvero che anche tale cessione di credito è antecedente all'inizio della sua sindacatura. ADR sull' articolato n.3: non è vero, per quanto riferitomi dall' ufficio di ragioneria in quanto da informazioni da loro fornitemi per il Controparte_1
e abbiamo già pagato per tali forniture la somma di euro 32.000,00 circa. ADR sull'articolato 4: no, non è vero, sempre per quanto riferitomi la somma CP_ da noi versata ad è stata di euro 32.000,00 circa. ADR sull'articolato n.5: nulla so. ADR a chiarimento: non sono in grado di riferire se il pagamento di euro
32.000,00 sia stato fatto tempestivamente o in ritardo.”
• Alla udienza del 27.11.23 veniva escusso il testimone come da verbale che Tes_1 segue
ADR: sono a conoscenza dei fatti perché sono stato ragioniere capo al
[...]
CP_1
pag. 3/7 ADR sull'art. 1: si è vero, all'epoca dei fatti (maggio 2022) il CP_1 aveva con oltre 100 POD.
[...] CP_2 ADR sull'art. 2: ritengo che le bollette indicate nella cessione di credito riguardassero i contratti ancora in essere con il Il teste CP_1 CP_1 conferma la dichiarazione dallo stesso resa in data 3.06.2022 allegata alla memoria 183, n. 3 di parte convenuta.
Letto e confermato.
Interrogato sugli articolati di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. secondo termine di parte attrice risponde: ADR sull'art. 1: so che il era fornito da in base ai CP_1 CP_2 contratti sottoscritti come mercato tutelato, ma non sono in grado di confermare l'elenco dei crediti che mi viene esibito allegato 1 dell'atto di citazione.
ADR sull'art. 2: non mi ricordo.
ADR sull'art. 3: non mi ricordo.
ADR sull'art. 4: non mi ricordo.
ADR sull'art. 5: non mi ricordo.
• Alla udienza del 24.06.24, questo Giudice formulava proposta conciliativa del seguente tenore:
“…Il Giudice, previa revoca dell'opposto decreto, dispone a favore della Pt_3 il pagamento da parte dell'opponente della
[...] Controparte_1 complessiva somma di € 15.000. Spese compensate tra le parti. Assegna alle parti termine fino al 30.09.2024 per il deposito dell'accettazione della proposta conciliativa, avvertendo che la mancata accettazione sarà valutata anche ai fini della condanna alle spese e fissando l'udienza del 28.10.2024 ore 10,30 per la verifica della accettazione delle parti”.
• Alla udienza del 28.10.24 le parti così verbalizzavano: Part L'avv. Signorelli (per ) rappresenta come la proposta conciliativa formulata dal Giudice non sia stata accettata dalla e chiede, Parte_3 pertanto, che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'avv. De Luca dà atto che il aveva aderito alla proposta Controparte_1 conciliativa formulata dal Giudice e nello stesso tempo prendendo atto del rifiuto ad accettare la proposta formulata dal Giudice da parte avversa si associa alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.09.2025.
• Alla udienza del 29.09.25 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese. MOTIVAZIONI
1. E' stata dal convenuto contestata la legittimazione della Società attrice, CP_1 per l'incedibilità del credito da somministrazione, comunque non essendo la pag. 4/7 cessione stata mai accettata dal debitore ceduto. Eccezione cui la Società attrice risponde dicendo cedibile il credito de quo, e non necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
2. Leggiamo in Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2209
“… l'art. 69 (R.D. 2440/1923) stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato "debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento"; e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento (Cass. 7919/2004; 8387/1997). L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni ... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all. E"; il quale stabiliva che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà ... convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". Ma da questa normativa - che deroga al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, posto dall'art. 1260 cod. civ. deriva inequivocabilmente che per tali contratti (fra cui rientrano pacificamente quelli di fornitura) la necessità della adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia della cessione, significativamente qualificata dalla dottrina "provvisoria", sussiste, esclusivamente sino a quando il contratto è "in corso", onde cessa allorquando questo presupposto viene meno, con la conclusione del rapporto contrattuale: in aderenza, del resto, alla finalità della norma rivolta alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 981/2002; 9789/1994). E consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9;
e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso”.
Questa, della detta sentenza, è la coerente massima:
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
E ancora (proprio in tema di fornitura di energia elettrica), leggiamo in pag. 5/7 Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6934
…”il r.d. n. 2440/1923, disponendo, all'art. 70, che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/1994); detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass. 01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284); non avendo impugnato la ratio decidendi secondo cui il prezzo della somministrazione dell'energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come questo
"configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo" (pp.
6-87 della sentenza), anche sotto questo profilo la censura non può essere accolta…” Questa, della sentenza, è la coerente massima:
La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura.
3. In sostanza, la fornitura di energia elettrica configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo: donde non è applicabile alla stessa il vincolo, a favore della P.A., dell'adesione alla cessione: e ciò a prescindere dal fatto che sia stato già concluso il contratto in corso.
4. Ne deriva la legittimazione della parte attrice, e quindi la fondatezza della domanda. Quanto alle fatture, esse risultano contestate dal Il CP_1 pagamento da parte dello stesso (da parte del all dante causa CP_1 CP_2 della società attrice), di euro 35.484,38 va però considerato come pag. 6/7 riconoscimento del rapporto contrattuale, e del debito quanto meno nella sorte capitale.
5. Ad ogni modo, risulta pacificamente pagato gran parte del credito azionato: è la stessa parte attrice che a fronte di una iniziale richiesta di euro 47.504,05, ora domanda 12.019,67 in sorte capitale residua. E quindi per questa parte va accolta la domanda, in punto di sorte capitale.
6. Quanto agli interessi domandati, in presenza di contestazione sulle modalità di trasmissione delle fatture, e sugli interessi dovuti, risulta comunque applicabile l'art. 1284 comma 4 c.c..In detto condannatorio ritenendosi assorbita la domanda di euro 40 per fattura, anche per il fatto che contestata è la ritualità della spedizione delle fatture, peraltro in gran parte già pagate.
7. In ragione dell'esito del giudizio, e della condanna al pagamento di una somma di gran lunga inferiore a quella originariamente chiesta, ricorrono buoni motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2722/2021 R.G.
disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa:
• In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna il CP_1 al pagamento di euro 12.019,67. Oltre interessi ex art. 1284 comma 4
[...]
c.c. dalla domanda giudiziale;
• Rigetta per il resto le ulteriori domande;
• Spese compensate. Così deciso in Siracusa, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7