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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1091/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in C. le Gianforma Margione n. 12, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cappello RIZZARELLO, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]in C. le San Giuliano S. Elena n. 20/A, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Cappello RIZZARELLO, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 28/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modica tra le parti e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Modica Anno 1978, Atto n. 26, parte II, Serie A.
Inoltre, sempre i ricorrenti hanno chiesto di disporre che si obblighi a Controparte_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra la Parte_1 somma di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo accredito su libretto bancario e di disporre che a decorrere dalla vendita della casa familiare, l'ammontare del superiore assegno divorzile sia stabilito nella minore somma di
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00).
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli . il Persona_1 quale è nato il [...], nata il [...] e nata Persona_2 Persona_3 il 13.12.1986, tutti economicamente indipendenti e non più conviventi con i genitori;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 8.01.2020;
hanno rappresentato che entrambi sono pensionati e percepiscono le loro rispettive pensioni;
hanno dedotto di essere ambedue sono proprietari della casa familiare ubicata in Modica in via C. le San Giuliano S. Elena n. 20/A;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
2 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 08.01.2020, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso (cinque anni), sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso i figli, e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) la casa familiare è assegnata al sig. , con quanto in essa contenuto;
i Controparte_1 coniugi dichiarano di essere concordi nel vendere la casa familiare e di dividere il ricavato nella misura della metà per ciascuno;
anzi, precisano di aver già posto in vendita la casa;
3) la sig.ra proprietaria esclusiva del terreno e dei fabbricati, siti a Parte_1
Frigintini, in C. da Saitta Cucco Pozzo S. Teresa n. 34, si impegna a riconoscere al sig.
, la metà delle somme che saranno ricavate dalla vendita degli stessi;
Controparte_1
4) il Sig. verserà mensilmente alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di assegno divorzile, in favore della stessa, la somma di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a mezzo accredito su libretto bancario intestato alla Sig.ra
con le seguenti coordinate IBAN: IT36B0503684482DR0194327820; Parte_1
5) i coniugi concordano, altresì, che, a decorrere dalla data di vendita della casa coniugale, l'ammontare del superiore assegno di divorzio viene determinato nella minor misura di € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00);
3 6) le spese di utenze e di ordinaria amministrazione della casa familiare saranno a carico del Sig. ; Controparte_1
7) il contributo del G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici) – in virtù dell'impianto fotovoltaico installato nella casa familiare – resta a favore di entrambi nella misura della metà per ciascuno, e, a tal fine, i coniugi manterranno il conto corrente cointestato della
Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Modica, Sacro Cuore, dedicato al ricevimento dei bonifici da parte del G.S.E.; mentre il rimborso in bolletta spetterà in via esclusiva al sig. . Controparte_1
8) I sigg. e si obbligano a rispettare le condizioni Parte_1 Controparte_1 del presente del ricorso, il cui inadempimento faculterà ciascuno degli stessi ad esercitare ogni azione di legge ritenuta opportuna.
Il Tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti atte alla regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra le stesse, le quali non sono in contrasto con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Modica tra le parti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Modica Anno
1978, Atto n. 26, parte II, Serie A.
- prende atto delle condizioni concordate.
- nulla sulle spese.
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in C. le Gianforma Margione n. 12, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cappello RIZZARELLO, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]in C. le San Giuliano S. Elena n. 20/A, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Cappello RIZZARELLO, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 28/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modica tra le parti e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Modica Anno 1978, Atto n. 26, parte II, Serie A.
Inoltre, sempre i ricorrenti hanno chiesto di disporre che si obblighi a Controparte_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra la Parte_1 somma di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo accredito su libretto bancario e di disporre che a decorrere dalla vendita della casa familiare, l'ammontare del superiore assegno divorzile sia stabilito nella minore somma di
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00).
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli . il Persona_1 quale è nato il [...], nata il [...] e nata Persona_2 Persona_3 il 13.12.1986, tutti economicamente indipendenti e non più conviventi con i genitori;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 8.01.2020;
hanno rappresentato che entrambi sono pensionati e percepiscono le loro rispettive pensioni;
hanno dedotto di essere ambedue sono proprietari della casa familiare ubicata in Modica in via C. le San Giuliano S. Elena n. 20/A;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
2 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 08.01.2020, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso (cinque anni), sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso i figli, e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) la casa familiare è assegnata al sig. , con quanto in essa contenuto;
i Controparte_1 coniugi dichiarano di essere concordi nel vendere la casa familiare e di dividere il ricavato nella misura della metà per ciascuno;
anzi, precisano di aver già posto in vendita la casa;
3) la sig.ra proprietaria esclusiva del terreno e dei fabbricati, siti a Parte_1
Frigintini, in C. da Saitta Cucco Pozzo S. Teresa n. 34, si impegna a riconoscere al sig.
, la metà delle somme che saranno ricavate dalla vendita degli stessi;
Controparte_1
4) il Sig. verserà mensilmente alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di assegno divorzile, in favore della stessa, la somma di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a mezzo accredito su libretto bancario intestato alla Sig.ra
con le seguenti coordinate IBAN: IT36B0503684482DR0194327820; Parte_1
5) i coniugi concordano, altresì, che, a decorrere dalla data di vendita della casa coniugale, l'ammontare del superiore assegno di divorzio viene determinato nella minor misura di € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00);
3 6) le spese di utenze e di ordinaria amministrazione della casa familiare saranno a carico del Sig. ; Controparte_1
7) il contributo del G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici) – in virtù dell'impianto fotovoltaico installato nella casa familiare – resta a favore di entrambi nella misura della metà per ciascuno, e, a tal fine, i coniugi manterranno il conto corrente cointestato della
Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Modica, Sacro Cuore, dedicato al ricevimento dei bonifici da parte del G.S.E.; mentre il rimborso in bolletta spetterà in via esclusiva al sig. . Controparte_1
8) I sigg. e si obbligano a rispettare le condizioni Parte_1 Controparte_1 del presente del ricorso, il cui inadempimento faculterà ciascuno degli stessi ad esercitare ogni azione di legge ritenuta opportuna.
Il Tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti atte alla regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra le stesse, le quali non sono in contrasto con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Modica tra le parti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Modica Anno
1978, Atto n. 26, parte II, Serie A.
- prende atto delle condizioni concordate.
- nulla sulle spese.
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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