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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3353/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 06/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10160009308U IMPOSTA UNICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: condanna di controparte alle spese con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario
Resistente/Appellato: condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 aprile 2022 l'Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. M10160009308U, relativo alla imposta unica sulle scommesse gestite nell'anno 2016, con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato aveva determinato induttivamente l'imponibile per la raccolta di scommesse asseritamente effettuate all'interno della propria sede, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 12 dicembre 2022 n. 34/06/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando che il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è la raccolta delle scommesse e che, pertanto, sussiste una sostanziale equiparazione tra i soggetti che la pongono in essere, siano essi concessionari o meno, nonché l'insussistenza dei vizi formali denunciati da parte ricorrente alla luce della documentazione versata in atti dall'Ufficio che dimostrava la conformità della procedura di accertamento ed esecutiva alla normativa primaria e secondaria e dei conseguenti atti amministrativi emessi.
La Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo i motivi di ricorso relativi alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione, alla mancanza di contraddittorio preventivo ed alla infondatezza nel merito dell'accertamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto al primo motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, deve rilevarsi che l'avviso di accertamento richiama il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza in presenza all'esito delle operazioni eseguite in presenza del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Rappresentante_1 e regolarmente consegnato a quest'ultimo.
Ciò esclude il denunziato difetto di motivazione essendo del tutto legittimo il rinvio per relationem ad atti, appunto, come nella fattispecie, conosciuti dal destinatario (giurisprudenza costante, cfr., tra le tante, Cass.
5/10/2012 n. 16976 e Cass. 20 dicembre 2018 n. 32957, secondo cui “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”).
Quanto, invece, al secondo motivo di gravame concernente la mancanza di contraddittorio preventivo, va rilevato che, oltre alla già citata presenza del Rapp._1 alle operazioni ed all'invito allo stesso, in sede di consegna del p.v.c., di far pervenire all'Ufficio competente all'accertamento, nel termine di 60 gg. dal rilascio di copia del verbale, osservazioni e richieste in merito ai rilievi ivi contenuti, successivamente la parte è stata ancora invitata dall'Ufficio accertatore, con nota prot. nr. 32511 del 24/06/2021, ad esibire nel termine di 15 gg. la documentazione inerente all'attività esercitata, e in particolare la prova documentale della data di inizio di utilizzo delle apparecchiature presenti all'interno della sala giochi all'atto dell'accesso.
D'altra parte, ove anche si volesse estendere in termini generalità quel principio generale del diritto comunitario a tutti i casi – e, quindi, anche a quello qui in esame – nei quali l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, deve, comunque, osservarsi che il conseguente vizio può acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l'inosservanza della regola abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass. 15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione (e che, comunque, non sono stati indicati di seguito all'invito di cui sopra si è detto) e, in ogni caso, quando quest'ultima non avrebbe comunque emesso un provvedimento di contenuto diverso, circostanza nella fattispecie inequivocabilmente dimostrata dalle difese anche in questa sede esperite dall'Amministrazione medesima.
Quanto, infine, al motivo di gravame concernente il merito dell'accertamento, va ricordato che l'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n.190, riguarda, non soltanto gli “apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)” e, quindi, gli “apparecchi videoterminali”, ma anche “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”.
Dunque, la fattispecie legislativa richiamata deve ritenersi applicabile anche al caso in esame in cui è stato accertato l'uso di computer, sì non collegato alla rete statale di raccolta gioco, ma idonei al collegamento a un server esterno, tramite rete telematica, all'indirizzo internet Sito_Web_1.
Da ciò la legittimità della contestazione all'associazione istante di avere operato nel settore della raccolta delle scommesse in regime di totale evasione d'imposta, violando l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e omettendo di comunicare l'inizio dell'attività commerciale, nonché la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'odierna appellante (che, come si è detto, non ha mai risposto alle richieste dell'Ufficio) altrettanto legittimamente è stato esteso l'arco temporale di riferimento ai periodi d'imposta per i quali, alla data della redazione del p.v.c., non erano ancora scaduti i termini per promuovere l'azione fiscale, tenendo conto anche della data di costituzione dell'associazione risalente all'anno 2002.
Quanto alla prova dei fatti accertati, peraltro, non è irrilevante la condanna riportata dal Rapp._1 in sede di processo penale sebbene con sentenza di cui non risulta ancora la irrevocabilità (v. sentenza prodotta dall'appellata).
Per completezza, va respinta anche la doglianza dell'appellante riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia, dal momento che, ancora di recente, la Corte di Cassazione, con pronunzia del 10 gennaio 2024 n. 1019, ha ribadito che “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (nello stesso senso già anche
Cass. 11 ottobre 2021 n. 27634, secondo cui, ugualmente, “nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo”).
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.800,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado della Sicilia di
Messina n. 34/06/23 resa il 12 dicembre 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
2.800,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3353/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 06/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10160009308U IMPOSTA UNICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: condanna di controparte alle spese con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario
Resistente/Appellato: condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 aprile 2022 l'Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. M10160009308U, relativo alla imposta unica sulle scommesse gestite nell'anno 2016, con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato aveva determinato induttivamente l'imponibile per la raccolta di scommesse asseritamente effettuate all'interno della propria sede, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 12 dicembre 2022 n. 34/06/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando che il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è la raccolta delle scommesse e che, pertanto, sussiste una sostanziale equiparazione tra i soggetti che la pongono in essere, siano essi concessionari o meno, nonché l'insussistenza dei vizi formali denunciati da parte ricorrente alla luce della documentazione versata in atti dall'Ufficio che dimostrava la conformità della procedura di accertamento ed esecutiva alla normativa primaria e secondaria e dei conseguenti atti amministrativi emessi.
La Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo i motivi di ricorso relativi alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione, alla mancanza di contraddittorio preventivo ed alla infondatezza nel merito dell'accertamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto al primo motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, deve rilevarsi che l'avviso di accertamento richiama il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza in presenza all'esito delle operazioni eseguite in presenza del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Rappresentante_1 e regolarmente consegnato a quest'ultimo.
Ciò esclude il denunziato difetto di motivazione essendo del tutto legittimo il rinvio per relationem ad atti, appunto, come nella fattispecie, conosciuti dal destinatario (giurisprudenza costante, cfr., tra le tante, Cass.
5/10/2012 n. 16976 e Cass. 20 dicembre 2018 n. 32957, secondo cui “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”).
Quanto, invece, al secondo motivo di gravame concernente la mancanza di contraddittorio preventivo, va rilevato che, oltre alla già citata presenza del Rapp._1 alle operazioni ed all'invito allo stesso, in sede di consegna del p.v.c., di far pervenire all'Ufficio competente all'accertamento, nel termine di 60 gg. dal rilascio di copia del verbale, osservazioni e richieste in merito ai rilievi ivi contenuti, successivamente la parte è stata ancora invitata dall'Ufficio accertatore, con nota prot. nr. 32511 del 24/06/2021, ad esibire nel termine di 15 gg. la documentazione inerente all'attività esercitata, e in particolare la prova documentale della data di inizio di utilizzo delle apparecchiature presenti all'interno della sala giochi all'atto dell'accesso.
D'altra parte, ove anche si volesse estendere in termini generalità quel principio generale del diritto comunitario a tutti i casi – e, quindi, anche a quello qui in esame – nei quali l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, deve, comunque, osservarsi che il conseguente vizio può acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l'inosservanza della regola abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass. 15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione (e che, comunque, non sono stati indicati di seguito all'invito di cui sopra si è detto) e, in ogni caso, quando quest'ultima non avrebbe comunque emesso un provvedimento di contenuto diverso, circostanza nella fattispecie inequivocabilmente dimostrata dalle difese anche in questa sede esperite dall'Amministrazione medesima.
Quanto, infine, al motivo di gravame concernente il merito dell'accertamento, va ricordato che l'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n.190, riguarda, non soltanto gli “apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)” e, quindi, gli “apparecchi videoterminali”, ma anche “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”.
Dunque, la fattispecie legislativa richiamata deve ritenersi applicabile anche al caso in esame in cui è stato accertato l'uso di computer, sì non collegato alla rete statale di raccolta gioco, ma idonei al collegamento a un server esterno, tramite rete telematica, all'indirizzo internet Sito_Web_1.
Da ciò la legittimità della contestazione all'associazione istante di avere operato nel settore della raccolta delle scommesse in regime di totale evasione d'imposta, violando l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e omettendo di comunicare l'inizio dell'attività commerciale, nonché la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'odierna appellante (che, come si è detto, non ha mai risposto alle richieste dell'Ufficio) altrettanto legittimamente è stato esteso l'arco temporale di riferimento ai periodi d'imposta per i quali, alla data della redazione del p.v.c., non erano ancora scaduti i termini per promuovere l'azione fiscale, tenendo conto anche della data di costituzione dell'associazione risalente all'anno 2002.
Quanto alla prova dei fatti accertati, peraltro, non è irrilevante la condanna riportata dal Rapp._1 in sede di processo penale sebbene con sentenza di cui non risulta ancora la irrevocabilità (v. sentenza prodotta dall'appellata).
Per completezza, va respinta anche la doglianza dell'appellante riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia, dal momento che, ancora di recente, la Corte di Cassazione, con pronunzia del 10 gennaio 2024 n. 1019, ha ribadito che “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (nello stesso senso già anche
Cass. 11 ottobre 2021 n. 27634, secondo cui, ugualmente, “nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo”).
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.800,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1, in persona del Presidente e legale rappresentante Rappresentante_1, nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado della Sicilia di
Messina n. 34/06/23 resa il 12 dicembre 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
2.800,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente