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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1571/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17669/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1571/2025, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 17669/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249017401513000 relativamente all'avviso di accertamento n° TF3051000783/2017 avente ad oggetto IRPEF anno 2012, sostenendo la intervenuta prescrizione, stante la sola notifica dell'intimazione nel 2024.
Si era costituita la ER eccependo innanzitutto il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni attinenti al sotteso avviso di accertamento laddove la legittimazione apparteneva all'Ente impositore Agenzia delle Entrate (non convenuto in giudizio) e rilevando comunque come dall'estratto di ruolo risultasse una regolare notifica in merito.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso per la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione eccepisce preliminarmente la violazione del litisconsortio necessario previsto in materia per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, come quello in esame
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come il motivo procedurale sia fondato ed ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b) del Codice del processo tributario la sentenza impugnata va annullata con rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che provvederà anche in termini di liquidazione delle spesee competenze.
Infatti con il D.Lgs. 220/2023 in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, è stata introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6- bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli,
Pertanto il giudizio va rimesso innanzi al primo giudice.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate Riscossione, e per l'effetto rimette gli atti alla Corte di I grado di
Napoli per un nuovo giudizio.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 340,00 per il primo grado ed in € 430,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 04 novembre 2025
Il Presidente est.
RE GN
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1571/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17669/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017401513000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1571/2025, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 17669/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249017401513000 relativamente all'avviso di accertamento n° TF3051000783/2017 avente ad oggetto IRPEF anno 2012, sostenendo la intervenuta prescrizione, stante la sola notifica dell'intimazione nel 2024.
Si era costituita la ER eccependo innanzitutto il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni attinenti al sotteso avviso di accertamento laddove la legittimazione apparteneva all'Ente impositore Agenzia delle Entrate (non convenuto in giudizio) e rilevando comunque come dall'estratto di ruolo risultasse una regolare notifica in merito.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso per la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione eccepisce preliminarmente la violazione del litisconsortio necessario previsto in materia per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, come quello in esame
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come il motivo procedurale sia fondato ed ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b) del Codice del processo tributario la sentenza impugnata va annullata con rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che provvederà anche in termini di liquidazione delle spesee competenze.
Infatti con il D.Lgs. 220/2023 in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, è stata introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6- bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli,
Pertanto il giudizio va rimesso innanzi al primo giudice.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate Riscossione, e per l'effetto rimette gli atti alla Corte di I grado di
Napoli per un nuovo giudizio.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 340,00 per il primo grado ed in € 430,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 04 novembre 2025
Il Presidente est.
RE GN