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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1337 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Lisa Angarano
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in Grazzanise (CE), in data 30.12.1989 e che dal CP_1 matrimonio erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis; chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
In data 07.11.2025, si costituiva in giudizio il resistente aderendo alle domande di CP_1 separazione e di divorzio, ma chiedendo di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 09.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di dichiarare la separazione alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 27.11.2025 e depositata telematicamente.
Il giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
**********
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, dalle allegazioni delle parti si ricavano elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui alla scrittura privata sottoscritta in data
27.11.2025 e depositata telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 Le parti, inoltre, nei loro atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Grazzanise (CE) in data 30.12.1989, (atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1990);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 27.11.2025
e depositata telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1337 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Lisa Angarano
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in Grazzanise (CE), in data 30.12.1989 e che dal CP_1 matrimonio erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis; chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
In data 07.11.2025, si costituiva in giudizio il resistente aderendo alle domande di CP_1 separazione e di divorzio, ma chiedendo di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 09.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di dichiarare la separazione alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 27.11.2025 e depositata telematicamente.
Il giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
**********
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, dalle allegazioni delle parti si ricavano elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui alla scrittura privata sottoscritta in data
27.11.2025 e depositata telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 Le parti, inoltre, nei loro atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Grazzanise (CE) in data 30.12.1989, (atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1990);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 27.11.2025
e depositata telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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