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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bracciano (Rm), Via Parte_1
Cavour, n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Jacopo Tei e Francesco Biagiotti, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 8.03.2021 , Parte_1 assumendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 18 giugno Controparte_1
2016 al giorno 2 novembre 2017 con la qualifica di operaio addetto alle consegne con furgone, assunto con C.C.N.L. commercio - VI Livello, orario part-time al 37,5%., pur avendo sempre seguito un orario di lavoro a tempo pieno, chiedeva al Tribunale di:
- Dichiarare essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato di tipo full-time per il periodo compreso tra il giorno 18 giugno 2016 al giorno 2 novembre 2017 e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive riguardanti la paga TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giornaliera, le ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività e TFR, al pagamento della somma totale di € 20.910,34 (ventimilanovecentodieci/34);
- Condannare parte resistente alla diversa somma che l'onorevole Giudice adito riterrà di giustizia, a titolo di differenze retributive, competenze di fine rapporto non corrisposte ed indennità risarcitoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione e fino alla data al soddisfo;
- Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari.
La , ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive e conteggi alternativi, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente dal modello CUD del
2017 (documento che essendo formato dalla società convenuta, forma piena prova nei suoi confronti) che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18 luglio 2016 al 2 novembre 2017.
Dichiara il ricorrente che egli sarebbe stato assunto pattuendo l'applicazione del C.C.N.L. commercio - VI Livello e l'orario part-time al 37,5%, mentre, nei fatti, egli avrebbe seguito un orario di lavoro di tipo full-time (8 ore giornaliere) per cinque giorni lavorativi alla settimana, dal lunedì al venerdì ed avrebbe iniziato a lavorare il 18 giugno 2016, così maturando il diritto a percepire differenze retributive a vario titolo.
3. Ebbene, rammentando che incombe sul ricorrente che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, deve dirsi, innanzitutto, che non è stata offerta alcuna prova in ordine alla pattuizione, nel contratto di lavoro, circa l'applicazione del C.C.N.L. commercio (non essendo stato prodotto il contratto di lavoro ovvero altra pattuizione specifica).
4. A seguito dell'istruttoria svolta, parte ricorrente non ha neppure dimostrato di aver seguito un orario lavorativo maggiore rispetto a quello part time al 37,5% (rispetto al quale ha ammesso di aver ricevuto integralmente la retribuzione mensile a lui spettante) e di aver iniziato a lavorare il 18 giugno 2016 anziché il 18 luglio 2016 (come indicato nel citato modello CUD).
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ed, infatti, il ricorrente ha portato in giudizio un solo teste (all'udienza del 26/09/2022 il procuratore ha dichiarato di non aver citato il secondo teste indicato in lista ed ha rinunciato alla sua escussione), il quale ha potuto soltanto confermare di aver visto il Testimone_1 ricorrente lavorare alle dipendenze della società convenuta (della quale era cliente) sia presso il punto vendita sia quale addetto alle consegne a domicilio nel periodo dal 2016 al 2018, senza essere in grado di specificare il mese esatto in cui è iniziato il rapporto lavorativo del ricorrente.
Con riferimento all'orario di lavoro, poi, il teste ha significativamente affermato che non aveva occasione di vedere quando il ricorrente arrivava a lavoro la mattina e quando finiva di lavorare il pomeriggio e che egli andava ad acquistare il caffè circa una volta al mese e, a volte, faceva ordini via whatsapp ed il ricorrente effettuava le consegne a casa.
5. Tale risultando il tenore delle prove costituite e costituende acquisite al giudizio, deve ritenersi fondato -soltanto- il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario di lavoro a tempo parziale al 37,5% per il periodo lavorativo dal 18 luglio 2016 al 2 novembre 2017.
Tenendo conto delle mansioni svolte dal ricorrente (descritte dal teste , per la Tes_1 determinazione della misura della retribuzione possono essere utilizzati i minimi previsti dal
CCNL commercio per il VI livello (che ha riguardo ai lavoratori in possesso di semplici conoscenze pratiche). In difetto della prova della diretta applicazione del detto CCNL al rapporto di lavoro de quo – non essendo stato né allegato né provato che vi sia stata una espressa pattuizione sul punto – esso assume rilievo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. (sulla possibilità che il giudice, chiamato a determinare il trattamento retributivo proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost. faccia riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711)
6. Fondato è poi il diritto del ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
7. Nulla spetta, invece, al ricorrente per quattordicesima mensilità e permessi, istituti collettivi di fonte esclusivamente pattizia che non possono ritenersi, nel caso di specie, necessari a determinare la conformità della retribuzione al più volte citato parametro costituzionale.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
8. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte del ricorrente (ed infatti, come detto, il teste come cliente Tes_1 della società convenuta, non frequentava quotidianamente il punto vendita e non poteva notare se ci fossero stati o meno periodi di assenza).
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come il ricorrente non ha neppure allegato, nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante al lavoratore.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati, su indicazione del giudice, con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal CCNL indicato livello
VI e orario part time, avendo cura, però, di detrarre le spettanze relative al mese di giugno 2016
(anche nel computo del tfr).
12. Spettano pertanto al ricorrente:
- tredicesima mensilità euro 735,39
- tfr euro 651,69
e così complessivamente € 1.387,08.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
13. Alla luce delle svolte considerazioni la , che non ha Controparte_1 provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.387,08 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
14. La soccombenza reciproca rende equa la compensazione delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna , al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.387,08 a titolo di tredicesima mensilità e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Spese compensate.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bracciano (Rm), Via Parte_1
Cavour, n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Jacopo Tei e Francesco Biagiotti, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 8.03.2021 , Parte_1 assumendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 18 giugno Controparte_1
2016 al giorno 2 novembre 2017 con la qualifica di operaio addetto alle consegne con furgone, assunto con C.C.N.L. commercio - VI Livello, orario part-time al 37,5%., pur avendo sempre seguito un orario di lavoro a tempo pieno, chiedeva al Tribunale di:
- Dichiarare essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato di tipo full-time per il periodo compreso tra il giorno 18 giugno 2016 al giorno 2 novembre 2017 e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive riguardanti la paga TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giornaliera, le ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività e TFR, al pagamento della somma totale di € 20.910,34 (ventimilanovecentodieci/34);
- Condannare parte resistente alla diversa somma che l'onorevole Giudice adito riterrà di giustizia, a titolo di differenze retributive, competenze di fine rapporto non corrisposte ed indennità risarcitoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione e fino alla data al soddisfo;
- Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari.
La , ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive e conteggi alternativi, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente dal modello CUD del
2017 (documento che essendo formato dalla società convenuta, forma piena prova nei suoi confronti) che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18 luglio 2016 al 2 novembre 2017.
Dichiara il ricorrente che egli sarebbe stato assunto pattuendo l'applicazione del C.C.N.L. commercio - VI Livello e l'orario part-time al 37,5%, mentre, nei fatti, egli avrebbe seguito un orario di lavoro di tipo full-time (8 ore giornaliere) per cinque giorni lavorativi alla settimana, dal lunedì al venerdì ed avrebbe iniziato a lavorare il 18 giugno 2016, così maturando il diritto a percepire differenze retributive a vario titolo.
3. Ebbene, rammentando che incombe sul ricorrente che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, deve dirsi, innanzitutto, che non è stata offerta alcuna prova in ordine alla pattuizione, nel contratto di lavoro, circa l'applicazione del C.C.N.L. commercio (non essendo stato prodotto il contratto di lavoro ovvero altra pattuizione specifica).
4. A seguito dell'istruttoria svolta, parte ricorrente non ha neppure dimostrato di aver seguito un orario lavorativo maggiore rispetto a quello part time al 37,5% (rispetto al quale ha ammesso di aver ricevuto integralmente la retribuzione mensile a lui spettante) e di aver iniziato a lavorare il 18 giugno 2016 anziché il 18 luglio 2016 (come indicato nel citato modello CUD).
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ed, infatti, il ricorrente ha portato in giudizio un solo teste (all'udienza del 26/09/2022 il procuratore ha dichiarato di non aver citato il secondo teste indicato in lista ed ha rinunciato alla sua escussione), il quale ha potuto soltanto confermare di aver visto il Testimone_1 ricorrente lavorare alle dipendenze della società convenuta (della quale era cliente) sia presso il punto vendita sia quale addetto alle consegne a domicilio nel periodo dal 2016 al 2018, senza essere in grado di specificare il mese esatto in cui è iniziato il rapporto lavorativo del ricorrente.
Con riferimento all'orario di lavoro, poi, il teste ha significativamente affermato che non aveva occasione di vedere quando il ricorrente arrivava a lavoro la mattina e quando finiva di lavorare il pomeriggio e che egli andava ad acquistare il caffè circa una volta al mese e, a volte, faceva ordini via whatsapp ed il ricorrente effettuava le consegne a casa.
5. Tale risultando il tenore delle prove costituite e costituende acquisite al giudizio, deve ritenersi fondato -soltanto- il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario di lavoro a tempo parziale al 37,5% per il periodo lavorativo dal 18 luglio 2016 al 2 novembre 2017.
Tenendo conto delle mansioni svolte dal ricorrente (descritte dal teste , per la Tes_1 determinazione della misura della retribuzione possono essere utilizzati i minimi previsti dal
CCNL commercio per il VI livello (che ha riguardo ai lavoratori in possesso di semplici conoscenze pratiche). In difetto della prova della diretta applicazione del detto CCNL al rapporto di lavoro de quo – non essendo stato né allegato né provato che vi sia stata una espressa pattuizione sul punto – esso assume rilievo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante alla ricorrente ex art. 36 Cost. (sulla possibilità che il giudice, chiamato a determinare il trattamento retributivo proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost. faccia riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711)
6. Fondato è poi il diritto del ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
7. Nulla spetta, invece, al ricorrente per quattordicesima mensilità e permessi, istituti collettivi di fonte esclusivamente pattizia che non possono ritenersi, nel caso di specie, necessari a determinare la conformità della retribuzione al più volte citato parametro costituzionale.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
8. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte del ricorrente (ed infatti, come detto, il teste come cliente Tes_1 della società convenuta, non frequentava quotidianamente il punto vendita e non poteva notare se ci fossero stati o meno periodi di assenza).
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come il ricorrente non ha neppure allegato, nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante al lavoratore.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati, su indicazione del giudice, con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal CCNL indicato livello
VI e orario part time, avendo cura, però, di detrarre le spettanze relative al mese di giugno 2016
(anche nel computo del tfr).
12. Spettano pertanto al ricorrente:
- tredicesima mensilità euro 735,39
- tfr euro 651,69
e così complessivamente € 1.387,08.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
13. Alla luce delle svolte considerazioni la , che non ha Controparte_1 provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.387,08 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
14. La soccombenza reciproca rende equa la compensazione delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna , al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.387,08 a titolo di tredicesima mensilità e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Spese compensate.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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