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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2409/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2409/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C.SO UMBERTO I N.314 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. D'AMATO
LUCIANO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1 C.F._3
MARCONI N.34 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO RITA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Alimenti.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente in diritto, si osserva che in forza dell'art. 438 cc presupposti perché sorga l'obbligazione alimentare sono l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto e la
Pagina 1 di 4 correlativa incapacità di provvedere al proprio mantenimento, nonché la capacità economica dell'obbligato tale da consentirgli di soddisfare in tutto o in parte le esigenze vitali del richiedente.
Quanto allo stato di bisogno, posto che la norma in questione fa evidentemente riferimento alla mancanza dei mezzi atti a soddisfare le necessità primarie dell'individuo quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, spetta all'istante fornire la prova non solo della propria incapacità ad assolvere a dette esigenze basilari ma anche dell'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa e/o di avere accesso a misure previdenziali o di sostegno al reddito.
In proposito, la S.C., anche di recente, ha affermato che l'art. 438 c.c., nello stabilire che
"gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n. 25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006). In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (cfr. Cass. n.
25248 del 2013), sicché "deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali" (cfr. Cass. n. 1099 del 1990; Cassazione civile sez. I, 14/04/2023 n.10033).
Nel caso di specie l'attrice, cinquantacinquenne all'epoca dell'introduzione della causa, ha fondato la propria richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge – dal CP_1 quale si è separato di fatto in mancanza dell'omologazione della separazione consensuale, circostanza questa pacifica - sul presupposto dell'indisponibilità di redditi propri e dell'impossibilità a procurarseli, allegando con l'atto di citazione: 1) di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa dei comportamenti violenti e persecutori del marito;
2) di essere andata a vivere con la madre, persona anziana e malata, in un alloggio popolare, in zona decentrata, carente e fatiscente e dunque, inidoneo a soddisfare le esigenze abitative di due persone, anche perché interessato da fenomeni di infiltrazione;
3) di essere affetta da importanti problemi lombo-sacrali e cervicali;
4) di essere priva di mezzi di locomozione e di essere costretta a spostarsi con mezzi pubblici;
5) di essere affetta da stato di ansia e depressione;
6) di non percepire nulla dall'ex coniuge dal mese di luglio dell'anno 2015; 7)
Pagina 2 di 4 di svolgere occasionali prestazioni di lavoro come assistente parasanitaria ad una donna anziana in orario notturno, inidonee a garantire mezzi di sostentamento ed una vita dignitosa;
8) di essere stata impedita negli anni, per volere del marito, ad affacciarsi al mondo del lavoro;
9) di avere un'età avanzata, un titolo di studio e strumenti cognitivi non spendibili nel mercato del lavoro;
10) che il marito gode in via esclusiva delle sostanze economiche che sono ancora in comunione, compresa la casa coniugale ed altri cespiti immobiliari.
Passando dal piano assertivo a quello probatorio si osserva che l'attrice non ha articolato prove orali atte a dimostrare né la propria situazione di indigenza né l'impossibilità di assolvere alle proprie esigenze vitali procurandosi un lavoro ovvero mediante il ricorso a misure previdenziali e di sostegno al reddito, bensì si è limitata a dedurre istanze di prova orale generiche e irrilevanti.
Alla luce delle allegazioni e delle risultanze dei documenti prodotti è pertanto da escludersi che l'attrice abbia compiutamente dedotto e dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di ottenere la prestazione alimentare dal proprio coniuge, avendo al contrario la stessa ammesso: di assolvere alle proprie esigenze abitative, vivendo a casa della madre, la quale percepisce pensione sociale;
di svolgere occasionali prestazioni di lavoro.
Inoltre, l'attrice non ha dimostrato di essere invalida al lavoro, al contrario risulta dotata di una capacità lavorativa generica che ben può impiegare in ogni occupazione utile adoperandosi in lavori brevi e saltuari, come in effetti in alcune occasioni ha fatto come da lei stesso riconosciuto.
L'attrice non è, quindi, nell'impossibilità di lavorare, pur trovandosi, senza dubbio, in una difficile condizione economica comune a molti nella presente contingenza di crisi economica.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 02/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2409/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C.SO UMBERTO I N.314 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. D'AMATO
LUCIANO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1 C.F._3
MARCONI N.34 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO RITA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Alimenti.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente in diritto, si osserva che in forza dell'art. 438 cc presupposti perché sorga l'obbligazione alimentare sono l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto e la
Pagina 1 di 4 correlativa incapacità di provvedere al proprio mantenimento, nonché la capacità economica dell'obbligato tale da consentirgli di soddisfare in tutto o in parte le esigenze vitali del richiedente.
Quanto allo stato di bisogno, posto che la norma in questione fa evidentemente riferimento alla mancanza dei mezzi atti a soddisfare le necessità primarie dell'individuo quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, spetta all'istante fornire la prova non solo della propria incapacità ad assolvere a dette esigenze basilari ma anche dell'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa e/o di avere accesso a misure previdenziali o di sostegno al reddito.
In proposito, la S.C., anche di recente, ha affermato che l'art. 438 c.c., nello stabilire che
"gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n. 25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006). In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (cfr. Cass. n.
25248 del 2013), sicché "deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali" (cfr. Cass. n. 1099 del 1990; Cassazione civile sez. I, 14/04/2023 n.10033).
Nel caso di specie l'attrice, cinquantacinquenne all'epoca dell'introduzione della causa, ha fondato la propria richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge – dal CP_1 quale si è separato di fatto in mancanza dell'omologazione della separazione consensuale, circostanza questa pacifica - sul presupposto dell'indisponibilità di redditi propri e dell'impossibilità a procurarseli, allegando con l'atto di citazione: 1) di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa dei comportamenti violenti e persecutori del marito;
2) di essere andata a vivere con la madre, persona anziana e malata, in un alloggio popolare, in zona decentrata, carente e fatiscente e dunque, inidoneo a soddisfare le esigenze abitative di due persone, anche perché interessato da fenomeni di infiltrazione;
3) di essere affetta da importanti problemi lombo-sacrali e cervicali;
4) di essere priva di mezzi di locomozione e di essere costretta a spostarsi con mezzi pubblici;
5) di essere affetta da stato di ansia e depressione;
6) di non percepire nulla dall'ex coniuge dal mese di luglio dell'anno 2015; 7)
Pagina 2 di 4 di svolgere occasionali prestazioni di lavoro come assistente parasanitaria ad una donna anziana in orario notturno, inidonee a garantire mezzi di sostentamento ed una vita dignitosa;
8) di essere stata impedita negli anni, per volere del marito, ad affacciarsi al mondo del lavoro;
9) di avere un'età avanzata, un titolo di studio e strumenti cognitivi non spendibili nel mercato del lavoro;
10) che il marito gode in via esclusiva delle sostanze economiche che sono ancora in comunione, compresa la casa coniugale ed altri cespiti immobiliari.
Passando dal piano assertivo a quello probatorio si osserva che l'attrice non ha articolato prove orali atte a dimostrare né la propria situazione di indigenza né l'impossibilità di assolvere alle proprie esigenze vitali procurandosi un lavoro ovvero mediante il ricorso a misure previdenziali e di sostegno al reddito, bensì si è limitata a dedurre istanze di prova orale generiche e irrilevanti.
Alla luce delle allegazioni e delle risultanze dei documenti prodotti è pertanto da escludersi che l'attrice abbia compiutamente dedotto e dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di ottenere la prestazione alimentare dal proprio coniuge, avendo al contrario la stessa ammesso: di assolvere alle proprie esigenze abitative, vivendo a casa della madre, la quale percepisce pensione sociale;
di svolgere occasionali prestazioni di lavoro.
Inoltre, l'attrice non ha dimostrato di essere invalida al lavoro, al contrario risulta dotata di una capacità lavorativa generica che ben può impiegare in ogni occupazione utile adoperandosi in lavori brevi e saltuari, come in effetti in alcune occasioni ha fatto come da lei stesso riconosciuto.
L'attrice non è, quindi, nell'impossibilità di lavorare, pur trovandosi, senza dubbio, in una difficile condizione economica comune a molti nella presente contingenza di crisi economica.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 02/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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