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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1499/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosario Guglielmotti, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 22/3/2024, per atto a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 28/10/2023, , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 413/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “dichiarare ed accertare che lo stato patologico di
1 è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità e/o assegno di invalidità ex lege n. 222/84”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 12/04/2024, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 08/07/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita, risulta essere Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: “PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO PARANOIDEO, IN TRATTAMENTO PSICO-FARMACOLOGICO CONTINUATIVO. SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA; DIABETE MELLITO COMPLICATO DA NEUROPATIA DIABETICA;
IPERTENSIONE ARTERIOSA”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che per effetto del complesso patologico accertato la capacità di lavoro dell'assicurato risulta ridotta a meno di un terzo di quella normale in modo permanente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi dell'articolo n°1 della Legge n.222/1984 a far data dal gennaio 2025.
Orbene, la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. le cui conclusioni in questa sede si Per_2 condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84)
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante.
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
[nato a [...], il [...]] si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84 a far data dal gennaio 2025, mentre non si trova nelle condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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