Articolo 20 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 19Articolo 21
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5 giugno 2003
Art. 20. 1. L' articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Funzioni consolari). 1. - Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, puo' essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
Entrata in vigore il 5 giugno 2003