Art. 4.
Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2.
Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.
Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2.
Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.