CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 28387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28387 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GH AN IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28387 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 settembre 2023, il Tribunale di CI, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato formulata nell'interesse di IA TI GH dal suo difensore, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle condanne inflitte con: 1) sentenza emessa il 19 settembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI, confermata dalla Corte di appello con decisione del 13 febbraio 2018, irrevocabile il 31 luglio 2018, con la quale GH, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi, con riferimento all'attività della ditta individuale TRAFIL CI di GH IA TI, in Manerba del Garda dall'8 febbraio 2011 al 18 maggio 2015; 2) sentenza emessa il 30 gennaio 2020, confermata dalla Corte di appello con decisione del 28 gennaio 2021, irrevocabile il 14 aprile 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CI, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi, sempre con riferimento ditta individuale TRAFIL CI di GH IA TI, commessi nel 2015 e 2016 e ritenuta la continuazione degli ulteriori reati con i fatti già giudicati nella sentenza sub 1), aveva condannato GH alla pena di mesi otto di reclusione, quale aumento per il reato ulteriormente accertato, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi quattro di reclusione;
3) sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di CI, irrevocabile il 23 marzo 2022, con la quale GH era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta con riferimento alla sua attività nella società T.F.G. SA di GH IA TI, di cui lo stesso imputato era accomandatario e, quindi amministratore, indicato come commesso in CI il 24 aprile 2019, data della sentenza dichiarativa del fallimento della T.F.G. SA e di GH. Il Tribunale, a ragione del provvedimento reiettivo, analizzate le sentenze che avevano accertato i vari delitti, ha affermato non essere possibile ravvisare indici rilevatori di un univoco disegno criminoso in grado di investire tutte le condotte delittuose e ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il delitto di bancarotta documentale fraudolenta di cui alla sentenza sub 3), da un lato, e i reati, già avvinti in continuazione, di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), dall'altro. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla negata contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso. Il Tribunale, nel valutare la distanza temporale tra i delitti, ha assunto come parametro di riferimento, quanto alla collocazione nel tempo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il dato formale della consumazione del reato, ovvero la data della dichiarazione di fallimento della T.F.G. SA (24 aprile 2019), così erroneamente ritenendo che esso fosse stato commesso a distanza di circa tre anni da quelli giudicati con le sentenze sub 1) e sub 2) e omettendo, quindi, di considerare l'effettiva collocazione temporale delle condotte illecite attraverso cui si era inverato il delitto stesso, collocazione da reputarsi invece sovrapponibile a quella dei reati fiscali, commessi tra il 2011 e il 2016, considerato che la società era stata costituita il 9 dicembre 2013, ossia nel periodo erano già in corso le condotte delittuose relative ai reati tributari inerenti all'impresa individuale di GH. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano l'ulteriore violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione in merito all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in relazione all'addotta disomogeneità delle condotte. L'ordinanza, secondo la difesa, ha tralasciato di vagliare le prospettazioni difensive relative alla disamina delle concrete modalità esecutive dei singoli reati (peraltro tutti appartenenti al settore della criminalità economica), necessaria per poter affermare o escludere l'unicità del disegno criminoso dei fatti: in particolare, nessuna risposta è stata data al rilievo che l'imputato, sia nell'attività imprenditoriale individuale, sia nell'attività della società in accomandita semplice da lui amministrata, aveva integrato condotte omissive similari, concretatesi nella mancata consegna agli organi di controllo della documentazione contabile richiesta per impedire ogni verifica. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza e dal contrasto con la relazione ex art. 33 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modd. (legge fall.), redatta dal curatore fallimentare, dott. Di Lorenzo. In particolare - evidenzia il ricorrente - il Tribunale ha sottolineato che i delitti riguardavano soggetti giuridici differenti e ha considerato del tutto neutra 3 e inconferente la circostanza, emergente dalla relazione del curatore fallimentare in atti, che entrambi i soggetti (T.F.G. SA e TRAFIL) avessero avuto la sede, per un certo periodo di tempo, presso il medesimo capannone, così dimostrando di non aver preso in debita considerazione il contenuto della suddetta relazione e, di conseguenza, escludendo che vi fossero elementi di collegamento tra le predette due imprese, peraltro amministrate entrambe da GH. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, apparendo il ricorso fondato per le deduzioni svolte in tutti i motivi, considerato che, ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, occorre aver riguardo al momento della condotta, non a quello della dichiarazione di fallimento, e che, in ogni caso, non è stata sufficientemente esaminata la relazione del curatore fallimentare, dalla quale pure era possibile evincere elementi di collegamento tra le due imprese amministrate dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei sensi di cui in seguito. 2. Appare utile rilevare che il giudice dell'esecuzione è pervenuto all'adozione del provvedimento oggetto di verifica osservando, in primo luogo, che, con riferimento all'omogeneità delle violazioni, difettava ogni analogia tra i delitti di natura fiscale e quello di bancarotta documentale di cui alla condanna sub 3), trattandosi di fattispecie di reato offensive di beni giuridici differenti e animate, almeno in parte, da un diverso atteggiamento finalistico, per quanto le medesime potessero pacificamente concorrere. In secondo luogo, ha considerato che non era ravvisabile una contiguità temporale tra i fatti di reato oggetto delle diverse vicende processuali, considerato che i delitti di cui ai titoli sub 1) e sub 2) (unificati in continuazione dal giudice della cognizione) erano stati commessi nell'arco temporale dal 2011 al 2016, mentre quello di bancarotta documentale fraudolenta di cui al titolo sub 3) era stato commesso ben t:re anni dopo, il 24 aprile 2019. Infine, ha sostenuto che i delitti riguardavano soggetti giuridici differenti, rispetto ai quali la mera circostanza che entrambi fossero riconducibili e gestiti da GH era del tutto inconferente, al pari del fatto che, per un certo periodo, la ditta individuale e la società in accomandita semplice avevano avuto sede presso il medesimo capannone. 3. In punto di diritto, è altresì utile richiamare i principi basilari da applicarsi 4 nella valutazione della continuazione, particolarmente in sede esecutiva. L'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 8/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01). La minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, piuttosto che di spinte criminose indipendenti e reiterate, giustifica il più benevolo trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, per la quale applicazione è richiesta la dimostrazione dell'unitaria previsione delle attività delittuose: attesa l'insondabilità dell'interiorità psichica del reo, il giudice deve fare affidamento su indici esteriori significativi - di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni - di caral:tere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso: l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, però ciascuno di questi fattori, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Puntualizzando i corrispondenti concetti, la Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, ha sottolineato che, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati prograrnmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 5 4. Vagliando, nell'alveo tracciato dagli indicati principi, le questioni poste dal ricorrente nei tre richiamati motivi, da trattarsi in modo congiunto in ragione dell'intima connessione che li caratterizza, si coglie immediatamente che le argomentazioni sviluppate nella motivazione del provvedimento impugnato non si accordano in modo sufficienti con i suddetti principi, né costituiscono l'esito di un percorso conforme a logica. Basando il diniego del riconoscimento della continuazione sul triplice ordine di considerazioni relativo alla diversità tra i delitti presi in esame, all'assenza di contemporaneità della commissione degli stessi e alla duplicità dei soggetti giuridici coinvolti, il giudice dell'esecuzione è incorso nell'erronea applicazione delle norme regolatrici dell'istituto e nell'illogica valutazione degli elementi di prova delibati. 4.1. In primo luogo, il ragionamento esposto risulta viziato nella parte in cui si afferma la mancanza di contiguità temporale tra le violazioni tributarie oggetto delle sentenze sub 1) e 2) e la bancarotta fallimentare sub 3), sulla base dell'assunto che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale si consuma alla data di dichiarazione di fallimento, pronunciata per la T.F.G. SA e per GH con sentenza del 24 aprile 2019, a fronte delle annualità intercorrenti tra il 2011 e il 2016 nelle quali si erano consumati i reati tributari a base omissiva. Questo argomento è stato sviluppato senza tener conto del concetto per cui, in tema di continuazione tra reati che contemplino anche la bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo il momento di realizzazione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194 - 01; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353 - 01). Tale condiviso indirizzo ermeneutico avrebbe dovuto imporre al giudice dell'esecuzione di portare il suo vaglio, quanto al reato di bancarotta fraudolenta, non semplicemente sull'epoca di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della T.F.G. SA e di GH, ma anche e soprattul:to sul momento in cui si erano compiute le condotte, di carattere omissivo o anche commissivo, sfociate nella bancarotta documentale. Appariva, dunque, degna di approfondimento la prospettiva secondo la quale l'arco temporale di riferimento delle due attività imprenditoriali riconducibili a IA TI GH fosse quasi totalmente sovrapponibile, considerato che la T.F.G., società in accomandita semplice, risultava essere stata costituita in data 9 dicembre 2013, mentre della TRAFIL CI, ditta individuale, era risultata l'iscrizione nel registro delle imprese il 21 marzo 2014, 6 oltre a vari riferimenti a diverse annualità fiscali emergenti dalle imputazioni formulate nelle prime due sentenze oggetto di esame e nella relazione del curatore pure citata nei relativi atti: avrebbe dovuto, pertanto, verificarsi se le attività dei due soggetti, quello collettivo, amministrato da GH, e quella dello stesso GH, quale imprenditore individuale, dopo aver preso forma in un contesto economico coordinato, avessero dato materia alle progressive condotte penalmente illecite di ordine tributario, da un lato, e alle concrete condotte che avevano condotto alla violazione dell'art. 216 della legge fallimentare, dall'altro, in tempi fra loro non distanti o addirittura sovrapponibili, al fine di valutare il dato nella prospettiva della progettualità criminale unitaria dedotta dall'istante. 4.2. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha illogicamente inquadrato l'eterogeneità dei delitti di natura fiscale di cui alle condanne sub 1) e 2) e di quello di natura fallimentare sub 3) fino a intenderla come diversità di natura tale da costituire un indice escludente in radice la configurabilità del medesimo disegno criminoso alla loro base. Benché i primi afferiscano alla violazione di norme tributarie e siano finalizzati all'ottenimento di vantaggi tributari indebiti, anch'essi, nel caso concreto, si sono sostanziati in condotte comunque conclusivamente sottrattive dei documenti descrittivi delle attività di impresa, al pari della condotta ascritta a GH ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale: nel caso di specie, l'imputato, nell'ambito di una gestione imprenditoriale totalmente inosservante delle regole poste a presidio della correttezza tributaria e contabile, ha omesso di depositare presso gli organi deputati la corrispondente documentazione alle scadenze previste, così contravvenendo sia agli obblighi stabiliti dalle leggi fiscali, sia a quelli stabiliti dalla disciplina regolatrice dello statuto dell'imprenditore individuale e di quello collettivo, nella specie della società in accomandita semplice, avendo occultato o distrutto i relativi atti. Certo, è stata corretta l'opzione - maturata in sede cognitiva - di punire GH per i reati tributari e per il delitto fallimentare, giacché i reati fiscali e fallimentari concorrono, se del caso anche in via formale. Tuttavia, questo argomento - a cui pure ha accennato il giudice dell'esecuzione - non si pone, di per sé, in contrasto con l'unitarietà progettuale alla base di tutti i reati prospettata da GH al giudice dell'esecuzione: l'oggetto del procedimento, invero, non era l'accertamento di un eventuale bis in idem, bensì l'accertamento della continuazione fra quei distinti reati, la cui ontologica sussistenza non era stata posta in questione dal condannato. 4.3. Anche la duplicità dei soggetti giuridici coinvolti, che parrebbe sottendere una diversità di centri di imputazione economica, considerata anche la relativa operatività in settori merceologici differenti, si appalesa evidenziata in 7 modo incongruo dal punto di vista logico-giuridico: tanto la società in accomandita semplice quanto - ovviamente - l'impresa individuale costituivano entità soggettive gestite di fatto e di diritto unicamente da GH, visto che la T.F.G. SA annoverava come unico socio accomandatario - dunque, come unico soggetto illimitatamente responsabile e unico amministratore (ex art. 2318 cod. civ.) - lo stesso IA TI GH. Il ricorrente ha poi evidenziato che dati ancora più pregnanti avrebbero dovuto trarsi dall'esame della relazione del curatore fallimentare, pure acquisita agli atti e allegata per l'autosufficienza, relazione la quale segnalava, fra l'altro, che GH, oltre a essere unico socio accomandatario, aveva la titolarità del 90% del capitale sociale della T.F.G. SA, mentre l'accomandante, titolare del residuo 10%, era deceduto fin dal 2015 e non era stato surrogato. Nella situazione concreta, pertanto, la valorizzazione della duplicità dei soggetti giuridici a cui andavano imputati gli effetti delle condotte illecite di natura tributaria, da un lato, e di natura fallimentare, dall'altro, operata dal giudice dell'esecuzione per trarne un dato in sé contrario alla sussistenza dell'unitarietà progettuale criminosa si profila illogica, perché ha obliterato in modo immotivato la deduzione dell'istante inerente alla sostanziale unicità del centro di interessi alla base delle attività: impresa individuale, per un verso, e società di persone amministrata, oltre che partecipata, dallo stesso GH, dall'altro. Per vero, non può dubitarsi che l'ascrivibilità allo stesso soggetto, costituito dal ricorrente, delle due entità imprenditoriali nel cui ambito sono stati commessi i reati in esame avrebbe dovuto essere un elemento da considerarsi in modo più approfondito da parte del giudice dell'esecuzione nella complessiva enucleazione e ponderazione degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso addotto. 5. Pertanto, il provvedimento in verifica, sotto i profili man mano analizzati, non ha sviluppato argomentazioni congrue rispetto alla disamina degli elementi evidenziati offrendone una valutazione risultata non in linea con gli enunciati principi di diritto e dimostratasi anche carente dal punto di vista dell'iter logico seguito. Per le ragioni esposte, quindi, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di CI in diversa composizione, in ossequio all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché proceda, nel nuovo giudizio, a un rinnovato esame dell'istanza di applicazione della continuazione, da condursi in piena libertà valutativa, ma nell'alveo dei principi di diritto in questa sede enucleati. 8
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di CI. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consig iere estensore ' Il Presidente
lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28387 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 settembre 2023, il Tribunale di CI, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato formulata nell'interesse di IA TI GH dal suo difensore, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle condanne inflitte con: 1) sentenza emessa il 19 settembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI, confermata dalla Corte di appello con decisione del 13 febbraio 2018, irrevocabile il 31 luglio 2018, con la quale GH, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi, con riferimento all'attività della ditta individuale TRAFIL CI di GH IA TI, in Manerba del Garda dall'8 febbraio 2011 al 18 maggio 2015; 2) sentenza emessa il 30 gennaio 2020, confermata dalla Corte di appello con decisione del 28 gennaio 2021, irrevocabile il 14 aprile 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CI, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi, sempre con riferimento ditta individuale TRAFIL CI di GH IA TI, commessi nel 2015 e 2016 e ritenuta la continuazione degli ulteriori reati con i fatti già giudicati nella sentenza sub 1), aveva condannato GH alla pena di mesi otto di reclusione, quale aumento per il reato ulteriormente accertato, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi quattro di reclusione;
3) sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di CI, irrevocabile il 23 marzo 2022, con la quale GH era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta con riferimento alla sua attività nella società T.F.G. SA di GH IA TI, di cui lo stesso imputato era accomandatario e, quindi amministratore, indicato come commesso in CI il 24 aprile 2019, data della sentenza dichiarativa del fallimento della T.F.G. SA e di GH. Il Tribunale, a ragione del provvedimento reiettivo, analizzate le sentenze che avevano accertato i vari delitti, ha affermato non essere possibile ravvisare indici rilevatori di un univoco disegno criminoso in grado di investire tutte le condotte delittuose e ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il delitto di bancarotta documentale fraudolenta di cui alla sentenza sub 3), da un lato, e i reati, già avvinti in continuazione, di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), dall'altro. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla negata contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso. Il Tribunale, nel valutare la distanza temporale tra i delitti, ha assunto come parametro di riferimento, quanto alla collocazione nel tempo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il dato formale della consumazione del reato, ovvero la data della dichiarazione di fallimento della T.F.G. SA (24 aprile 2019), così erroneamente ritenendo che esso fosse stato commesso a distanza di circa tre anni da quelli giudicati con le sentenze sub 1) e sub 2) e omettendo, quindi, di considerare l'effettiva collocazione temporale delle condotte illecite attraverso cui si era inverato il delitto stesso, collocazione da reputarsi invece sovrapponibile a quella dei reati fiscali, commessi tra il 2011 e il 2016, considerato che la società era stata costituita il 9 dicembre 2013, ossia nel periodo erano già in corso le condotte delittuose relative ai reati tributari inerenti all'impresa individuale di GH. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano l'ulteriore violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione in merito all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in relazione all'addotta disomogeneità delle condotte. L'ordinanza, secondo la difesa, ha tralasciato di vagliare le prospettazioni difensive relative alla disamina delle concrete modalità esecutive dei singoli reati (peraltro tutti appartenenti al settore della criminalità economica), necessaria per poter affermare o escludere l'unicità del disegno criminoso dei fatti: in particolare, nessuna risposta è stata data al rilievo che l'imputato, sia nell'attività imprenditoriale individuale, sia nell'attività della società in accomandita semplice da lui amministrata, aveva integrato condotte omissive similari, concretatesi nella mancata consegna agli organi di controllo della documentazione contabile richiesta per impedire ogni verifica. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza e dal contrasto con la relazione ex art. 33 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modd. (legge fall.), redatta dal curatore fallimentare, dott. Di Lorenzo. In particolare - evidenzia il ricorrente - il Tribunale ha sottolineato che i delitti riguardavano soggetti giuridici differenti e ha considerato del tutto neutra 3 e inconferente la circostanza, emergente dalla relazione del curatore fallimentare in atti, che entrambi i soggetti (T.F.G. SA e TRAFIL) avessero avuto la sede, per un certo periodo di tempo, presso il medesimo capannone, così dimostrando di non aver preso in debita considerazione il contenuto della suddetta relazione e, di conseguenza, escludendo che vi fossero elementi di collegamento tra le predette due imprese, peraltro amministrate entrambe da GH. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, apparendo il ricorso fondato per le deduzioni svolte in tutti i motivi, considerato che, ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, occorre aver riguardo al momento della condotta, non a quello della dichiarazione di fallimento, e che, in ogni caso, non è stata sufficientemente esaminata la relazione del curatore fallimentare, dalla quale pure era possibile evincere elementi di collegamento tra le due imprese amministrate dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei sensi di cui in seguito. 2. Appare utile rilevare che il giudice dell'esecuzione è pervenuto all'adozione del provvedimento oggetto di verifica osservando, in primo luogo, che, con riferimento all'omogeneità delle violazioni, difettava ogni analogia tra i delitti di natura fiscale e quello di bancarotta documentale di cui alla condanna sub 3), trattandosi di fattispecie di reato offensive di beni giuridici differenti e animate, almeno in parte, da un diverso atteggiamento finalistico, per quanto le medesime potessero pacificamente concorrere. In secondo luogo, ha considerato che non era ravvisabile una contiguità temporale tra i fatti di reato oggetto delle diverse vicende processuali, considerato che i delitti di cui ai titoli sub 1) e sub 2) (unificati in continuazione dal giudice della cognizione) erano stati commessi nell'arco temporale dal 2011 al 2016, mentre quello di bancarotta documentale fraudolenta di cui al titolo sub 3) era stato commesso ben t:re anni dopo, il 24 aprile 2019. Infine, ha sostenuto che i delitti riguardavano soggetti giuridici differenti, rispetto ai quali la mera circostanza che entrambi fossero riconducibili e gestiti da GH era del tutto inconferente, al pari del fatto che, per un certo periodo, la ditta individuale e la società in accomandita semplice avevano avuto sede presso il medesimo capannone. 3. In punto di diritto, è altresì utile richiamare i principi basilari da applicarsi 4 nella valutazione della continuazione, particolarmente in sede esecutiva. L'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 8/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01). La minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, piuttosto che di spinte criminose indipendenti e reiterate, giustifica il più benevolo trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, per la quale applicazione è richiesta la dimostrazione dell'unitaria previsione delle attività delittuose: attesa l'insondabilità dell'interiorità psichica del reo, il giudice deve fare affidamento su indici esteriori significativi - di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni - di caral:tere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso: l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, però ciascuno di questi fattori, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Puntualizzando i corrispondenti concetti, la Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, ha sottolineato che, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati prograrnmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 5 4. Vagliando, nell'alveo tracciato dagli indicati principi, le questioni poste dal ricorrente nei tre richiamati motivi, da trattarsi in modo congiunto in ragione dell'intima connessione che li caratterizza, si coglie immediatamente che le argomentazioni sviluppate nella motivazione del provvedimento impugnato non si accordano in modo sufficienti con i suddetti principi, né costituiscono l'esito di un percorso conforme a logica. Basando il diniego del riconoscimento della continuazione sul triplice ordine di considerazioni relativo alla diversità tra i delitti presi in esame, all'assenza di contemporaneità della commissione degli stessi e alla duplicità dei soggetti giuridici coinvolti, il giudice dell'esecuzione è incorso nell'erronea applicazione delle norme regolatrici dell'istituto e nell'illogica valutazione degli elementi di prova delibati. 4.1. In primo luogo, il ragionamento esposto risulta viziato nella parte in cui si afferma la mancanza di contiguità temporale tra le violazioni tributarie oggetto delle sentenze sub 1) e 2) e la bancarotta fallimentare sub 3), sulla base dell'assunto che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale si consuma alla data di dichiarazione di fallimento, pronunciata per la T.F.G. SA e per GH con sentenza del 24 aprile 2019, a fronte delle annualità intercorrenti tra il 2011 e il 2016 nelle quali si erano consumati i reati tributari a base omissiva. Questo argomento è stato sviluppato senza tener conto del concetto per cui, in tema di continuazione tra reati che contemplino anche la bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo il momento di realizzazione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194 - 01; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353 - 01). Tale condiviso indirizzo ermeneutico avrebbe dovuto imporre al giudice dell'esecuzione di portare il suo vaglio, quanto al reato di bancarotta fraudolenta, non semplicemente sull'epoca di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della T.F.G. SA e di GH, ma anche e soprattul:to sul momento in cui si erano compiute le condotte, di carattere omissivo o anche commissivo, sfociate nella bancarotta documentale. Appariva, dunque, degna di approfondimento la prospettiva secondo la quale l'arco temporale di riferimento delle due attività imprenditoriali riconducibili a IA TI GH fosse quasi totalmente sovrapponibile, considerato che la T.F.G., società in accomandita semplice, risultava essere stata costituita in data 9 dicembre 2013, mentre della TRAFIL CI, ditta individuale, era risultata l'iscrizione nel registro delle imprese il 21 marzo 2014, 6 oltre a vari riferimenti a diverse annualità fiscali emergenti dalle imputazioni formulate nelle prime due sentenze oggetto di esame e nella relazione del curatore pure citata nei relativi atti: avrebbe dovuto, pertanto, verificarsi se le attività dei due soggetti, quello collettivo, amministrato da GH, e quella dello stesso GH, quale imprenditore individuale, dopo aver preso forma in un contesto economico coordinato, avessero dato materia alle progressive condotte penalmente illecite di ordine tributario, da un lato, e alle concrete condotte che avevano condotto alla violazione dell'art. 216 della legge fallimentare, dall'altro, in tempi fra loro non distanti o addirittura sovrapponibili, al fine di valutare il dato nella prospettiva della progettualità criminale unitaria dedotta dall'istante. 4.2. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha illogicamente inquadrato l'eterogeneità dei delitti di natura fiscale di cui alle condanne sub 1) e 2) e di quello di natura fallimentare sub 3) fino a intenderla come diversità di natura tale da costituire un indice escludente in radice la configurabilità del medesimo disegno criminoso alla loro base. Benché i primi afferiscano alla violazione di norme tributarie e siano finalizzati all'ottenimento di vantaggi tributari indebiti, anch'essi, nel caso concreto, si sono sostanziati in condotte comunque conclusivamente sottrattive dei documenti descrittivi delle attività di impresa, al pari della condotta ascritta a GH ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale: nel caso di specie, l'imputato, nell'ambito di una gestione imprenditoriale totalmente inosservante delle regole poste a presidio della correttezza tributaria e contabile, ha omesso di depositare presso gli organi deputati la corrispondente documentazione alle scadenze previste, così contravvenendo sia agli obblighi stabiliti dalle leggi fiscali, sia a quelli stabiliti dalla disciplina regolatrice dello statuto dell'imprenditore individuale e di quello collettivo, nella specie della società in accomandita semplice, avendo occultato o distrutto i relativi atti. Certo, è stata corretta l'opzione - maturata in sede cognitiva - di punire GH per i reati tributari e per il delitto fallimentare, giacché i reati fiscali e fallimentari concorrono, se del caso anche in via formale. Tuttavia, questo argomento - a cui pure ha accennato il giudice dell'esecuzione - non si pone, di per sé, in contrasto con l'unitarietà progettuale alla base di tutti i reati prospettata da GH al giudice dell'esecuzione: l'oggetto del procedimento, invero, non era l'accertamento di un eventuale bis in idem, bensì l'accertamento della continuazione fra quei distinti reati, la cui ontologica sussistenza non era stata posta in questione dal condannato. 4.3. Anche la duplicità dei soggetti giuridici coinvolti, che parrebbe sottendere una diversità di centri di imputazione economica, considerata anche la relativa operatività in settori merceologici differenti, si appalesa evidenziata in 7 modo incongruo dal punto di vista logico-giuridico: tanto la società in accomandita semplice quanto - ovviamente - l'impresa individuale costituivano entità soggettive gestite di fatto e di diritto unicamente da GH, visto che la T.F.G. SA annoverava come unico socio accomandatario - dunque, come unico soggetto illimitatamente responsabile e unico amministratore (ex art. 2318 cod. civ.) - lo stesso IA TI GH. Il ricorrente ha poi evidenziato che dati ancora più pregnanti avrebbero dovuto trarsi dall'esame della relazione del curatore fallimentare, pure acquisita agli atti e allegata per l'autosufficienza, relazione la quale segnalava, fra l'altro, che GH, oltre a essere unico socio accomandatario, aveva la titolarità del 90% del capitale sociale della T.F.G. SA, mentre l'accomandante, titolare del residuo 10%, era deceduto fin dal 2015 e non era stato surrogato. Nella situazione concreta, pertanto, la valorizzazione della duplicità dei soggetti giuridici a cui andavano imputati gli effetti delle condotte illecite di natura tributaria, da un lato, e di natura fallimentare, dall'altro, operata dal giudice dell'esecuzione per trarne un dato in sé contrario alla sussistenza dell'unitarietà progettuale criminosa si profila illogica, perché ha obliterato in modo immotivato la deduzione dell'istante inerente alla sostanziale unicità del centro di interessi alla base delle attività: impresa individuale, per un verso, e società di persone amministrata, oltre che partecipata, dallo stesso GH, dall'altro. Per vero, non può dubitarsi che l'ascrivibilità allo stesso soggetto, costituito dal ricorrente, delle due entità imprenditoriali nel cui ambito sono stati commessi i reati in esame avrebbe dovuto essere un elemento da considerarsi in modo più approfondito da parte del giudice dell'esecuzione nella complessiva enucleazione e ponderazione degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso addotto. 5. Pertanto, il provvedimento in verifica, sotto i profili man mano analizzati, non ha sviluppato argomentazioni congrue rispetto alla disamina degli elementi evidenziati offrendone una valutazione risultata non in linea con gli enunciati principi di diritto e dimostratasi anche carente dal punto di vista dell'iter logico seguito. Per le ragioni esposte, quindi, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di CI in diversa composizione, in ossequio all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché proceda, nel nuovo giudizio, a un rinnovato esame dell'istanza di applicazione della continuazione, da condursi in piena libertà valutativa, ma nell'alveo dei principi di diritto in questa sede enucleati. 8
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di CI. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consig iere estensore ' Il Presidente