TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.8.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate indicate nell'istanza di trasformazione della domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale in consensuale (depositata in data 16.7.2024)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data21.3.2024 premesso di avere contratto a Gela Parte_1 matrimonio concordatario il 5.9.2023 con , trascritto nei registri degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2023 Parte II Serie A n. 128, e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.6.2024 si è costituita nel giudizio parte resistente associandosi alle domanda di separazione e alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.7.2024 le parti rappresentavano che era stata raggiunta un'intesa circa le condizioni della separazione e, decorsi i termini di legge, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedevano la trasformazione del giudizio – da contenzioso a consensuale – per sentire pronunciare l'accoglimento delle condizioni divisate dai coniugi e riportate nell'istanza depositata in data 16.7.2024 (“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi;
2. non prevedere alcun obbligo di mantenimento in capo al ricorrente;
3. dichiarare il diritto della resistente alla restituzione/ corresponsione della somma di € 4.000,00, quale quota parte dei regali ricevuti in vista del matrimonio, al netto delle spese comuni effettuate (viaggio di nozze, fotografo, fioraio), da effettuarsi entro il 31.7.2024; 4. accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, sita in Gela n Via Cicerone n. 152/154; 5. autorizzare la resistente a permanere all'interno della stessa per il tempo necessario a reperire altro alloggio e comunque sino al 31.10.2024”).
Con sentenza non definitiva n. 550/2024 del 3.10.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nell'accordo raggiunto venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 30.4.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nell'accordo raggiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 2.7.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2 Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 5.9.2023, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Gela al n.128, Parte II Serie A dell'anno 2023;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per come precisate nell'istanza di trasformazione depositata in data 16.7.2025, riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.10. 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PI EA RT RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.8.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate indicate nell'istanza di trasformazione della domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale in consensuale (depositata in data 16.7.2024)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data21.3.2024 premesso di avere contratto a Gela Parte_1 matrimonio concordatario il 5.9.2023 con , trascritto nei registri degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2023 Parte II Serie A n. 128, e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.6.2024 si è costituita nel giudizio parte resistente associandosi alle domanda di separazione e alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.7.2024 le parti rappresentavano che era stata raggiunta un'intesa circa le condizioni della separazione e, decorsi i termini di legge, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedevano la trasformazione del giudizio – da contenzioso a consensuale – per sentire pronunciare l'accoglimento delle condizioni divisate dai coniugi e riportate nell'istanza depositata in data 16.7.2024 (“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi;
2. non prevedere alcun obbligo di mantenimento in capo al ricorrente;
3. dichiarare il diritto della resistente alla restituzione/ corresponsione della somma di € 4.000,00, quale quota parte dei regali ricevuti in vista del matrimonio, al netto delle spese comuni effettuate (viaggio di nozze, fotografo, fioraio), da effettuarsi entro il 31.7.2024; 4. accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, sita in Gela n Via Cicerone n. 152/154; 5. autorizzare la resistente a permanere all'interno della stessa per il tempo necessario a reperire altro alloggio e comunque sino al 31.10.2024”).
Con sentenza non definitiva n. 550/2024 del 3.10.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nell'accordo raggiunto venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 30.4.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nell'accordo raggiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 2.7.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2 Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 5.9.2023, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Gela al n.128, Parte II Serie A dell'anno 2023;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per come precisate nell'istanza di trasformazione depositata in data 16.7.2025, riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.10. 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PI EA RT RI
3