CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni degli Avv. Domenico Acciarito e Sebastiano Sferrazzo, che hanno chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN LV, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan DO operante sul territorio di Lentini e comuni viciniori, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4870 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/11/2022 collegato organicamente allo . storico clan Santapaola facente parte della cosa nostra catanese. 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 178, 192 e 273 cod. proc. pen., per carenza della motivazione in punto di valutazione del requisito della gravità indiziaria, oltre che per la mancata considerazione dei rilievi difensivi contenuti nelle note difensive depositate ed esposti nell'udienza svolta davanti al Tribunale del riesame;
il provvedimento impugnato si era diffuso lungamente sulla ricostruzione del quadro indiziario riguardante differenti soggetti, omettendo di specificare gli elementi a carico del ricorrente, considerata la pur affermata esiguità del materiale rappresentato dalle isolate intercettazioni riguardanti il AN (dato processuale che attestava l'episodicità della condotta criminosa attribuita al ricorrente, in logico contrasto con la stabile e perdurante disponibilità richiesta per qualificare in termini di partecipazione al sodalizio indicato la posizione rivestita dal AN). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'articolazione delle censure rivolte al provvedimento del Tribunale del riesame, pur se integrate dal contenuto delle conclusioni scritte depositate, manifestano con evidenza la genericità dei rilievi formulati, condensati nella deduzione della carenza motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame rispetto all'indicazione del compendio indiziario considerato. Il ricorrente, infatti, lamenta la scarsità del materiale considerato, desunto da isolate intercettazioni, che attesterebbero l'esistenza di condotte "episodiche" e, come tali, inidonee a sostenere il giudizio sulla gravità indiziaria rispetto all'ipotizzata condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. Il motivo in tal modo omette di confrontarsi con l'assetto complessivo della motivazione del provvedimento che si è fatto carico sia di ricostruire il contesto storico ambientale in cui si colloca il gruppo criminale organizzato, sia di delinearne l'organigramma e l'assetto di attribuzione delle "competenze" ai singoli responsabili sul territorio, soggetti tra i quali è stato indicato con funzioni di controllo del territorio di Francofonte, nella qualità di referente del clan, AN 2 Gesualdo, genitore del ricorrente;
ha poi esposto (pagg. 6-9) i dati indiziari acquisiti attraverso la lettura sinottica dei dialoghi oggetto di intercettazioni cui aveva preso parte il ricorrente, mettendo in evidenza sia lo stretto legame operativo mantenuto con le direttive e le indicazioni fornite dal padre, sia le iniziative assunte personalmente dal AN nel tenere i contatti con esponenti di altri clan operanti nelle zone circostanti, nell'acquisire informazioni su attività imprenditoriali ed economiche suscettibili di costituire oggetto di iniziative estorsive o di infiltrazione nel tessuto economico, operando sempre nella prospettiva del gruppo organizzato. Per altro verso, il motivo del ricorso palesa il carattere generico delle censure, avendo operato un rinvio generalizzato agli argomenti articolati nelle note difensive, senza indicarne il contenuto, non rispettando così i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 0; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 0; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 0). Deve, inoltre, essere ricordato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale « il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 0). Il giudizio espresso dal Tribunale del riesame, così come sintetizzato in precedenza, è coerente logicamente con gli elementi raccolti nel corso delle indagini e fornisce un'adeguata rappresentazione del contributo fornito dal ricorrente all'operatività del sodalizio, in termini di dimostrata disponibilità ad intervenire per risolvere eventuali contrasti con altri esponenti di analoghe organizzazioni criminali, così come per assicurare le opportunità di intervento (illecito) nei contesti economici ed imprenditoriali del territorio (non rilevando in 3 senso contrario la lamentata omessa indicazione del AN come soggetto che abbia preso parte a specifiche vicende delittuose). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni degli Avv. Domenico Acciarito e Sebastiano Sferrazzo, che hanno chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN LV, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan DO operante sul territorio di Lentini e comuni viciniori, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4870 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/11/2022 collegato organicamente allo . storico clan Santapaola facente parte della cosa nostra catanese. 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 178, 192 e 273 cod. proc. pen., per carenza della motivazione in punto di valutazione del requisito della gravità indiziaria, oltre che per la mancata considerazione dei rilievi difensivi contenuti nelle note difensive depositate ed esposti nell'udienza svolta davanti al Tribunale del riesame;
il provvedimento impugnato si era diffuso lungamente sulla ricostruzione del quadro indiziario riguardante differenti soggetti, omettendo di specificare gli elementi a carico del ricorrente, considerata la pur affermata esiguità del materiale rappresentato dalle isolate intercettazioni riguardanti il AN (dato processuale che attestava l'episodicità della condotta criminosa attribuita al ricorrente, in logico contrasto con la stabile e perdurante disponibilità richiesta per qualificare in termini di partecipazione al sodalizio indicato la posizione rivestita dal AN). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'articolazione delle censure rivolte al provvedimento del Tribunale del riesame, pur se integrate dal contenuto delle conclusioni scritte depositate, manifestano con evidenza la genericità dei rilievi formulati, condensati nella deduzione della carenza motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame rispetto all'indicazione del compendio indiziario considerato. Il ricorrente, infatti, lamenta la scarsità del materiale considerato, desunto da isolate intercettazioni, che attesterebbero l'esistenza di condotte "episodiche" e, come tali, inidonee a sostenere il giudizio sulla gravità indiziaria rispetto all'ipotizzata condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. Il motivo in tal modo omette di confrontarsi con l'assetto complessivo della motivazione del provvedimento che si è fatto carico sia di ricostruire il contesto storico ambientale in cui si colloca il gruppo criminale organizzato, sia di delinearne l'organigramma e l'assetto di attribuzione delle "competenze" ai singoli responsabili sul territorio, soggetti tra i quali è stato indicato con funzioni di controllo del territorio di Francofonte, nella qualità di referente del clan, AN 2 Gesualdo, genitore del ricorrente;
ha poi esposto (pagg. 6-9) i dati indiziari acquisiti attraverso la lettura sinottica dei dialoghi oggetto di intercettazioni cui aveva preso parte il ricorrente, mettendo in evidenza sia lo stretto legame operativo mantenuto con le direttive e le indicazioni fornite dal padre, sia le iniziative assunte personalmente dal AN nel tenere i contatti con esponenti di altri clan operanti nelle zone circostanti, nell'acquisire informazioni su attività imprenditoriali ed economiche suscettibili di costituire oggetto di iniziative estorsive o di infiltrazione nel tessuto economico, operando sempre nella prospettiva del gruppo organizzato. Per altro verso, il motivo del ricorso palesa il carattere generico delle censure, avendo operato un rinvio generalizzato agli argomenti articolati nelle note difensive, senza indicarne il contenuto, non rispettando così i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 0; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 0; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 0). Deve, inoltre, essere ricordato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale « il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 0). Il giudizio espresso dal Tribunale del riesame, così come sintetizzato in precedenza, è coerente logicamente con gli elementi raccolti nel corso delle indagini e fornisce un'adeguata rappresentazione del contributo fornito dal ricorrente all'operatività del sodalizio, in termini di dimostrata disponibilità ad intervenire per risolvere eventuali contrasti con altri esponenti di analoghe organizzazioni criminali, così come per assicurare le opportunità di intervento (illecito) nei contesti economici ed imprenditoriali del territorio (non rilevando in 3 senso contrario la lamentata omessa indicazione del AN come soggetto che abbia preso parte a specifiche vicende delittuose). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/11/2022